Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23998-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019 R.G.N. 4202/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Lavoro subordinato Inquadramento superiore
R.G.N. 23998/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 6.4.2016 il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE con inquadramento, prima nella categoria B2, poi nella categoria B1 (dall’1.6.2006 come addetto di rete) ed infine dall’1.12.2003 nella categoria B1 superiore (B1S), al superiore inquadramento dall’1.8.2001 nell a categoria B superiore (BS) ed aveva condannato la società convenuta al pagamento delle differenze retributive dall’1.5.2001, oltre accessori.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da RAGIONE_SOCIALE, dichiarava il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella categoria B1S del CCNL di settore dal 1° agosto 2001 e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle conseguenti differenze retributive dal 7 febbraio 2007, da determinarsi con assorbimento del supplemento di minimo nel senso esposto nella motivazione della stessa sentenza, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate sulle singole scadenze al soddisfo.
2.1. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale considerava che dall’istruttoria esperita era emerso che il lavoratore aveva svolto fin dal 2001 attività di preventivista nei termini meglio specificati in motivazione.
2.2. Riteneva, quindi, che la differenza tra la categoria B1S e la superiore categoria BS si fonda sulla particolare importanza, per la loro ampiezza o natura, delle mansioni di concetto svolte dal dipendente rispetto alla rilevanza che
connota la categoria B1S, maggiore in rapporto alle mere mansioni di concetto proprie della inferiore categoria B1; che il suddetto elemento caratterizzante -e cioè la particolare importanza delle mansioni -non era emerso, specificamente ed in concreto, dalla istruttoria orale esperita; che neppure la particolare importanza delle mansioni emergeva dall’esame dei preventivi prodotti in atti, peraltro non specificamente esaminati dal lavoratore nella sua memoria in appello ai fini della propria difesa; che era emersa, invece, una normale attività di preventivista, sebbene con un contenuto di maggiore rilevanza, come richiesto per la categoria B1S, rispetto alla mera attività di concetto propria della categoria B1; attività, quest’ultima, che comunque implica va una certa facoltà di iniziativa e libertà di apprezzamento nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite.
2.3. Per altro verso, la Corte reputava fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale già sollevata dall’appellante società, sicché concludeva che le differenze retributive andavano attribuite dal 7 febbraio 2007, essendo stato il ricorso introduttivo pacificamente notificato il 7.2.2012.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione/falsa applicazione art. 21 CCNL addetti a settore elettrico, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
1.1. Deduce che l’impugnata sentenza ritiene che l’attività di preventivazione sia riconducibile alla figura di addetto di rete, anche quando l’intero ciclo della lavorazione, dalla domanda del cliente alla acquisizione di autorizzazioni amministrative, alla progettazione e alle indicazioni tecniche per l’attuazione materiale, sino alla valutazione dei rischi specifici, sia affidata alla stessa figura; che la stessa sentenza esponeva in modo succinto ma corretto le mansioni svolte, affermando la esecuzione delle stesse in piena autonomia da parte del ricorrente e per l’intero aspetto dell’impianto, sia esso di allaccio o spostamento, a partire dalla valutazione della domanda della clientela, alla effettuazione del sopralluogo, sino alla valutazione dei rischi per gli addetti e alla determinazione e progettazione dei lavori di realizzazione dell’impianto stesso. Nella sostanza, tutto il lavoro che segue alla mera ricezione della richiesta della clientela sino alla definizione dei lavori, viene a rientrare nella mansione che la stessa decisione riconosce svolta dal ricorrente.
1.2. Sostiene, allora, che escludere tale ampio mansionario dalla qualifica di importante funzione di concetto, impone una vera e propria annichilazione della categoria superiore, posto che non risulta più ipotizzabile una figura che possa rientrare in detta categoria, escludendo dal suo ambito la categoria A che racchiude quei dipendenti ‘che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello’. In sostan za, secondo il ricorrente, se si esclude l’attività intera della preventivazione e direzione dei lavori di impianto, non rimane alcuna opera che sia riconducibile alla categoria BS,
dovendo escludere quelle direttive o equipollenti, riservate alla categoria A; il che costituiva un’aporia interpretativa.
Con un secondo motivo denuncia ‘omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.’.
2.1. Per il ricorrente, dall’istruttoria era emerso che il ricorrente fosse stato inserito nella funzione impiegatizia in sostituzione del dipendente COGNOME, il quale aveva svolto la medesima funzione di preventivista, con categoria BSS; fatto, questo, che era stato valorizzato dal giudice di prime cure, mentre non era stato minimamente considerato dalla Corte d’appello, pur risultando per tabulas .
2.2. Altro fatto, del pari decisivo ed ignorato dal Collegio di seconde cure, è stato la coincidenza tra la attività mansionale assegnata all’COGNOME e quella svolta in precedenza dal COGNOME.
Il primo motivo è inammissibile.
Giova premettere che nell’art. 21 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico in data 24 luglio 2001, sotto la rubrica ‘Classificazione del personale’, il RAGIONE_SOCIALE B, che qui viene in precipua considerazione, comprende le declaratorie delle diverse categorie di lavoratori ivi considerati, in ordine decrescente, dalla più elevata a quella inferiore (come del resto per il RAGIONE_SOCIALE A e per il RAGIONE_SOCIALE C). In particolare, sono previste nel RAGIONE_SOCIALE B le categorie: Bs superiore, Bs, B1 superiore, B1, B2 superiore e B2.
4.1. Orbene, la Corte di merito, come del resto il primo giudice, rispetto alle domande di superiore inquadramento gradatamente proposte dal lavoratore, ha preso in esame la declaratoria della categoria B1 superiore, constatando che essa
riguarda ‘i dipendenti che svolgono funzioni di concetto aventi un contenuto professionale di maggiore rilevanza per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni’. Tale rilievo è del tutto aderente al tenore letterale della declaratoria contrattuale, da leggere in confronto alla declaratoria della categoria immediatamente inferiore B1 ( relativa ai ‘dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite’).
La stessa Corte ha, poi, considerato la declaratoria della categoria Bs, ossia, la categoria immediatamente più elevata rispetto alla B1 superiore, rilevando che vi rientrano ‘i dipendenti che svolgono funzioni parimenti di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell’ufficio, del reparto o dell’impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell’Azienda’. Ed anche tale rilievo corrisponde al tenore testuale di tale declaratoria del CCNL.
4.2. Parimenti ineccepibile, perché, oltre che aderente ex art. 1362, comma primo, c.c. alla lettera delle previsioni specifiche, in linea con l’altro criterio ermeneutico legale di cui all’art. 1363 c.c., è il ragionamento decisorio della Corte di merito dove, come già premesso in narrativa, ha individuato il discrimen tra la categoria B1S e la più elevata categoria BS nella ‘particolare importanza, per la loro ampiezza o natura, delle
mansioni di concetto svolte dal dipendente rispetto alla rilevanza che connota la categoria B1S, maggiore in rapporto alle mere mansioni di concetto proprie della inferiore categoria B1′.
Nota del resto il Collegio che il ricorrente per cassazione non pone in discussione tali rilievi esegetici della Corte d’appello.
Critica, piuttosto, il giudizio di sussunzione operato nella decisione gravata, perché, in sintesi, negare che le mansioni, il cui svolgimento da parte del lavoratore era stato constatato dalla stessa Corte di merito, siano di particolare importanza, comporterebbe una sorta di interpretazione abrogante della categoria BS; e ciò visto, peraltro, che il più elevato RAGIONE_SOCIALE parte nel livello più basso da ‘dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello’.
Tale tesi è eminentemente assertiva e comunque fallace.
6.1. In primo luogo, la Corte territoriale nel descrivere l’attività di ‘preventivista’ svolta dal lavoratore ha specificato che egli ‘faceva i sopralluoghi ed i preventivi di allacciamento e spostamento richiesti sia dal cliente che dal datore di lavoro, sia di bassa tensione che di media tensione, occupandosi di tutto il ciclo di lavorazione e curando la qualità commerciale del preventivo; in questa prospettiva, contattava il cliente, lasciava delle indicazioni per le opere di competenza, formulava il pre ventivo e lo inseriva nei sistemi informativi’, richiamando in tal senso le deposizioni dei testi escussi in primo grado.
6.2. Ebbene, tale accertamento fattuale, riservato ai giudici di merito, non è in questa sede di legittimità posto direttamente in discussione dal ricorrente, che tuttavia lo ‘arricchisce’ di una serie di aspetti non verificati dalla Corte di merito, quali l’acquisizione delle autorizzazioni amministrative, la valutazione di rischi specifici, l’esecuzione delle mansioni in piena autonomia, la progettazione dei lavori di realizzazione dell’impianto.
In ogni caso, la sussunzione delle attività disimpegnate dal lavoratore, così come accertate, nella categoria B1S appare incensurabile.
7.1. Invero, la Corte di merito non ha di certo fornito un’interpretazione sostanzialmente soppressiva della categoria Bs, in via principale rivendicata dal ricorrente, ma ha annesso un preciso significato alla relativa declaratoria contrattuale.
In particolare, esattamente ha enucleato in quest’ultima il dato caratterizzante nella ‘particolare importanza’ delle funzioni di concetto svolte dai lavoratori da inquadrare in tale categoria, considerando come tale ‘particolare importanza’ era specificamente declinata nella medesima declaratoria, ma escludendo che essa fosse emersa dall’istruttoria espletata rispetto al lavoratore ‘preventivista’, attore in giudizio.
Inammissibile è il secondo motivo.
Secondo questa Corte, infatti, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza, che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così per tutte Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).
9.1. Ebbene, anzitutto la Corte territoriale non aveva mancato di dare conto che il ricorrente svolgeva le mansioni di ‘preventivista’ (così a pag. 4 della sua sentenza).
9.2. Inoltre, lo stesso ricorrente assume che tale circostanza doveva darsi per ‘acquisita per mancata contestazione’, sicché non potrebbe darsi per ‘controversa’ ai fini del mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
9.3. Infine, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l’eventuale identità fra le mansioni svolte e quella proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 12.12.2014, n. 26236).
9.4. E a fronte di tale indirizzo il ricorrente deduce in termini assertivi la decisività delle circostanze asseritamente non considerate dai giudici di secondo grado, e, cioè, che il
ricorrente avesse sostituito nella medesima funzione di preventivista il suo collega COGNOME, inquadrato nella categoria Bss.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 28.5.2024.