Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7283 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7283 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Oggetto
Inquadramento
superiore
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso 3962-2022 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 402/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/08/2021 R.G.N. 20/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 473/2020, che aveva respinto la domanda proposta dalla suddetta lavoratrice contro la RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore di 3° livello CCNL RAGIONE_SOCIALE esercizi, in luogo di quello di 4°livello applicato dalla società datrice di lavoro, per aver svolto le mansioni di unica addetta alla preparazione dei pasti presso la mensa della scuola materna RAGIONE_SOCIALE di Torino, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in € 5.841,08.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) ciò che aveva considerato il primo giudice; b) le censure svolte dall’appellante.
Tanto premesso, la Corte: I) considerava che il CCNL RAGIONE_SOCIALE esercizi, RAGIONE_SOCIALE e commerciale e turismo, invocato dalla lavoratrice, era quello pacificamente applicato al dedotto rapporto, notando che nella sfera di applicabilità di tale CCNL, per quanto rilevava in causa, era ricompresa una variegata gamma di RAGIONE_SOCIALE esercizi, aziende di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e commerciale di tipologia differente, e che per tali attività vi era un’unica classificazione del personale, che, invece, si differenziava per altre categorie; II) riportava, quindi, la declaratoria contrattuale del 3° livello di detto CCNL, ossia, il livello rivendicato dalla lavoratrice, con taluni dei profili professionali ivi inclusi, tra i quali quello di ‘cuoco unico’; nonché la declaratoria del 4° livello, vale a dire, del livello riconosciuto alla lavoratrice dalla datrice di lavoro, anche in questo caso con talune delle relative figure professionali tra le
quali quelle di ‘cuoco capo partita’ e di ‘cuoco di cucina non organizzata in partite’; III) passava, quindi, ad evidenziare, in via di condivisione di quanto già osservato dal Tribunale, quelli che riteneva essere gli elementi distintivi di detti due livelli; IV) illustrava quali fossero le mansioni in concreto svolte dall’appellante nel contesto lavorativo in questione; V) riteneva che il fatto che l’appellante fosse l’unica cuoca addetta alla preparazione dei pasti non era circostanza che poteva determin are di per sé l’inquadramento nel 3° liv. profilo cuoco unico; VI) concludeva che appariva, pertanto, adeguato l’inquadramento dell’appellante nel 4° livello, caratterizzato dagli elementi distintivi sopra individuati, tenuto conto dell’attività in concret o svolta dalla lavoratrice, atteso che il profilo di ‘cuoco di cucina non organizzata in partite che assicura il servizio’, individuava proprio colui che detto servizio assicura senza necessariamente con altre figure di cuoco.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘ex art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi per aver la Corte d’appello interpretato correttamente gli art. 290 CCNL RAGIONE_SOCIALE esercizi del 2010 e (successivo rinnovo) art. 54 CCNL Pubblici Esercizi del 2018 che regolano la declaratoria della classificazione del personale del 3 e 4 livello con riferimento alla interpretazione delle
caratteristiche dell’AUTONOMIA dei lavoratori appartenenti al 3 livello, così come argomentato dall’odierna ricorrente’.
Con il secondo motivo denuncia ‘ex art. 360 c.p.c. nr. 3 per violazione e/o falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi per aver la Corte d’appello interpretato erroneamente degli artt. 290 CCNL Pubblici Esercizi dell’anno 2010 e dell’ar t. 54 del CCNL Pubblici Esercizi dell’anno 2018, entrambi rubricati come ‘Classificazione del personale’ con riferimento alla declaratoria della classificazione del personale del 3 livello con riferimento alla definizione e descrizione del CUOCO UNICO e/o UNICO cuoco, così come argomentata dall’odierna ricorrente’..
Tali motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto all’evidenza connessi, sono infondati.
Devono essere disattesi i preliminari rilievi d’inammissibilità delle censure, svolti dalla controricorrente sull’assunto che la ricorrente aveva omesso di indicare analiticamente quali precisi canoni ermeneutici siano stati violati dai giudici di merito (v. pagg. 8-14 del controricorso).
Tale eccezione, invero, si riferisce a precedenti di legittimità ormai (da tempo) superati o non pertinenti.
4.1. Secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss.
c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dei canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (così, ex plurimis , Cass., sez. lav., 8.7.2020, n. 14378; ma v. già in tal senso, ad es., Cass., sez. lav., 12.4.2012, n. 5801, la quale, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), come novellato nel 2006, aveva affermato che, ai fini del controllo di legittimità, il contratto collettivo di rango nazionale è inserito tra le norme di diritto, la cui violazione può essere denunciata senza necessario riferimento alle norme di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.) asseritamente violate, così come la violazione di legge può essere denunciata senza necessario riferimento agli artt. 10-12 delle preleggi).
4.2. Pertanto, il rilievo che la ricorrente non abbia dedotto, anche nello svolgimento dei su riassunti motivi, la violazione di uno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. non porta alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, bensì costituisce, nella specie, uno degli indici d’infondatezza delle censure.
Queste ultime presentano sì consistenti profili d’inammissibilità ma in chiave in gran parte diversa da quella sostenuta in via principale dalla controricorrente.
In particolare, con precipuo riferimento al primo motivo, non è condivisibile il rilievo della ricorrente circa . Tanto perché: .
6.1. Queste osservazioni della ricorrente non sono del tutto aderenti alla motivazione resa dalla Corte territoriale che anzitutto segue dappresso il tenore letterale delle disposizioni collettive di riferimento messe tra loro a confronto (in conformità ai principali criteri ermeneutici legali di cui agli artt. 1362-1363 c.c.).
6.2. Difatti, la Corte distrettuale, dopo aver trascritto le declaratorie ‘generali’ dei due livelli in questione, con taluni dei profili professionali ivi rispettivamente inclusi, ha, come il Tribunale, ritenuto indubbio ‘che l’inquadramento reclamato è destinato (oltre che ai lavoratori che svolgono mansioni di
concetto ed a quelli che hanno responsabilità di coordinamento di altri lavoratori) ai lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica, mentre l’inquadramento attribuito alla lavoratrice è riferito a lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
Gli elementi distintivi i due livelli riguardano dunque essenzialmente le caratteristiche dell’autonomia, che per il 4° è ‘esecutiva’ mentre per il 3° è ‘operativa’, ed il contenuto di esperienza e capacità richiesto: il 3° livello riguarda mansioni che ri chiedono ‘specifica ed adeguata capacità acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica’, mentre per le mansioni di 4° livello è richiesto ‘il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite’ (così alle pagg. 67 dell’imp ugnata sentenza).
6.3. Per contro, l’idea che profila la ricorrente circa la figura di un ‘cuoco’ non meglio specificato ‘che opera in autonomia e solitudine’, da una parte, non trova riscontro nelle declaratorie contrattuali (che contemplano vari profili di ‘cuoco’, come s i vedrà tra poco), e, dall’altro, si fonda sulla presunzione che un cuoco che operi nelle suddette condizioni debba ‘necessariamente avere conoscenze professionali superiori e
quindi un’adeguata preparazione professionale anche in ambito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Sommario è, inoltre, il rilievo della ricorrente che tale ‘preparazione’ può essere ‘teorica e/o tecnico pratica’. Esattamente, invece, la Corte distrettuale ha messo in luce che la declaratoria del 4° livello si riferisce più precisamente ed estesamente a ‘specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnicopratica’.
La ricorrente, poi, sposta l’attenzione sul terreno della sussunzione quando addebita alla Corte d’appello di aver ritenuto ‘che la circostanza che la sig.ra COGNOME svolga la propria attività sulla base di menù preordinati in sede di capitolato da una lex specialis di gara (si tratta sempre di appalti) ne semplifichi enormemente l’attività rendendo necessarie solo semplici competenze e una limitata autonomia’.
7.1. Ma questi rilievi sono inammissibili in una duplice chiave.
Anzitutto, nella sentenza impugnata non si riscontrano le valutazioni che ad essa attribuisce la ricorrente.
I giudici di secondo grado, invece, dopo aver puntualmente accertato l’attività concretamente svolta dalla lavoratrice (cfr. l’intero § 3. alle pagg. 7 -8 della loro sentenza), hanno, in coerenza con le premesse esposte al punto 1 della propria motivazione (alle pagg. 35), osservato ‘che la classificazione del personale è comune ad una variegata gamma di servizi dedicati alla RAGIONE_SOCIALE; ed allora è di tutta evidenza che il fatto di essere l’unica addetta alla cucina in esercizi ben
diversamente caratterizzati per tipologia di servizio, non implica automaticamente essere chiamati all’esercizio di un’identica professionalità.
Una cosa è autonomamente predisporre menù variamente articolati, decidere e sovraintendere al rifornimento delle derrate, adeguando le modalità operative in funzione dei risultati, altra cosa è attenersi all’esecuzione di menù fissi rigidamente preordinati e standardizzati, oltretutto con le caratteristiche che sono richieste per la preparazione di pasti destinati all’infanzia’.
La Corte, perciò, non ha affatto sminuito nei termini sostenuti dalla ricorrente le mansioni da lei svolte, né ha definito la stessa ‘semplice’, ma ne ha piuttosto messo in luce gli elementi discriminanti rispetto ad analoghe attività, ma proprie del livello superiore rivendicato.
7.2. L’altro profilo d’inammissibilità del primo motivo è nel suo sviluppo ulteriore (cfr. pagg. 16-17 del ricorso) che scivola sul terreno della prospettazione di un accertamento delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice; accertamento, questo, all’evidenza diverso, ‘arricchito’ ed in parte contrastante con quello operato dalla Corte d’appello.
Quest’ultima, poi, ha ritenuto che: ‘Il fatto che l’appellante sia l’unica cuoca addetta alla preparazione dei pasti non è circostanza che può determinare di per sé l’inquadramento nel 3° liv. profilo cuoco unico, per l’evidente motivo che l’indagine no n può arrestarsi ad una verifica sulla ricorrenza o meno di definizioni astratte e/o tipicizzate in sé considerate (unica cuoca-cuoco unico), ma deve essere condotta sulla base del contenuto professionale delle mansioni
in concreto svolte, da valutarsi alla luce degli elementi caratterizzanti individuati dalla declaratoria di riferimento.
In altre parole, come già affermato dal Tribunale, nell’interpretazione dei contratti collettivi, occorre tenere presente che le parti classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi ed elaborano successivamente le declaratorie definitorie astratte, con funzione interpretativa dei vari profili professionali e della specifica professionalità (Cass. 3216/2016; Cass. 3547/2016)’.
8.1. Tali considerazioni, che la Corte di merito ha elaborato sulla scorta di pertinenti principi tratti dai richiamati precedenti di legittimità, sono condivisibili.
Più nello specifico, occorre tener conto della peculiare tecnica redazionale delle norme collettive in questione, che consiste per ognuno dei livelli di classificazione, ivi compresi quelli che qui rilevano direttamente, in una declaratoria relativa ad ogn uno di essi, cui segue, con l’adozione della congiunzione con valore esplicativo ‘cioè’, l’indicazione di non pochi profili professionali, solo talvolta accompagnati da più o meno estese definizioni di singole figure.
8.2. Ebbene, così è anche per il terzo livello (cui appartengono ‘i lavoratori che svolgono mansioni di concetto e prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condi zioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i
lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnicofunzionale di altri lavoratori e cioè: …’).
Tra i vari profili considerati, per quello che interessa, rientrano il ‘cuoco unico’ e il ‘sotto capo cuoco’, senza apposite definizioni (ma segnatamente nel secondo caso devesi notare che il superiore livello 2° contempla la figura del ‘capo cuoco p.e. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘).
Nell’inferiore livello quarto, invece, dopo la declaratoria comune (‘Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: …’), sono contemplate, tra le altre, la figura di ‘cuoco capo partita’, senza una propria definizione, e quella di ‘cu oco di cucina non organizzata in partite’, invece accompagnata da una propria definizione, in quanto le parti collettive hanno specificato: ‘intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina’.
8.3. Nota, inoltre, il Collegio che la stessa impostazione, almeno per le declaratorie e profili che rilevano in causa, era riscontrabile, non solo nel CCNL nella versione dell’8 febbraio 2018 (cui risulta essersi riferita la Corte), ma anche nel CCNL del medesimo campo applicativo in data 20 febbraio 2010.
8.4. Si tratta, talvolta, di profili che, in particolare quelli non altrimenti definiti, rimandano indubbiamente, con
terminologia in certo senso gergale, come esattamente posto in luce dai giudici d’appello a ‘figure professionali dei singoli settori produttivi’.
Pertanto, soprattutto quando le parti sociali non hanno fornito definizioni o specificazioni circa le singole figure è conforme, nuovamente, al principale canone ermeneutico ex art. 1362, comma primo, c.c. prendere atto della ‘comune intenzione delle parti ‘ collettive di farle rientrare insieme ad altre in un determinato livello contrattuale, facendo capo alla relativa declaratoria che riguarda tutte le figure considerate dalle stesse parti.
8.5. Condivisibilmente, pertanto, la Corte d’appello ha considerato che il dato che la lavoratrice fosse ‘l’unica cuoca addetta alla preparazione dei pasti non è circostanza che può determinare di per sé l’inquadramento nel 3° liv. profilo cuoco unico’.
In assenza, infatti, di un’attribuzione alla stessa da parte della datrice di lavoro della qualifica di ‘cuoco unico’ non era possibile un’equazione ‘unica cuoca -cuoco unico’ e doveva piuttosto riscontrarsi nelle mansioni concretamente svolte il ricorrere ‘degli elementi caratterizzanti’ il superiore livello rivendicato secondo l’apposita declaratoria; il che la Corte ha motivatamente escluso.
8.6. La stessa Corte in tal senso ha rilevato .
Risultano, quindi, ininfluenti sul piano interpretativo le ‘libere’ spiegazioni che la ricorrente propone segnatamente circa la ‘cucina organizzata in partite’ e ‘cucina non organizzata in partite’ e conseguentemente sulle figure del ‘cuoco capo partita ‘ e del ‘cuoco di cucina non organizzata in partite’ (v. in extenso pagg. 20-21 del ricorso).
Si tratta, infatti, di considerazioni in massima parte aliene da una trama contrattual-RAGIONE_SOCIALE la cui interpretazione, sulla scorta di quanto sin qui detto, per essere rispettosa della comune intenzione delle parti collettive circa la ‘scala gerarchica’ da loro delineata, peraltro confermata, come già notato, in due tornate di CCNL, nella specie dev’essere condotta essenzialmente sul terreno delle relative declaratorie.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 9.1.2026.
La Presidente NOME COGNOME