Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 322 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 322 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13186-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2864/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020 R.G.N. 1218/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Inquadramento superiore
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7691/2016 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore del COGNOME della somma lorda di € 11.440,60, o ltre interessi sulle singole somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo, nonché alla rideterminazione del T.F.R. accantonato.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza suddetta e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta in primo grado dal COGNOME.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva che il primo giudice, con riferimento ad un secondo periodo lavorativo, decorrente dall’1.4.2009 (data del trasferimento del ricorrente nel settore patrimonio) sino al dicembre 2012, aveva riconosciuto che le mansioni svolte dal ricorrente andavano al di là delle ordinarie competenze richieste all’operatore qualificato d’ufficio (parametro 140), figura in cui era stato inquadrato il lavoratore appunto dall’1.4.2009, e che erano certamente riconducibili a quelle superiori del collaboratore di ufficio, parametro 175 del CCNL di settore, in cui rientravano ‘i lavoratori dotati di un’adeguata capacità professionale, i quali svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo’, mentre rige ttava nel resto il ricorso.
La Corte, riportate le declaratorie, rispettivamente, del parametro 140 (riconosciuto al lavoratore poco prima del suo trasferimento al settore RAGIONE_SOCIALE, guidato dal geom. COGNOME)
e del parametro 175 del CCNL, osservava che gli elementi di interesse per operare la distinzione tra i due parametri erano il riferimento contenuto nella declaratoria del parametro 140 allo svolgimento dei compiti sulla base delle direttive ricevute, nonché il riferimento, contenuto nel parametro 175, allo svolgimento di compiti ‘di contenuto significativo’, sicché occorreva valutare questi due elementi per accertare se la datrice di lavoro aveva riconosciuto al COGNOME l’inquadramento effettivamente cor rispondente alle mansioni svolte.
Tanto premesso, la Corte territoriale, riesaminate diffusamente sia le deposizioni testimoniali che la documentazione prodotta dalle parti, concludeva che le mansioni svolte dal COGNOME erano state svolte sempre sulla base delle direttive ricevute dai suoi superiori ed erano finalizzate o ad acquisire informazioni indispensabili all’ufficio di appartenenza per compiere la valutazione dei beni aziendali (mediante i sopralluoghi o mediante l’acquisizione di documentazione) o a fornire supporto all’attività dell’ufficio del patrimonio (interfacciandosi con gli avvocati dei debitori, partecipando alle riunioni per fornire documentazione o anche predisponendo materialmente le nuove convenzioni che, come evidenziava la Corte, non venivano da lui sottoscritte).
E, secondo la Corte, tali mansioni svolte dal COGNOME certamente non potevano essere considerate ‘di contenuto significativo’, secondo la declaratoria del parametro 175, perché era risultato che i compiti dell’allora appellato, rispetto all’oggetto dell’ufficio, erano stati esecutivi e di supporto del responsabile dell’ufficio stesso, in particolare, egli non aveva svolto compiti valutativi, ma meramente ricognitivi e
informativi, e, inoltre, non erano stati adempiuti in piena autonomia, ma in base alle direttive ricevute dai superiori.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Resiste l’intimata con controricorso e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia . Secondo il ricorrente, ‘La sentenz a è erronea in quanto la Corte di Appello di Napoli sezione lavoro ha ritenuto che il complesso delle mansioni svolte dal sig. NOME COGNOME ed indicate nel ricorso introduttivo per il periodo di causa non integrassero il requisito del contenuto significativo, individuato come elemento caratterizzante il superiore parametro 175 rispetto al 130 posseduto’.
Il riassunto motivo è inammissibile per più ragioni.
In primo luogo rileva il Collegio che -nonostante il ricorrente abbia trascritto in ricorso l’intera motivazione resa dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 18-27 della narrativa di tale atto) e poi la parte di essa che sembrerebbe voler censurare (cfr. pagg. 28-29 del ricorso per cassazione) -le considerazioni
che svolge non sono affatto pertinenti rispetto all’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
Come premesso, il ricorrente sostiene che egli avrebbe ‘posseduto’ il parametro 130 (cfr. inizio di pag. 28), e poco dopo osserva che: ‘In alcun punto della declaratoria del parametro 130 e del superiore parametro 175 è dato individuare che la dirimente tra essi sia il grado di autonomia posseduto, richiesto invece nei superiori parametri 193 e 230’ (così alla pag. 29 del ricorso).
Ebbene, secondo quanto già accennato nella narrativa che precede, la Corte di merito, nel riferire in dettaglio quanto esposto dall’attore nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva, tra l’altro, dato conto che il lavoratore, inquadrato all’assunzione nel parametro 130, dall’1.4.2009 ‘veniva inquadrato come operatore qualificato d’ufficio (parametro 140)’ (cfr. facciate 1 e 2 dell’impugnata sentenza).
5.1. La stessa Corte, inoltre, aveva riferito del parziale accoglimento del ricorso introduttivo da parte del primo giudice; accoglimento parziale perché il ricorrente in via principale reclamava un ancor migliore inquadramento nel parametro Professional (230) o, in via alternativa, nel parametro Specialista tecnico/amministrativo (193), mentre le sue domande erano state accolte, per il periodo dall’1.4.2009 al 28.12.2012, solo in relazione all’inquadramento nell’inferiore parametro 175 ma più elevato di quello 140 già riconosciutogli quale operatore qualificato d’ufficio, sempre dall’1.4.2009 (cfr. facciate 2 e 3 della stessa sentenza).
5.2. In assenza d’impugnazione incidentale del lavoratore circa gli ancor migliori inquadramenti da lui richiesti in prime
cure, e al cospetto di appello dell’E.A.V. che riguardava ovviamente solo il precisato accoglimento parziale, l’intera disamina della Corte territoriale è stata condotta, facendo capo alle declaratorie, non già del parametro 130 (come asserisce il ricorrente), ma del parametro 140, già riconosciuto al lavoratore dalla datrice di lavoro prima del giudizio, e di quello 175 (cfr. in particolare facciate 4 e 5).
Nel non chiaro svolgimento del motivo in esame il ricorrente osserva ancora che: ‘Dalla interpretazione letterale delle due declaratorie’, rispettivamente, del parametro 175 e del parametro 140, ‘e come correttamente individuato dal Giudice di primo grado non emerge affatto che il discrimine tra i due livelli sia l’autonomia che è invece l’elemento tipico degli ancora superiori parametri 193 e 230’ (cfr. pagg. 29 -30 del ricorso).
Ancor dopo si assume che la documentazione depositata in atti ‘è stata valutata dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro secondo il presupposto erroneo del dover individuare in essa il requisito della autonomia e non la congruità della competenza professionale richiesta ad esempio per la gestione del RAGIONE_SOCIALE‘ (così alla pag. 32).
6.1. Ma anche queste osservazioni non sono affatto aderenti alle valutazioni compiute dalla Corte distrettuale, la quale, secondo quanto già riportato in narrativa, non ha incentrato le stesse sull’aspetto dell’assenza di ‘autonomia’ nelle mansioni svolte dal lavoratore nel su precisato periodo.
Piuttosto, la Corte, all’esito dell’esame di tutte le risultanze probatorie, sia testimoniali che documentali, ha motivatamente escluso che le mansioni svolte dal COGNOME potessero essere
considerate ‘di contenuto significativo’, come richiesto dalla declaratoria del parametro 175 (v. in extenso facciata 8 della sua sentenza). Invero, solo in via di completamento ha considerato che: ‘Tali compiti, inoltre, non sono stati adempiuti in piena autonomia, ma in base alle direttive ricevute dai suoi superiori’; ‘direttive ricevute’ nota questo Collegio -cui fa espresso riferimento la declaratoria del parametro 140 (in precedenza riportata dalla Corte), aggiungendo che: .
Convergono, infine, nella direzione dell’inammissibilità del ricorso per cassazione due ulteriori rilievi: le deduzioni del ricorrente si fondano anche su una lettura delle risultanze processuali, diversa da quella della Corte d’appello (cfr. pagg. 30-31 del ricorso); il ricorrente non indica di aver prodotto in questa sede di legittimità copia integrale del CCNL cui si riferisce, né precisa se, quando, dove e da chi sia stato prodotto nei gradi di merito.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per
esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 02.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME