Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30329 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21687-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 461/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2021 R.G.N. 3859/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza depositata l’11.2.2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal
Oggetto
Qualifica -mansioni rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2025
CC
Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE sin dal maggio 2006, ad essere inquadrata nel 3° livello dell’ Area tecnica e amministrativa del CCNL dei Servizi ambientali del 2008 a decorrere dal 1° febbraio 2010 e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive, tra il livello domandato e quello rivestito, maturate dal 23.5.2011 all’1.12.2012, oltre accessori, dichiarando, inoltre, inammissibile la richiesta di condanna al versamento della contribuzione e respingendo ogni altra istanza.
Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure, dando atto che dal 1° dicembre 2012 alla lavoratrice era stato riconosciuto dalla società il livello 3 B ‘ operaio ‘ e che ella mai era stata addetta alle operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti, con la conseguenza che il secondo livello di inquadramento assegnato alla NOME non era corretto, hanno rilevato che le mansioni espletate (consegna porta a porta del kit per la raccolta differenziata, del materiale informativo, pulizia delle attrezzature riconsegnate e, a partire dal 2011, visite nelle scuole e in altri centri per effettuare attività di informazione e di educazione nella raccolta differenziata nonché espletare attività di censimento, monitoraggio e informazione) erano sussumibili nel terzo livello professionale dell’Area tecnica e amministrativa, escludendo il riconoscimento del quarto e del quinto; hanno rilevato, quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, che il primo atto interruttivo era pervenuto il 23.5.2016 sicché dovevano ritenersi prescritte le pretese anteriori al 23.5.2011 e che il riconoscimento delle differenze retributive andava limitato all’1.12.2012, data della avvenuta attribuzione del livello 3 B.
Avverso la sentenza di secondo grado RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell’art. 15 CCNL dei Servizi pubblici di igiene ambientale del 2008, per avere la Corte territoriale totalmente pretermesso la valutazione del verbale di accordo del 20.5.2016, siglato da RAGIONE_SOCIALE e dalle OO.SS maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL applicato, con cui si statuiva che il personale impegnato in attività di informazione, finalizzata a promuovere il decoro e la raccolta differenziata nonché a sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche fosse inquadrato nel livello professionale 2° e 3°. Si obietta, inoltre, che erroneamente le mansioni svolte dalla COGNOME erano state inquadrate nell’ Area tecnica ed amministrativa, con una non corretta interpretazione della disposizione contrattuale-collettiva e che la COGNOME non aveva mai espletato attività esclusiva di segreteria ed amministrativo-contabile, con registrazione e tenuta di documenti nonché di raccolta di dati e svolgimento di operazioni contabili.
C on il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2077 cod. civ. e, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio costituito appunto dal dettato del verbale di accordo sindacale del 20 maggio 2016, ove appunto si precisava che l’attività degli eco -informatori fosse sussumibile in quella dell’Area spazzamento.
I due motivi, da scrutinare congiuntamente per la loro interferenza, non sono fondati.
In primo luogo, va rilevato che il dedotto omesso esame del verbale di accordo sindacale del 20.5.2016 non si rileva un fatto decisivo, nell’economia del presente giudizio, atteso che il periodo in contestazione, come delineato dai giudici di secondo grado, è stato limitato agli anni precedenti al 2016, per cui l’accordo in questione, che è successivo sebbene di natura aziendale, non può spiegare alcun effetto nella materia del contendere ove si controverte nell’inquadramento ab origine della dipendente nei livelli previsti dalla contrattazione collettiva e, pertanto, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti all’epoca in cui sono state svolte le mansioni (Cass. n. 27748/2020). Peraltro, l’accordo aziendale, anche se in peius , non può influire sui diritti quesiti relativi a prestazioni già rese (per tutte, cfr. Cass. n. 4839/2001)
In secondo luogo, deve precisarsi che il procedimento di sussunzione dell’attività lavorativa svolta dalla COGNOME, come operato dalla Corte territoriale, nel terzo livello dell’Area tecnica e amministrativa -Area operativo-funzionale, appare corretto.
Al riguardo, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di
ermeneutica negoziale (artt. 1362 cod. civ. e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).
Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Per la interpretazione della contrattazione collettiva, quindi, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette.
Ciò premesso, va sottolineato che il dato di fatto considerato dalla Corte di appello come il presupposto, cui tenere conto, ai fini dell’individuazione del corretto
inquadramento delle mansioni svolte dalla lavoratrice, è costituito dalla circostanza che la stessa non è stata mai addetta alle operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti.
Si verte in un accertamento di merito, desunto dalle risultanze istruttorie, che comporta come logica conseguenza l’erroneità del riferimento al secondo livello dell”area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio’ cui era formalmente assegnata la COGNOME.
Orbene, le declaratorie contrattuali da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, sono pertanto quelle dell’Area Tecnica e Amministrativa -Area operativofunzionale.
In tale Area appartiene ‘il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrativa o tecniche inerenti al processo organizzativo dell’impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure vale voli per i campi in cui opera’.
Nel terzo livello professionale della suddetta Area rientrano, poi, ‘ i lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate’.
Tra i profili esemplificativi sono indicati i lavoratori addetti alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolgono compiti vari, quali dattilografia, ricevimento, registrazione, archiviazione dei documenti,
fatture, corrispondenza; trasmissione di documentazione, .
Correttamente, quindi, con un percorso logico-giuridico condivisibile, la Corte territoriale, una volta esclusa la riconducibilità dell’attività lavorativa della COGNOME all’Area spazzamento e raccolta di rifiuti (sia di secondo che di terzo livello e con o senza conduzione di mezzi), ha inquadrato nell’Area Tecnica e Amministrativa -Area operativofunzionale, le mansioni di eco informatrice svolte dalla originaria ricorrente (consistenti nel consegnare porta a porta il kit per la raccolta differenziata, il materiale informativo, nella pulizia delle attrezzature riconsegnate e, a partire dal 2011, nel visitare le scuole e altri centri per effettuare attività di informazione e di educazione alla raccolta differenziata, nella presenza presso gli stand AMA nei vari municipi di Roma e nell’effettuare attività di monitoraggio e di informazione); la Corte distrettuale ha dato atto che l’attività di ufficio svolta dalla COGNOME, quale eco informatrice, consisteva nel riordinare schede relative alle utenze delle singole zone e nel rispondere al telefono quando chiamavano gli amministratori e gli utenti per le informazioni sulla raccolta differenziata mentre la postazione di lavoro (nel numero di due fruibili in sede) era a disposizione di tutti gli eco informatori che svolgevano identiche mansioni, con accesso al computer dell’ufficio, con proprie credenziali, sebbene previa autorizzazione.
Giustamente, poi, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che le suddette mansioni fossero sussumibili nel terzo livello professionale (come sopra riportato) perché l’eco informatrice, per l’attività sopra svolta, poteva essere considerata una lavoratrice d’ordine che, con specifica
collaborazione, svolge attività esecutive, tecniche ed amministrative, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza della tecnica del lavoro con autonomia operativa limitata all’esecuzione de l proprio lavoro, nonché nella lavoratrice addetta alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, tra cui trasmissione di documentazione, riordino delle schede, etc .
In conclusione, pertanto, i giudici di appello hanno compiuto quell’esame del contenuto delle mansioni svolte dalla COGNOME che è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte e lo hanno posto a raffronto con quanto previsto dalla contrattazione collettiva ratione temporis vigente, stabilendo, con una valutazione in fatto insindacabile in questa sede e corretta, in diritto, sotto il profilo esegetico delle disposizioni del CCNL, nel senso che l’attività espletata rientrava a pieno titolo nella descrizione delle mansioni proprie del lavoratore dell’Area Tecnica e Amministrativa Area operativo -funzionale, terzo livello professionale.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.9.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME