Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22936 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22936 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11064-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME; – resistente con mandato – avverso la sentenza n. 97/2024 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 87/2022;
Oggetto
Inquadramento
superiore
R.G.N. 11064/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1886/2021 il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande proposte da COGNOME NOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE con inquadramento nella posizione organizzativa B1 del CCNL ANAS, con qualifica di operatore amministrativo, aveva condannato la convenuta RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 152.493,48, a titolo di differenze retributive, per il rivendicato inquadramento nel profilo A1 di Quadro, a decorrere dal 22.2.2008, mentre aveva rigettato la domanda di versamento all’INPS dei contributi previdenziali.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da ANAS contro la suddetta sentenza, rideterminava la somma dovuta all’Ordile a titolo di differenze retributive maturate dal 22/2/2008 al 23/11/2011 nella minor somma lorda di € 36.738,83, oltre accessori indicati in sentenza e, per l’effetto, condannava l’ANAS alla relativa corresponsione in favore dell’Ordile; in parziale accoglimento dell’appello incidentale di quest’ultimo, dichiarava il diritto dell’Ordile ad essere inquadrato nel superiore profilo A1-area quadri a far tempo dal 22/08/2008; condannava l’ANAS alla rifusione di 4/5 delle spese di lite di primo grado in favore dell’Ordile, come liquidate, con compensazione della restante parte; confermava nel resto l’impugnata sentenza; condannava l’ANAS alla
rifusione in favore dell’Ordile di 4/5 delle spese del secondo grado, come liquidate, con compensazione della restante parti
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver riferito quanto considerato e deciso dal primo giudice e i motivi dei contrapposti gravami, procedeva anzitutto ad esporre quello che riteneva accertato, in base alle prove documentali e testimoniali considerate.
Osservava, quindi, nel procedere al necessario raffronto delle declaratorie contrattuali da considerare, che le due posizioni -di A1 (vale a dire, quella rivendicata dal lavoratore) e B1 (e, cioè, quella posseduta dallo stesso) -si differenziano per i compiti complessi e variabili svolti con autonomia decisionale e responsabilità diretta nell’ambito di direttive generali, propri degli appartenenti alla posizione A1, e quelli invece relativi ad attività svolte in ambito predeterminati come quelle istruttorie e di immissione dati nel sistema, svolte osservando procedure e direttive definite per i dipendenti del profilo B1.
4.1. Confermava, quindi, che le varie attività svolte dal lavoratore erano riconducibili al profilo A1 a far data dal 22.2.2008, ma, in accoglimento del quarto motivo dell’appello principale (la cui fondatezza era riconosciuta anche dall’appellato/appellan te incidentale), procedeva a rettificare l’importo complessivo delle differenze retributive dovute al lavoratore per il periodo specificato in dispositivo.
In parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’Ordile, dichiarava il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel superiore profilo A1-Area quadri a far data dal 22.08/2008 (pronuncia non esplicitamente espressa dal primo
giudice nella propria sentenza), mentre reputava inammissibile la sua domanda di condanna dell’ANAS al pagamento dei contributi per le maturate differenze retributive, ancorché prescritti.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il lavoratore, mentre l’INPS è rimasto mero intimato, non avendo svolto difese in questa sede.
Il controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denuncia ‘Falsa applicazione degli artt. 74 e 75 CCNL ANAS (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello di Messina ritenuto sussumibili nell’area Quadri livello a1, le mansioni che il signor COGNOME, in base all’istruttoria, è risultato avere disimpegnato’.
Il motivo è inammissibile.
Per chiarezza giova premettere che il CCNL Anas del 18 dicembre 2002 (pacificamente applicabile al rapporto di cui è causa anche ratione temporis ) reca una invero estesa, complessa ed articolata disciplina di classificazione del personale.
Più nello specifico, per quello che qui rileva, l’art. 74 del CCNL, sotto la rubrica ‘Declaratoria area operativa e di esercizio’, descrive anzitutto in via generale i dipendenti che ‘appartengono’ alla suddetta area; quindi, vi sono specificati, con altrettante declaratorie precipue, i molteplici profili previsti
per la ‘Posizione organizzativa ed economica B2’, per quella ‘B1’ e per quella ‘B’, con l’indicazione interna di una o più qualifiche, ad es. quella di ‘Operatore amministrativo’, in cui era inquadrato l’attuale ricorrente, per la ‘Posizione organizzativa ed economica B1’.
Analoga impostazione si riscontra nel successivo art. 75 del CCNL, titolato ‘Declaratoria area quadri’. Anche in questo caso, infatti, a fronte di una descrittiva generale dei dipendenti che appartengono a detta area, sono poi esposte le specifiche declaratorie delle due posizioni organizzative ed economiche previste (A1 ed A), dedicate anche a figure professionali particolari.
L’attuale controricorrente si è visto riconoscere dai giudici del doppio grado di merito il superiore inquadramento nel profilo di ‘Coordinatore amministrativo’, meglio descritto nell’ambito della ‘posizione organizzativa ed economica A1’.
4. Occorre adesso sottolineare che la ricorrente riconosce che la Corte territoriale ha ‘correttamente individuato gli elementi discriminanti tra i due livelli di inquadramento’ in questione. Il riferimento è al punto del ragionamento decisorio della sentenza impugnata (alla facciata 6) in cui si è ritenuto che ‘le due posizioni – di A1 e B1 -si differenziano per i compiti complessivi e variabili svolti con autonomia decisionale e responsabilità diretta nell’ambito di direttive generali, propri degli appartenenti alla posizione A1, e quelli invece relativi ad attività svolte in ambiti predeterminati come quelle istruttorie e di immissione dati nel sistema, svolte osservando procedure e direttive definite per i dipendenti del profilo B1’ (cfr. tra la pag. 6 e la pag. 7 del ricorso).
4.1. Dunque, la ricorrente non denuncia alcun errore d’interpretazione delle norme collettive di riferimento, come tali.
Piuttosto, il vizio di errata sussunzione che la ricorrente fa valere in chiave di falsa applicazione degli artt. 74 e 75 del CCNL passa anzitutto da una parziale lettura di singole parti della motivazione resa in proposito dalla Corte di merito.
5.1. Ad es., quando la ricorrente critica quello che la Corte aveva considerato rispetto al fatto ‘che l’Ordile con l’ordine di servizio n. 23 del 22/02/2008 è stato assegnato alla Segreteria del Dirigente Amministrativo della Sezione compartimentale di Ca tania quale Responsabile e Capo Segreteria’ (cfr. anzitutto facciata 5 dell’impugnata sentenza), non tiene conto del completo iter valutativo della Corte stessa, secondo la quale: (così tra la facciata 6 e quella 7 della sua sentenza).
5.2. Inoltre, la stessa censura sul punto specifico si fonda, per altro verso, su singoli brevi stralci delle deposizioni rese da tre testi (cfr. pag. 11 del ricorso), che non si riscontrano nell’impugnata sentenza, nella quale pure sono state considerate quelle testimonianze a proposito di detto incarico (cfr. facciata 5).
Analogamente, quando la ricorrente si duole di quello che la Corte d’appello ha ritenuto in ordine ‘agli ulteriori incarichi svolti quale Segretario Tecnico e Componente Comitato Periferico di qualificazione delle Imprese ANAS Catania, nonché quale Componente della commissione di Gara ANAS’, la ricorrente anzitutto non considera in modo completo quanto estesamente la Corte aveva previamente ‘accertato’ a riguardo, anzitutto, ma non solo, su base documentale (v. ancora in extenso facciate 5 e 6 della sentenza).
6.1. In ordine a queste ulteriori attività, reputate ‘comprovate’ dalla Corte, questa aveva poi considerato che esse erano anche (così alla facciata 7 dell’impugnata sentenza).
6.2. Ebbene, anche su talune delle suddette circostanze che la ricorrente giudica ‘enfatizzate’ dalla Corte d’appello, la stessa ricorrente fa riferimento, ancora una volta, ad una propria lettura di determinate dichiarazioni testimoniali (cfr. pagg. 13-14 del ricorso); laddove, come già posto in luce, la Corte territoriale, condividendo peraltro a riguardo la valutazione del primo giudice, ha formato il proprio convincimento in base a tutte le emergenze probatorie a disposizione.
Non diverse considerazioni valgono per i rilievi della ricorrente per il ‘ruolo di rappresentanza di ANAS’ talora, ma di frequente attribuito all’Ordile.
Nota, peraltro, il Collegio che i brani di testimonianze che stavolta la ricorrente richiama (cfr. pag. 15 del ricorso) sono riferiti esclusivamente a ‘conferenze di servizi’, cui aveva preso parte il lavoratore, laddove la Corte ha accertato la
partecipazione di quest’ultimo, non solo a dette conferenze, ma anche ad ‘organi collegiali, commissioni, comitati emergenziali’ (cfr. parte iniziale della facciata 6).
E lo stesso è a dirsi per le attività di redazione di ‘progetti, perizie ed atti relativi a tronchi stradali ANAS’; anzi su questo aspetto risulta del tutto chiaro che la ricorrente contrappone una propria differente lettura delle stesse testimonianze in proposito considerate dalla Corte di merito (cfr. pagg. 15-16 del ricorso in confronto in particolare al primo cpv. della facciata 6 dell’impugnata sentenza).
Resta, in definitiva, confermato che l’unica censura svolta dalla ricorrente, per un verso, non si confronta completamente con la ratio decidendi anzitutto in fatto esposta dalla Corte di merito, che si fonda su una complessiva valutazione delle risultanze processuali riferita alle molteplici attività contemporaneamente svolte dal lavoratore; e, per altro verso, e soprattutto, s’incentra essenzialm ente su una rivisitazione di talune di quelle emergenze probatorie (come si è visto, su parte delle testimonianze assunte); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra le parti qui costituite e l’INPS, rimasto mero intimato.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 29.4.2025.
La Presidente NOME COGNOME