Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22621 del 2019 proposto da:
Oggetto
Insegnamento
all’estero – Proroga
della durata ex art.
2, comma 4
novies
l. n. 10 del 2011 –
Applicazione ai
mandati di
insegnamento
presso le SEU –
Esclusione –
Ragioni –
Originario mandato
novennale –
Conseguenze –
Inapplicabilità del
comma 5 del
c.c.n.l. del 2007 in
caso di rientro in
Italia
dell’insegnante
prima del
compimento dei
nove anni.
R.G.N. 22621/2019
MINISTERO degli AFFARI ESTERI e della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (già Ministero degli Affari Esteri), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME
Rep.
Ud.
18/12/2024
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio sito in Roma, INDIRIZZO è domiciliata elettivamente; CC
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2485 del 2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13.6.2019 R.G.N. 4138/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, accertava il diritto di NOME COGNOME ad essere inserita nelle graduatorie permanenti per le scuole europee – cod. funzione 021 area linguistica francese fino al compimento del novennio previsto per legge e ordinava al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (di seguito: MAECI), previa disapplicazione dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie, di disporre l’inserimento della COGNOME nelle graduatorie delle scuole europee, per le scuole e i corsi -codice funzione 021, area linguistica francese -procedendo alla sua nomina per ulteriori quattro anni presso la sede che le competerà in base alla posizione in graduatoria, con condanna del resistente MAE al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
A fondamento dell’accoglimento della domanda, la sentenza di appello rilevava, in fatto, che il Ministero aveva negato il reinserimento nella graduatoria dell’insegnante perché al compimento del quinto anno di servizio ella aveva chiesto di rientrare in servizio nei ruoli metropolitani.
Osservava la Corte territoriale, tuttavia, che, ai sensi del comma 5 dell’art. 114 del c.c.n.l. ratione temporis applicabile, la ricorrente, essendo al termine del proprio mandato – dopo il decorso di cinque anni – legittimamente aveva chiesto la restituzione ai ruoli metropolitani e di essere reinserita nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento. A tanto aggiungeva che la domanda dell’insegnante di rientrare nei ruoli
metropolitani è successiva all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4 novies della l. n. 10 del 2001 che proroga a nove anni la durata massima del servizio all’estero per tutti gli insegnanti, quindi anche della COGNOME.
Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il Ministero indicato in epigrafe.
Resiste con controricorso NOME COGNOME depositando altresì memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il COGNOME denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 novies l. n. 10 del 2011, dell’art. 7, comma 2, dell’O.M. n. 5300/2012, dell’art. 114 e 116 c.c.n.l. comparto scuola del 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1.1. Nel motivo premette che il periodo di servizio all’estero, prima della modifica introdotta dalla l. n. 10 del 2011, era regolato dall’art. 116 del c.c.n.l. Scuola del 29.11.2007 che prevedeva per le SCC (Scuole e corsi) un servizio all’estero di tre mandati della durata di cinque anni scolastici ciascuno, intervallati da un periodo di permanenza in territorio metropolitano, pari a tre anni scolastici, per le SEU (Scuole europee), invece, un periodo di permanenza in servizio unico pari a nove anni.
1.2. Con l’art. 2, comma 4 novies, della l. n. 10 del 2011, conv. del d.l. n. 225 del 2010, evidenzia il MAECI, viene modificato il sopraricordato art. 116 del c.c.n.l. del 2007, nella parte relativa alla previsione della durata del servizio all’estero che viene uniformata in nove anni, con previsione di una proroga per gli
insegnanti che si trovavano già in servizio all’estero, ma con mandato quinquennale, ovvero per i soli docenti delle SCC, in quanto, per quelli delle SEU era già prevista la durata massima in nove anni.
1.3. Sulla scorta di tali rilievi, rimarca il Ministero ricorrente, va esclusa l’applicazione ad NOME COGNOME del citato art. 2, comma 4novies in quanto ella era già stata destinataria ab origine di un mandato per le SEU di nove anni (che quindi non poteva essere più prorogato), di modo che nemmeno poteva nel caso di specie trovare applicazione il comma 5 dell’art. 114 del c.c.n.l. cit., in quanto la COGNOME era stata restituita a domanda nei ruoli metropolitani a far tempo dal 31.8.2013, prima della scadenza dei nove anni.
1.4. Correttamente, quindi, il COGNOME aveva negato il reinserimento in graduatoria della COGNOME sulla base dell’art. 7 comma 1, lett. f) dell’O.M. n. 5300 del 2012 che l’insegnante non aveva mai impugnato nelle sedi competenti.
Preliminarmente, va evidenziato che la parte controricorrente ha dato atto che il RAGIONE_SOCIALE ha eseguito la sentenza di appello qui gravata dal ricorso per cassazione, sicché l’insegnate ha completato il periodo massimo di nove anni di servizio all’estero, oggetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. memoria in atti).
Resta tuttavia la necessità di pronunziarsi nel merito, mancando una istanza di congiunta di cessazione della materia del contendere, sussistendo evidentemente l’interesse del MAECI ad una pronunzia che – ad onta dell’esecuzione della sentenza di appello – faccia chiarezza sulla sussistenza o meno del diritto di NOME COGNOME al reinserimento nelle graduatorie e al completamento del periodo di insegnamento all’estero per ulteriori quattro anni, oltre i cinque già espletati, con conseguente completamento del periodo massimo di nove anni.
Al fine di verificare la fondatezza del motivo, occorre esaminare la normativa di riferimento, ratione temporis applicabile.
1. In linea generale, va premesso che gli artt. 639 e ss. del d.lgs. n. 297 del 1994 – applicabili alla fattispecie in esame prevedevano che presso le istituzioni scolastiche ed universitarie all’estero e presso le Scuole europee venisse assegnato personale dipendente del Ministero dell’Istruzione per l’esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza (il sistema risulta successivamente ridisegnato dal d.lgs. n. 64 del 2017, nell’ottica della promozione e dell’insegnamento della lingua italiana all’estero).
4.1.1. A detto personale, in virtù dell’art. 27 del d.lgs. n. 62 del 1998 (norma anch’essa non più in vigore in quanto abrogata dall’innanzi ricordato d.lgs. n. 64 del 2017) il MIUR eroga lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo, il MAECI, per il periodo di insegnamento all’estero, l’assegno cd. di sede volto a sopperire gli oneri derivanti dall’espletamento dell’attività lavorativa all’estero.
4.2. Nel sistema vigente all’epoca dei fatti di causa, a seguito dell’espletamento da parte del MAECI di procedure di accertamento linguistico, venivano compilate distinte graduatorie in cui venivano inseriti gli insegnanti che avevano superato le prove linguistiche: la prima graduatoria destinata all’insegnamento nelle SCC, la seconda per l’insegnamento nelle SEU, la terza, che non viene in rilievo al fine della decisione del presente giudizio, destinata ai lettorati (LET).
4.3. A dette graduatorie, nel sistema disegnato ratione temporis , si attingeva per il conferimento degli incarichi di insegnamento all’estero.
5. La durata dell’incarico di insegnamento all’estero trovava disciplina nel c.c.n.l. del 27.11.2007 e specificamente nell’art. 116 che così disponeva:
Durata del servizio all’estero
Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno.
Il personale che abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un
periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero .
5.1. La piana lettura della norma innanzi riportata rende evidente che per gli insegnati delle SEU il mandato era ab origine di nove anni.
6. L’art. 114 del c.c.n.l. vigente al tempo, riportato anche nel testo della pronunzia impugnato, quanto alla gestione delle graduatorie per la destinazione all’estero, disponeva che:
Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all’estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all’estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L’elenco dei posti individuati è affisso all’albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MPI.
Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
A tal fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all’elenco
delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie preferenze.
II personale, una volta accettata la destinazione all’estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l’accettazione, non assume servizio, è depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell’aggiornamento triennale delle medesime.
Su questo quadro normativo va ricordata l’incidenza del d.l. n. 225 del 2010 che, in sede di conversione con l. n. 10 del 2011, vede l’inserimento nell’art. 2 del comma 4 novies .
La previsione, anch’essa abrogata in sede di riorganizzazione della materia dell’insegnamento all’estero ad opera del più volte ricordato d.lgs. n. 64 del 2017 , disponeva che:
Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane
all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 20092010.
Ebbene, la precisazione innanzi svolta in ordine alla originaria durata di nove anni del mandato di insegnamento all’estero per le SEU, come desumibile dalla piana lettura dell’art. 116 del c.c.n.l. innanzi riportato, rende evidente che il prolungamento a nove anni del tempo massimo per l’espletamento dell’insegnamento all’estero disposto dall’art. 2, comma 4novies l. n. 10 del 2011, si riferisce esclusivamente agli incarichi di insegnamento presso le SCC, la cui durata, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4novies, era fissata in 5 anni, inapplicabile la disposizione, invece, alle SEU in ragione del semplice rilievo che i mandati per l’insegnamento nelle Scuole europee erano già fissati (senza che quindi occorresse alcuna proroga) in nove anni.
9.1. Il citato art. 2, comma 4novies aveva, infatti, fra gli altri, anche lo scopo di parificare la durata di tutti gli incarichi di insegnamento all’estero in nove anni.
Tanto premesso quanto al quadro normativo vigente ratione temporis, va altresì precisato che NOME COGNOME – a partire dall’anno scolastico 2008/2009 – era stata destinataria di un incarico di insegnamento per le Scuole europee ( cfr. il dispositivo della sentenza di appello ed anche le affermazioni contenute in controricorso a pag. 2) ovvero di un incarico che, in virtù della
previsione del richiamato art. 116 del c.c.n.l. del 2017 aveva ab origine durata di nove anni.
Va quindi ribadita con riguardo alla specifica posizione della parte controricorrente l’inapplicabilità della proroga di cui all’art. 2, comma 4-novies della l. n. 10 del 2011 (di conversione con modifiche del d.l. n. 225 del 2010), perché il conferimento dell’incarico di insegnamento all’estero di NOME COGNOME in quanto relativo all’insegnamento presso SEU, era già originariamente fissato in nove, anziché in cinque anni.
Il rilievo di cui innanzi esclude, allora, che possa affermarsi a differenza di quanto affermato nella sentenza di appello – il diritto dell’insegnante al reinserimento nelle graduatorie per la destinazione all’estero in virtù del comma 5 dell’art. 114 del c.c.n.l. del 2007.
Il comma 5 dell’art. 114 cit. dispone infatti che ‘ Il personale, una volta accettata la destinazione all’estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito’.
Orbene, la disposizione innanzi richiamata è correttamente interpretata dalla Corte territoriale (né sul punto viene articolata alcuna doglianza), nel senso che, l’insegnante, depennato dalle graduatorie all’estero in ragione dell’accettazione della destinazione all’estero, potrà chiedere il reinserimento nelle suddette graduatorie (solo) al compimento del proprio mandato.
L’erroneità della decisione deriva, allora, dal mancato rilievo che, nella specie, essendo stato conferito incarico di insegnamento presso le SEU, lo stesso era già ab origine di nove anni, inapplicabile alla fattispecie in esame l’art. 2, comma 4novies che proroga, invece, a nove anni gli incarichi di
insegnamento presso le SSC che, originariamente, erano conferito per cinque anni.
Ne consegue, che, poiché, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello (cfr. pag. 3), la COGNOME aveva chiesto la restituzione ai ruoli metropolitani cinque anni dopo il conferimento dell’incarico di insegnamento all’estero (quindi a partire dall’a.s. 2013/2014), nel caso di specie non sussiste affatto – a differenza di quanto rilevato dalla Corte territoriale il presupposto – del compimento del mandato – per l’applicazione del comma 5 dell’art. 114 del c.c.n.l. del 2007.
In altri termini, il mandato conferito ad NOME COGNOME era, venendo in rilievo un incarico di insegnamento presso Scuole Europee, fissato in nove anni fin dall’origine ex art. 116 del c.c.n.l. del 2007. Ne consegue che la richiesta di restituzione ai ruoli nazionali effettuata dopo cinque anni dall’insegnante, nel quadro normativo applicabile al tempo, era una richiesta di rientro in Italia effettuata anteriormente al compimento del mandato, con esclusione, quindi, del diritto al reinserimento nelle graduatorie, in applicazione del citato art. 114, comma 5, mancandone il presupposto.
Conclusivamente, l’unico motivo di ricorso per cassazione articolato dal MAECI è fondato nei termini innanzi esposti, il che impone ex art. 384 c.p.c. – non essendo necessari ulteriori accertamenti – la decisione nel merito della controversia, con rigetto delle domande formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. da NOME COGNOME
La novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da NOME COGNOME
compensa le spese dell’intero processo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024.