SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 451 2025 – N. R.G. 00000206 2021 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 24 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente
dr. NOME COGNOME Consigliere
3. AVV_NOTAIO Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato in grado di appello in data 27/10/2025 , ai sensi dell’art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 206/2021 R.G. sezione lavoro cui è riunita la causa n. 207/2021 R.G., vertente
TRA
e , parti rappresentate e difese come in atti dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso l’indirizzo p.e.c.
PARTI APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in INDIRIZZO;
PARTE APPELLATA
Oggetto : Appello avverso la sentenza n. 229/2021 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sez. Lavoro, in data 26/02/2021;
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza nr. 229/2021 in data 26 febbraio 2021 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., ha così statuito: ‘ 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna il
al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’importo di euro 800,00, oltre accessori legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo; 2) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto che liquida in favore del dott. in euro 500,00 per compensi
oltre accessori come per legge; 3) Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna la parte resistente al pagamento della residua metà che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario Iva e Cpa e contributi se versati con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ‘, sulle domande proposte, con separati ricorsi nel corso del giudizio riuniti, da e nei confronti del
, aventi ad oggetto la declaratoria del loro diritto al superiore inquadramento e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive nonché del rimborso per l’avvenuto utilizzo dell’auto privata.
A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che: ‘ i ricorrenti – inquadrati nell’area D parametro 104 – non hanno diritto all’inquadramento nell’area D parametro 116 in quanto il parametro attribuito è conforme alle mansioni svolte essendo emerso dalla prova testimoniale che gli stessi hanno svolto attività di manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti del occupandosi del taglio delle erbe, del diserbo e dello spurgo dei canali, della pulizia delle aree interne e prospicienti i canali, della sistemazione e ripristino degli argini a seguito di piogge intense o di altri eventi atmosferici (cfr. dichiarazioni rese dai testi
, , , , ) attività per le quali non è emersa la necessità di una specifica preparazione tecnica e pertanto pienamente riconducibile al parametro 104 che spetta “agli operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico” e non a quello 116 che spetta invece agli “operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica congiunta ad un prolungato tirocinio pratico” anche considerando che dall’istruttoria è emerso che i ricorrenti non si sono mai occupati della manutenzione degli impianti irrigui consortili in quanto le suddette mansioni sono affidate ad una specifica squadra denominata “impianti”. Va invece accolta per quanto di ragione la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di somme a titolo di rimborso chilometrico per gli spostamenti effettuati nel periodo gennaio-ottobre 2013 nell’ambito del comprensorio consortile in quanto nel periodo suddetto, come emerso in sede istruttoria, i dipendenti hanno utilizzato l’autovettura personale per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa non essendosi l’azienda mai fatto carico del trasporto dei dipendenti nei luoghi ove era necessario l’intervento delle maestranze… ‘.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto distinti appelli, in seguito riuniti, dolendosi del parziale rigetto delle domande e concludendo pertanto come in atti per l’accoglimento del gravame e la riforma in parte qua della sentenza. Riepilogate le vicende di causa, gli appellanti hanno dedotto, in particolare:
a) l’erronea declaratoria di infondatezza della domanda relativa all’inquadramento nel parametro retributivo D 116 e conseguente erronea mancata condanna del al pagamento delle
differenze retributive a far data dal 21 aprile 2010, considerato che le attività di manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, non potevano costituire, da sole considerate, il discrimine per l’inquadramento nel parametro D 104 o in quello D 116, poiché esse rientravano in entrambi i parametri e dunque, la differenza era data dalla specializzazione degli operai e dal tirocinio pratico, a cui i medesimi operai dovevano essere stati sottoposti per un prolungato periodo di tempo. Nel caso di specie, tale superiore inquadramento doveva essere riconosciuto atteso che per un periodo protrattosi dal 2006 sino alla fine del 2009, i lavoratori erano stati addestrati dai vari capi squadra ed operai con maggior anzianità di servizio nello svolgimento pratico dei lavori relativi al funzionamento, all’esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.
b) l’erronea compensazione delle spese di lite;
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese di lite.
All’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’art. ex art. 127-ter c.p.c, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all’invito formulato con precedente decreto, la causa veniva decisa come da dispositivo.
L’appello proposto da e è fondato e va pertanto accolto per quanto di seguito esposto.
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente appello risulta essere solo il superiore inquadramento invocato dai lavoratori, in quanto né le parti appellanti né il hanno mosso censure avverso la statuizione relativa al rimborso chilometrico riconosciuto dal Giudice di prime cure. Pertanto, su tale punto si è formato giudicato.
Passando al merito della questione, questo collegio ritiene conseguita la prova dell’avvenuto svolgimento di mansioni di operaio qualificato da parte degli odierni appellanti, inquadrati, entrambi, dal datore di lavoro come operaio generico. Ed invero se da un lato appare sovradimensionata l’azionata pretesa di inquadramento in area D parametro 116 del CCNL quale operaio specializzato, ‘ addetto al funzionamento di impianti o all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolare di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per l’assunzione nello stesso tempo ‘, l’istruttoria espletata consente dall’altro, di ritenere provato lo svolgimento di compiti richiedenti un livello di competenza non elementare, secondo il parametro 107 del CCNL ‘ Operai qualificati addetti alla custodia, all’esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico ‘. Invece – ex parametro 104 – ‘ l’operaio comune addetto ad attività di manutenzione delle opere ed impianti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico ‘ svolge compiti manuali che non richiedono alcun impegno tecnico, ovverosia il maneggio di attrezzi automatici e che non impongono alcuna competenza pratica.
Sul punto vale richiamare la prova testimoniale ed, in particolare, il teste , ha dichiarato: ‘ Sono dipendente del dal 1991 e sono caposquadra. Nei primi anni i ricorrenti sono stati addestrati da me per lo svolgimento dei lavori relativi al funzionamento, all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili … i ricorrenti da dicembre 2006 a gennaio 2007 mostravano di avere un’adeguata preparazione tecnica su come effettuare il taglio delle erbe nei canali e nei fiumi, la riparazione delle sponde franate nei fiumi, il riescavo del fondo dei canali per asportare i depositi fangosi, la rimozione degli ostacoli che impediscono il regolare flusso dei canali nei fiumi… dopo il periodo di addestramento e sino ad oggi i ricorrenti sono stati addetti alla manutenzione ed all’esercizio di tutte le opere facenti parte della rete del bacino di Montoro ‘; ed ancora il teste ‘ Nei primi anni dall’assunzione i ricorrenti lavoravano insieme a me, che avevo maggior anzianità di servizio e mi chiedevano come effettuare dei lavori che non avevano mai fatto prima, tipo intervenire su un albero caduto in un letto di un fiume. Noi gli facevamo vedere come effettuare alcuni lavori del tipo di quello detto in precedenza, relativi al funzionamento, all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili ‘; il teste ha affermato: ‘…Sono stato il capoufficio dei ricorrenti…I ricorrenti si occupavano della manutenzione ordinaria dei canali di bonifica, svolgendo attività di decespugliamento con attrezzi manuali e decespugliatori. Tanto so perché mi recavo sul cantiere una volta a settimana, in ragione della mia qualità di capoufficio’. il teste ha poi dichiarato, ‘ Conosco i ricorrenti perché lavoriamo insieme al dal 2006 Per apprendere siamo stati i primi anni a lavorare con operai più esperti e poi man mano abbiamo iniziato a occuparci da soli della manutenzione ‘ ed infine il teste ha specificato ‘ …Conosco i ricorrenti dal 2007, quando sono stati assunti…I ricorrenti si occupano un po’ di tutto. Puliscono i canali, fiumi, valloni, usano la motosega…a volte si occupano anche delle opere murarie e cos’ i ricorrenti e tutti gli altri operai utilizzano quotidianamente il decespugliatore’.
A completamento del quadro istruttorio vale richiamare la prova documentale in ordine ad una pregressa conseguita competenza, seppur non specificamente dettagliata, desumibile dall’avvenuta assunzione di entrambi i lavoratori quali ‘avventizio specializzato’ sempre alle dipendenze del .
Indubitabilmente, dunque, gli appellanti non erano meri addetti al funzionamento di impianti, ma nello stesso tempo, quanto meno dall’aprile 2010, utilizzavano con prevalenza qualitativa, mezzi meccanici per il cui funzionamento erano stati specificamente formati.
La loro attività non era di supporto manuale ad altri (operaio comune/manovale), ma si sostanziava nella esecuzione di compiti specifici di manutenzione delle opere (operaio qualificato) di proprietà del . L’appello va quindi accolto per quanto di ragione.
Devesi, inoltre, precisare che ‘ Non sussiste il vizio di ultrapetizione – non configurabile qualora venga accolta una domanda che, pur non espressamente formulata, sia implicitamente contenuta in quella proposta – quando il giudice di merito in relazione alle mansioni dedotte dal lavoratore ricorrente, ed effettivamente svolte, riconosca il suo diritto all’inquadramento, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica inferiore che effettivamente risulti spettante al medesimo in base alle previsioni di una contrattazione collettiva sull’ inquadramento del personale unitaria per le varie categorie, senza che possa in senso ostativo rilevare che il datore di lavoro si sia limitato a sostenere una circoscritta tesi difensiva, in funzione di essa richiamando clausole di contratto collettivo e articolando prove poiché, in forza del principio dell’acquisizione delle prove, il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio, con l’unico limite, riguardo alla configurabilità di domande implicitamente subordinate, che vi sia la necessità di svolgere, in relazione ad esse, indagini sopra diversi temi di fatto non introdotti ritualmente in giudizio .’ (Sez. L, Sentenza n. 17561 del 01/09/2004).
L’appello va quindi accolto per quanto di ragione e le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da e
avverso la sentenza n. 229/2021, emessa in data 26/02/2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
Accoglie l’appello e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, per il resto confermata, dichiara il diritto di e all’inquadramento nel livello 107 del CCNL con decorrenza dal 21 luglio 2010 e condanna il
ut supra al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal 21 aprile 2010 oltre accessori come per legge;
b) Condanna l’appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate per il primo grado in complessi € 3.302,00 oltre IVA CPA come per legge e per il secondo grado in €. 3.777,80 oltre IVA CPA come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Salerno, 27/10/2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
AVV_NOTAIO dr. NOME COGNOME