Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9289-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1846/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 709/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME .
Oggetto
Inquadramento
superiore
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 6765/2018 che aveva dichiarato che COGNOME NOME, dipendente di detta società inquadrata nel secondo livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE, aveva prestato dall’1.3.2016 mansioni superiori a quelle per cui era stata assunta, e cioè quale addetta alla pesa inquadrabili al IV livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, disponeva l’inquadrame nto della lavoratrice nel IV livello di detta RAGIONE_SOCIALE dall’1.6.2016; aveva ordinato l’assegnazione della stessa alle mansioni del livello professionale 4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE o a mansioni equivalenti, ed aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dall’1.3.2016 da calcolare come disposto in motivazione, oltre interessi e rivalutazione.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale disattendeva anzitutto la censura con la quale RAGIONE_SOCIALE contestava la continuità dello svolgimento delle mansioni di pesatura da parte della lavoratrice.
Riportate, quindi, le declaratorie del CCNL relative, rispettivamente, al quarto livello, al terzo livello ed al secondo livello, la Corte riteneva che la richiesta del riconoscimento del quarto livello trovava fondamento nella circostanza che la ricorrente svolgeva attività di pesatura dei mezzi, ma anche di registrazione del carico/scarico dei rifiuti, e, cioè, la pesatura dei rifiuti, la verifica della corrispondenza del rifiuto, la registrazione del carico e dello scarico dei rifiuti su apposita modulistica con inserimento informativo dei dati acquisiti; in
particolare, pesava il mezzo, in entrata e in uscita, individuando il differenziale rappresentato dal carico dei rifiuti ed inseriva questi dati nel sistema informatico e nell’apposito formulario che sceglieva in relazione alla tipologia di rifiuto e al trasportatore, interno o esterno ad RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Per la Corte risultava irrilevante la circostanza, dedotta dalla società, per cui i registri di carico e scarico dei rifiuti erano detenuti presso un apposito ufficio che si occupava della parziale precompilazione del formulario, e riteneva che dall’e same della produzione documentale e dalla prova testimoniale era emerso che la lavoratrice, dopo aver abbinato il formulario alla tipologia dei rifiuti trasportata, procedeva a inserire al computer gli estremi identificativi del vettore e il peso dei rifiuti; procedeva altresì alla compilazione e alla sottoscrizione dell’apposito formulario, sicché non assumeva alcuna responsabilità in relazione ai dati precompilati dall’ufficio deputato, così come con riferimento alle analisi chimiche del rifiuto -riconducibile a professionista specializzato; ma assumeva la responsabilità delle annotazioni ad essa riconducibili concernenti il peso dei rifiuti trasportati, l’individuazione del trasportatore e della sua destinazione, la tipologia di rifiuto (in relazione alla quale aveva individuato il corretto formulario).
Secondo la Corte allora la lavoratrice, nello svolgimento delle attività delegate, operava non nella cornice del livello di appartenenza, bensì alla stregua di un dipendente di quarto livello; livello che richiede autonomia operativa nell’esecuzione delle procedura e preparazioni professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica di lavoro e della necessaria formazione specialistica nonché l’eventualità di un
coordinamento di altri dipendenti; e la lavoratrice, nello svolgimento delle attività ad essa delegate, godeva di ampia autonomia operativa ed infatti non era soggetta al controllo di alcun preposto ed assumeva in proprio la responsabilità delle azioni compiute, sottoscrivendo i dati oggetto di sua personale verifica.
Infine, per la Corte i modelli FIR, dei quali l’appellante AMA lamentava l’omesso esame nella sentenza impugnata, comprovavano proprio lo svolgimento, da parte della lavoratrice, dell’attività di registrazione del carico e scarico dei rifiuti che costit uiva l’elemento caratterizzante il quarto livello.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del 17 giugno 2011, degli artt. 1362, 1363 e 1368 cod. civ. e dell’art. 190 e ss. del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in relazione all’art. 360, I co., n. 3 c.p.c., per aver la Corte violato le disposizioni contrattuali che pongono una necessaria differenziazione tra le ‘operazioni connesse’ alla verifica dei rifiuti e le operazioni di registrazione previste dalla normativa’.
Con un secondo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del 17 giugno 2011, in relazione all’art. 360, I co., n. 3 c.p.c., per aver la Corte ritenuto ricorrere nella fattispecie caratteristiche
peculiari del terzo livello di inquadramento ma ritenuto sussumibili nel livello superiore’.
Con un terzo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 360, I co., n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello fatto applicazione del principio di parità di trattamento’.
Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono privi di fondamento.
Nell’ordinanza depositata il 7.2.2024, n. 3521, questa Sezione lavoro si è occupata di ricorso per cassazione (a mezzo di unico motivo, analogo al primo del ricorso in esame) di RAGIONE_SOCIALE contro altra sentenza della medesima Corte d’appello, in relazione a fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa (in cui il lavoratore istante era inquadrato nel terzo livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 17.6.2011, vale a dire lo stesso CCNL che viene qui in considerazione, mentre la lavoratrice attuale controricorrente era inquadrata nel secondo livello di detto CCNL).
Ebbene, nella motivazione di tale decisione si è considerato che:
.
La sentenza impugnata è conforme alla normativa contrattual-collettiva e legale come interpretata da questa Corte di legittimità nella richiamata ordinanza, cui qui si fa
riferimento anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Come già riferito in narrativa, la Corte distrettuale ha accertato in fatto che la lavoratrice espletava non ‘altre operazioni connesse’ a quelle di ‘verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto’; operazioni ‘connesse’ dalle quali, in via di esplicito coordinamento con i profili esemplificativi del quarto livello, nei profili esemplificativi del terzo livello si esclude espressamente ‘l’attività di registrazione di cui al livello superiore’, vale a dire, appunto il quarto livello.
8.1. Piuttosto, ha constatato la Corte che la lavoratrice utilizzando gli appositi modelli FIR, e, cioè, una modulistica prevista ‘dalla normativa in vigore’, previamente dalla stessa individuata, sebbene solo parzialmente precompilata -, provvedeva all’ inserimento in detti moduli di una serie di dati ulteriori sia al computer che ‘con il completamento e la sottoscrizione dell’apposito formulario’, così assumendo anche la relativa ‘responsabilità delle annotazioni ad essa riconducibili’.
Quanto, poi, ai rilievi della ricorrente nell’ambito del secondo motivo circa le ‘specifiche conoscenze teorico -pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti’, proprie del quarto livello, la ricorrente non considera che la Co rte di merito ha accertato che: ‘Il protratto e ininterrotto svolgimento di siffatte mansioni, dopo aver svolto mansioni diverse in altro servizio, ove aveva acquisito diversa, ma comunque rilevante, esperienza professionale, seppure corrispondente ad un livello inferiore, senza che mai alcun
rilievo fosse mosso al suo operato, comprova il possesso delle conoscenze teoricopratiche funzionali all’attribuzione della qualifica rivendicata, peraltro corrispondente a quella riconosciuta ai dipendenti che svolgevano identiche mansioni (cfr. deposizi one del teste COGNOME)’.
Sempre nel secondo motivo, la ricorrente deduce che: ‘La Corte ha inoltre ritenuto essere caratteristica del quarto livello di inquadramento, e non del terzo, l’ ‘ampia autonomia operativa’, in tal modo violando la disposizione del CCNL che prevede per entrambi i livelli di inquadramento tale connotazione, ma ne richiede una necessaria contestualizzazione’.
Ma anche tali rilievi sono inesatti. Come risulta dalle declaratorie innanzi riportate quella relativa al terzo livello si riferisce ad una ‘autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate’, mentre l’ ‘autonomia operativa’, propria del quarto livello, è ‘connessa ad istruzioni generali no n necessariamente dettagliate’.
11.1. Incensurabilmente, perciò, la Corte di merito ha accertato che la lavoratrice, ‘nello svolgimento delle attività ad essa delegate, godeva di ampia autonomia operativa ed infatti non era soggetta al controllo di alcun preposto ed assumeva in proprio la responsabilità delle azioni compiute, sottoscrivendo i dati oggetto di sua personale verifica’.
Pertanto, non ha pregio l’assunto della ricorrente secondo il quale la Corte d’appello in realtà avrebbe ritenuto ricorrere nella fattispecie caratteristiche peculiari del terzo livello di inquadramento.
13. Parimenti infondato è il terzo motivo.
Nell’ambito del proprio riesame delle testimonianze assunte in primo grado la Corte d’appello aveva dato conto che ‘il teste COGNOME ha dichiarato di lavorare ordinariamente alla pesa assieme alla ricorrente, svolgendo le stesse attività (e di essere inquadrato nel quarto livello)’.
Come si è già visto nell’esaminare i precedenti motivi, la Corte successivamente ha considerato che la qualifica rivendicata dalla lavoratrice era ‘peraltro corrispondente a quella riconosciuta ai dipendenti che svolgevano identiche mansioni (cfr. deposizi oni del teste COGNOME)’.
E’ di tutta evidenza allora che il ragionamento decisorio della Corte territoriale non si fonda su una par condicio da riconoscere alla lavoratrice in ragione del fatto che il suo collega COGNOME, che svolgeva le sue stesse mansioni, era (già) inquadrato nel quarto livello contrattuale.
L’inciso motivazionale che la ricorrente censura nel terzo motivo, invero, costituisce semplicemente osservazione di mero rinforzo ad opera di sussunzione che la Corte d’appello, come risulta dalla narrativa che precede e dall’esame dei precedenti motivi, ha già operato, in relazione alle declaratorie contrattuali, con specifico riferimento alle mansioni svolte dalla lavoratrice come accertate, e non in base all’applicazione di un principio di parità di trattamento.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta
al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensori della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’11.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME