Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10513-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 680/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 940/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Oggetto
R.G.N. 10513/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
con sentenza n. 680/2021 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) con inquadramento nella ex V categoria funzionale, aveva chiesto accertarsi il diritto, a far data dal maggio 2006, all’inquadramento nella VII fascia funzionale e la condanna del convenuto RAGIONE_SOCIALE alle connesse differenze retributive, oltre accessori;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 2 c.c.n.l. per i dipendenti dai RAGIONE_SOCIALE. Critica la sentenza di appello sul rilievo che la stessa, pur muovendo da corretto accertamento degli elementi di fatto relativi alle mansioni espletate dal COGNOME, aveva escluso che queste presentassero le caratteristiche richieste per l’inquadramento nella superiore qualifica rivendicata. In particolare assume la riconducibilità dell’attività prestata alla figura organizzativa dell’ ‘Istruttore Tecnico’ di VII f.f., per essere esso COGNOME stato posto a presidio di una unità organizzativa semplice e addetto ai compiti di istruttoria delle pratiche, ricezione pubblico, effettuazione di sopralluoghi, e rapporti con le squadre di operai assegnate al settore; evidenzia che nell’espletamento di tale attività dipendeva gerarchicamente da un collega con qualifica di quadro ed, a sua volta, dirigeva il lavoro di un
altro dipendente con mansioni di concetto, svolgendo i compiti assegnati con discrezionalità e autonomia. In relazione alla necessità del possesso del titolo di studio costituito dalla laurea in Ingegneria Elettronica o in discipline equipollenti richiesto dal P.O.V. (piano di organizzazione variabile) per tale figura sostiene che esso non era richiesto dalla declaratoria contrattuale (art. 2 c.c.n.l. applicabile) ribadendo il proprio diritto all’inquadramento nell’Area A) parametro 184 c.c.n.l. applicabile;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 2 c.c.n.l. per i dipendenti dai RAGIONE_SOCIALE, censurando il rigetto della domanda di riconoscimento della qualifica intermedia, corrispondente alla VI qualifica funzionale, rigetto fondato dalla Corte di merito sull’inesistenza di un potere di autonoma definizione delle pratiche istruite. Sostiene il ricorrente che laddove la declaratoria contrattuale relativa all’Area A) parametro 157 fa riferimento ‘all’istruttoria e alla definizione delle pratiche’ quale contenuto dell’attività alla stessa riconducibile, evoca ‘un’attività che racchiude in sé in unicum la funzione istruttoria fino al suo completamento’; in conseguenza il riconoscimento della VI qualifica ben si attagliava alle mansioni di fatto pacificamente accertate nelle fasi di merito e consistenti nella ‘ ricezione pubblico, effettuazioni di sopralluoghi, istruttoria delle pratiche e rapporti con le squadre di operai assegnate al settore’;
il primo motivo di ricorso è infondato. La declaratoria di cui all’art. 2 Area A), così individua i relativi profili professionali: Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità
operative alle quali siano addetti dipendenti 12 con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono preposti. Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 159 per gli impiegati direttivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni. Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche;
3.1. la sentenza impugnata ha escluso la sussumibilità delle attività svolte dal COGNOME nelle attività contemplate dalla declaratoria A) parametro 184, osservando, in sintesi, che l’Ufficio nel quale era inserito il COGNOME, composto da tre unità, era diretto da altro dipendente e che il COGNOME, sotto la supervisione di questi, dava direttive ‘peraltro dal contenuto ben poco determinato ed apprezzabile’ all’altra unità dell’ufficio ed agli operai; sulla base di tali elementi ha ritenuto non integrato il requisito del coordinamento della pluralità di dipendenti con mansioni di concetto; ha evidenziato che dalla documentazione in atti emergeva un’attività di mera raccolta da parte dell’odierno ricorrente dei dati relativi alle presenze degli operai con pareri sulla concessione di ferie e permessi sui quali non adottava la determinazione finale e concluso che l’attività svolta era essenzialmente limitata all’istruttoria i cui risultati erano
rimessi per le valutazioni e determinazioni finali ai superiori. Ha inoltre escluso la sussumibilità nella declaratoria di Area A) parametro 159 atteso che dalle emergenze istruttorie non risultava affatto che il COGNOME avesse svolto cumulativamente e prevalentemente attività di progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento. Ha altresì escluso la corrispondenza delle mansioni svolte con quelle proprie della figura organizzativa interna dell’Istruttore Tecnico di VII F.-F. per il settore Irrigazioni ed Impianti, sia in ragione del difetto in capo al COGNOME del prescritto titolo di studio – laurea in Ingegneria elettronica o lauree equipollenti – sia in ragione del fatto che alla stregua dell’istruttoria espletata non era emerso che il dipendente avesse anche il potere di autonoma definizione degli atti di propria competenza;
3.2. la valutazione della Corte di merito circa la correttezza dell’inquadramento attribuito al COGNOME non è validamente incrinata dalle deduzioni svolte dall’odierno ricorrente in quanto dal ragionamento decisorio del giudice di appello emerge chiaramente che la esclusione del ricorrere dei presupposti per l’inquadramento nell’area A) è frutto dell’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo che nei limiti dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. , neppure formalmente dedotto, in punto di assenza di autonomia e discrezionalità operativa nello svolgimento dei compiti assegnati, elementi questi imprescindibilmente richiesti dalla declaratoria contrattuale ;
4. il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato. La declaratoria contrattuale corrispondente alla qualifica intermedia (VI FF parametro retributivo 157) così recita: in relazione ai profili professionali dell’Area A): ‘Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.’
Parametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. Al personale dell’area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti’ ;
4.1. dalla piana lettura della declaratoria di riferimento non emergono elementi per ritenere, come viceversa prospetta il COGNOME, che sia sufficiente il mero espletamento dell’attività istruttoria per considerare integrato il requisito prescritto ai fini dell’inquadramento nell’Area A), parametro 157 c.c.n.l. E ‘ a tal fine sufficiente evidenziare come la espressione ‘definizione delle pratiche assegnate’, che alla stregua della richiamata declaratoria dovrebbe a tal fine connotare l’attività del dipendente non è concettualmente sovrapponibile a quella di istruttoria, in quanto la prima rimanda ad un momento decisionale delle pratiche assegnate
che è ulteriore e qualificante rispetto all’attività di istruzione della pratica vale a dire all’attività di raccolta dei dati indispensabile per l’adozione di una decisione sulla stessa;
in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite, oltre che al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20