Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6762 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 6762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31372/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , legale rappresentante pro tempore
in persona del ,
Oggetto: Personale scolastico -Diplomati Magistrali – Inserimento GAE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/02/2023 CC
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE FIRENZE PISTOIA PRATO in persona
del legale rappresentante pro tempore , tutti domiciliati ope legis in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE, dalla quale sono rappresentati e difesi
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 336/2018 depositata il 10/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’ Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto, tra gli altri, da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE , volto ad ottenere l’inserimento dell’appellante nelle graduatorie ad esaurimento, terza fascia, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, in relazione al triennio 2014 -2017 ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo.
La Corte territoriale ha preliminarmente escluso la nullità della decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati attualmente inseriti nelle GAE, osservando che il problema della partecipazione al giudizio dei controinteressati si sarebbe potuto porre solo con riferimento ai soggetti effettivamente pregiudicati dall’accoglimento della domanda
dell’appellante, ma che risultava impossibile – in virtù della mancata specificazione della potenziale collocazione dell’appellan te – individuare tali soggetti.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame la Corte, dopo aver premesso che l’appellante era in possesso di un titolo, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che ai sensi dell’art. 197 del D. Lgs. n. 297/1994, del D.M. n. 10 marzo 1997 e dell’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998 costituiva titolo abilitante e, pertanto, avrebbe consentito, a suo tempo, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, ha osservato, tuttavia, che:
-con la trasformazione di dette graduatorie da graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento -avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 605, lett. c) della legge finanziaria n. 296/2006- il legislatore ha «chiuso» in modo definitivo l’accesso alle graduatorie in parola, impedendo l’inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione entro l’anno scolastico 2007 -2008, con la sola eccezione delle categorie per le quali l’iscrizione era stata consentita per l’espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale;
-il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento è stato ribadito da successivi interventi normativi, ossia dall’art. 9 , D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazioni con legge n. 106/2011), ed ancora dall’art. 14 , D.L. n. 216/2011, (convertito con modificazioni con legge n. 14/2012) e, poiché la ricorrente non rientrava in alcuna di tali categorie qualsiasi richiesta di inserimento in graduatoria avrebbe rappresentato
un ‘ nuovo inserimento ‘, precluso dalla disciplina primaria applicabile;
-nessun rilievo assume il fatto che il Ministero avesse costantemente negato all’epoca valore abilitante al diploma magistrale – in tal modo precludendo ai possessori di tale titolo di fare domanda di accesso alle GAE a mezzo dei sistemi informativi ministeriali, essendo, peraltro, inammissibili le domande presentate in cartaceo – in quanto al d.P.R. n. 74664 del 25 marzo 2014 doveva necessariamente attribuirsi valore meramente dichiarativo del diritto dei docenti interessati ad avvalersi del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001 -2002 come titolo abilitante all’insegnamento, e quindi all’iscrizione nelle ex graduatorie permanenti;
-conseguentemente, la ricorrente, in quanto in possesso di un titolo abilitante, avrebbe dovuto immediatamente avvalersi di quest’ultimo per chiedere il proprio inserimento nelle graduatorie, senza che assumesse rilevanza il mancato riconoscimento de l titolo da parte dell’Amministrazione, in quanto il rifiuto del debitore di adempiere o la presenza di una norma che illegittimamente negasse l’esistenza di una posizione soggettiva non costituivano impedimento giuridico, ma ostacolo di mero fatto all’ese rcizio del diritto;
-nessun rilievo assume, parimenti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 (e le successive analoghe pronunce) di annullamento parziale del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001 -2002 l’inserimento in GAE per gli anni 2014-2017, in quanto, indipendentemente, da ogni
questione di qualificazione del citato D.M. n. 235/2014, anche la completa espunzione dall’ordinamento di quel decreto non varrebbe a giustificare la pretesa di chi richiede l’inserimento nelle citate graduatorie, giacché la stessa risulta infondata alla luce della vigente disciplina primaria.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze è stato proposto ricorso da NOME COGNOME.
Resistono congiuntamente con controricorso il RAGIONE_SOCIALE , l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato ad undici motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 296/2006.
Si argomenta, in sintesi, nel ricorso che il legislatore, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha riconosciuto il diritto soggettivo degli aspiranti all’assunzione in possesso del titolo abilitante ad essere inseriti nelle graduatorie stesse ed ha imposto al RAGIONE_SOCIALE di effettuare l’inserimento.
La trasformazione, pertanto, ha impedito solo l’accesso di coloro che a quella data non avessero ancora conseguito l’abilitazione e, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, ha reso possibile sia la reiscrizione di coloro che in precedenza non avevano domandato la conferma dell’iscrizione, sia dei soggetti che, in possesso
del titolo, avessero esercitato il diritto entro gli ordinari termini di prescrizione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 70/2011 e del D.L. n. 216/2011.
Si argomenta, in particolare, nel ricorso che la normativa intervenuta in epoca successiva alla legge n. 296/2006 ha vietato ulteriori inserimenti rispetto a quelli già autorizzati dalla legge n. 296/2006, senza abrogare -neppure implicitamente l’art. 1, comma 605, legge n. 296/2006, e senza, quindi, impedire l’inserimento dei soggetti già abilitati prima della trasformazione delle graduatorie in graduatorie ad esaurimento.
Argomenta, quindi, che la ratio delle previsioni era comunque quella di salvaguardare la posizione del personale precario che al momento della trasformazione fosse già in possesso del titolo abilitante e appartenesse alla platea dei soggetti per i quali era stata prevista la progressiva stabilizzazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all ‘art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2964 c.c.
Si argomenta, in particolare, nel ricorso che la decisione impugnata non avrebbe considerato che il ricorso avverso l’ inadempimento dell’amministrazione, tenuta ad inserire nelle graduatorie i soggetti abilitati, può essere fatto valere sino a quando l’inadempimento medesimo perdura, e quindi sino alla decorrenza del termine di prescrizione decennale, non essendo prevista dalla legge alcuna decadenza.
Poiché i decreti di aggiornamento delle graduatorie non hanno mai recepito l’art. 1, legge n. 296/2006 con riferimento ai soggetti in
possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conclude il ricorso – la ricorrente poteva azionare il proprio diritto anche oltre l’a.s. 2007/2008.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Nel ricorso si prospetta il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica che era stata formulata dalla ricorrente, la quale, nell’atto d’appello, aveva sostenuto che l’amministrazione si era resa inadempiente, non avendo consentito ai soggetti in possesso di diploma magistrale di presentare domanda di inserimento, resa possibile solo a partire dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere era stato recepito dal d.P.R. n. 25 marzo 2014.
A fronte di detto inadempimento -si argomenta in ricorso – doveva essere ammesso il risarcimento in forma specifica e, quindi, l’inserimento, ‘ ora per allora ‘ , nelle graduatorie ancora esistenti, inserimento non impedito da nessuna norma di rango primario.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in quanto la Corte territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni del rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica, determinando il vizio di motivazione apparente.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2058 c.c., nonché 63, D. Lgs. n. 165/2001.
Nel ricorso si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica della ricorrente, conseguentemente inserendola nelle graduatorie ‘ora per allora’.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.: 2909 c.c.; 1 e 21septies , comma 1, della legge n. 241/1990; 6 della CEDU; 47 e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Si argomenta, in particolare, nel ricorso che la sentenza n. 1973/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva l’inserimento ai docenti in possesso del diploma magistrale, ha efficacia erga omnes , derivante dalla natura regolamentare del decreto.
Ne consegue -si deduce in ricorso- che la decisione impugnata sarebbe incorsa in una violazione sia del giudicato sia dei principi di effettività della tutela giudiziaria sia dei principi di economicità ed efficienza dell’azione am ministrativa.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2946 c.c.
Si argomenta, in particolare, nel ricorso che le graduatorie ad esaurimento costituiscono un atto di tipo paritetico, hanno natura ricognitiva, non richiedono una specifica impugnazione nel termine di decadenza e, pertanto, il diritto all’inserimento del soggetto in possesso del titolo può essere fatto valere in ogni tempo sino allo spirare del termine ordinario di prescrizione.
1.9. Con il nono motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché error in procedendo nell’int erpretazione della domanda.
Nel ricorso si imputa alla Corte territoriale un ‘ interpretazione non corretta dell’originaria domanda, in quanto la Corte avrebbe erroneamente opinato che le pretese della ricorrente si basassero sul d.P.R. n. 74664/2014.
In contrario, nel ricorso si ribadisce che la domanda di NOME COGNOME si è fin dall ‘inizio basata sulla deduzione della violazione della legge n. 296/2006.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.:
la violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, perché il mancato inserimento avrebbe privato la ricorrente della possibilità di essere stabilizzata e quindi la Corte territoriale avrebbe violato la lettera e la ratio della legge n. 296/2006, finalizzata a consentire il superamento del precariato storico della scuola e ad assicurare una misura idonea a sanzionare l’abuso nella reiterazione del contratto a termine;
la violazione degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto la decisione si sarebbe posta in contrasto con il principio, enunciato dalla Direttiva, per cui ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno dei singoli Stati membri, bensì il percorso formativo;
la violazione dell’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE, perché la decisione avrebbe introdotto un ostacolo discriminatorio alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea, impedendo ai cittadini dell’Unione in possesso di diploma magistrale conseguito presso altro Stato di ottenere l’inserimento nelle GAE;
dei principi di eguaglianza, proporzionalità e non discriminazione tra dipendenti nonché degli artt. 6, 21, 33,
47, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto la decisione determinerebbe un trattamento discriminatorio per i soli diplomati magistrali.
1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998.
Si argomenta, in particolare, nel ricorso che la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sarebbe sancita direttamente dall’art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998, con la conseguenza che l’interpretazione fornita sul punto dal Consiglio Stato Ad. Plen. n. 11/2017, richiamata dalla decisione in esame, verrebbe a collidere con il tenore letterale della previsione.
I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento, perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande è conforme al principio di diritto enunciato da Cass. n. 3830/2021 e da successive pronunce conformi (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) che, perven endo alle medesime conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019) hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce tit olo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006».
Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale ‘valore legale e abilitante all’insegnamento nella
scuola elementare’ , e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, ne lla parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che:
il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. n. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello ‘attuale’ ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema;
ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee;
la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE;
in particolare l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’ incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse
avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo;
l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’eff etto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 c.c. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge;
l’interpretazione data alla clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006 non contrasta con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, sono state
pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee, rispetto alle quali non si può porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 e prima ancora dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, COGNOME ed altri contro RAGIONE_SOCIALE;
h) il legislatore con la legge n. 124/1999 e con il regolamento adottato con D.M. n. 201/2000 ha dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti finiscono per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non può essere apprezzato ai fini dell’esegesi della normativa della quale si discute in questa sede;
i) non si ravvisa la violazione dell’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE posto che il diritto eurounitario non limita la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l’accesso all’impiego, ove gli stessi non operino alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza; potendosi aggiungere, in questa sede, che parimenti non si pone questione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, valendo, in punto di rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo i principi fissati da CGUE (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C283/81, Cilfit ), e cioè, in sintesi, che non è sufficiente che una parte sostenga che la controversia verte su una questione d’interpretazione del diritto UE perché l’organ o giurisdizionale interessato – anche se di
ultima istanza – sia tenuto a considerare che sussiste una questione da sollevare ai sensi dell’art. 267 TFUE (da ultimo CGUE, ord. 14 novembre 2013, causa C-257/13, Mlamali , punto 23);
la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione.
A detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del D.L. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002».
Infatti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conse guito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria.
I l Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso perché il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare tale indirizzo ermeneutico.
Al riguardo non rileva che la sentenza impugnata sia pervenuta al rigetto della domanda sulla base di un diverso percorso argomentativo, muovendo dal presupposto, erroneo, del possesso da parte della ricorrente di un titolo abilitante sufficiente per l’iscrizione .
Infatti la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’a rt. 112 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Né può essere opposta alla Corte di Cassazione e costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica.
Parimenti, non può dedursi il formarsi di un giudicato in ordine al valore abilitante del titolo in virtù della mancata impugnazione della statuizione di primo grado che tale valore abilitante ha affermato.
Il giudicato, infatti, si può formare solo in relazione ai capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall’impugnazione, perché fondati su autonomi presupposti di fatto e
di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno.
La suddetta autonomia non ricorre rispetto ai meri passaggi motivazionali oppure qualora, come accade nella fattispecie, venga in rilievo un presupposto necessario di fatto o di diritto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 27560/2020; Cass. n. 5552/2020; Cass. n. 24358/2018; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 726/2006).
In via conclusiva la sentenza impugnata deve essere confermata, seppure con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, c.p.c.
La novità, al momento della presentazione del ricorso, della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente, fra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 14 febbraio