Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20366 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20333-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2023 R.G.N. 1055/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dall’ANAS s.p.a. contro la
Oggetto
Inquadramento
superiore
R.G.N. 20333/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 14/05/2025
CC
sentenza del Tribunale di Lecco n. 52/2022 che, in accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME aveva dichiarato che allo stesso andava riconosciuta la qualifica di assistente di sala operativa da dicembre 2013 e, per l’effetto, aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in relazione al superiore inquadramento, con interessi e rivalutazione monetaria.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver dato conto di quanto considerato e deciso dal primo giudice e dei due motivi d’appello di ANAS, prendeva in considerazione, prima, nell’ambito dell’art. 74 del CCNL per il personale non dirigente ANAS, la declaratoria della posizione organizzativa ed economica B1 (vale a dire, quella assegnata al lavoratore), e poi la declaratoria della superiore posizione organizzativa ed economica B, ossia, quella rivendicata in giudizio e riconosciuta dal giudice di prime cure.
2.1. Considerava, quindi, le declaratorie di addetto di sala operativa (B1) e di assistente alla sala operativa (B), contenute nell’accordo di cui al verbale di intesa del 17 luglio 2008 tra ANAS s.p.a. e le organizzazioni sindacali firmatarie del suddetto CCNL.
Tanto premesso, disattendeva il motivo con il quale ANAS allegava che il lavoratore, inquadrato nel livello B1, aveva prestato servizio nel centro operativo stradale (COS) di Bellano e deduceva che il COS costituisce una struttura più semplice rispetto alla sala operativa compartimentale (SOC), in cui -a differenza che in quest’ultima non è prevista la figura dell’assistente (B), essendo sufficiente la presenza di addetti di sala operativa (B1), coordinati e diretti dal responsabile.
Secondo la Corte, inoltre, neppure coglieva nel segno la censura di malgoverno delle risultanze istruttorie, incentrata in particolare sul profilo dell’aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile, individuato dal giudice di prime cure come elemento distintivo della professionalità dell’assistente di sala operativa rispetto a quella dell’addetto di sala operativa.
Così respinto il primo motivo di gravame, la Corte disattendeva anche il secondo, inerente la dedotta parziale estinzione del credito relativo alle differenze retributive, per intervenuta prescrizione.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Ha resistito l’intimat o con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 39, 4, 41, 111 Cost., 2948 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. in relazione all’art. 74 CCNL Personale non dirigente RAGIONE_SOCIALE‘. In sintesi, la ricorrente torna a so stenere che ‘la sostanziale diversità del COS rispetto al SOC’, ed in tal senso richiama testualmente quanto dedotto alle pagg. 5 e ss. della memoria di costituzione in primo grado.
Sostiene, quindi, che ‘la Corte territoriale ha omesso di considerare che solo l’attività della SOC è stata oggetto di apposita disciplina contrattuale collettiva e che, dunque, a contrario il fatto che la più semplice struttura del COS a cui i lavoratori erano addetti non fosse stata oggetto di apposita disciplina, anche per quanto riguarda gli aspetti mansionistici, avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda di inquadramento superiore’.
3. Il primo motivo è infondato.
E’ sufficiente in tal senso considerare che la sentenza impugnata, in punto di prescrizione dei crediti azionati, è conforme all’orientamento delineato in Cass., sent. 6.9.2022, n. 26246, che la Corte territoriale ha esplicitamente richiamato nella propria motivazione.
4.1 . Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare ex professo la questione postasi in merito all’incidenza sul regime della prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti introdotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha enunciato il seguente principio di diritto: ‘Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro’ (così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246).
4.2. Tale orientamento è stato successivamente confermato in numerose decisioni di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; n. 21640/2023, n. 25477/2023).
4.3. Il Collegio, perciò, intende dare continuità a tale ormai consolidato indirizzo, dal quale non intravede alcuna ragione per discostarsi nel caso di specie; deve inoltre escludersi alla luce di tale indirizzo che la interpretazione della disciplina di riferimento presenti profili di incostituzionalità, prospettati in termini assolutamente generici e non argomentati dalla odierna parte ricorrente.
Anche il secondo motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale, nel respingere la tesi attualmente riproposta dalla ricorrente, aveva considerato che: ‘L’appellante, tuttavia, non indica alcun accordo collettivo, regolamento o documento organizzativo interno a fondamento dell’affermata distinzione tra sala operativa compartimentale (SOC) e centro operativo stradale (COS): mentre la sala operativa compartimentale è struttura organizzativa prevista e disciplinata dal verbale di intesa sindacale del 17 luglio 2008 sopra richiamato, nessuna fonte di disciplina del COS è stata indicata e prodotta in atti.
Risultano, pertanto, prive di riscontro le deduzioni di parte appellante in ordine alle più limitate e più semplici attività affidate al centro operativo stradale rispetto alla sala operativa compartimentale e, soprattutto, in ordine alla diversa struttura organizzativa dei primi, che non contemplerebbe la figura degli assistenti, ma solo degli addetti di sala operativa.
Si rivela, pertanto, infondata la censura avverso la sentenza di primo grado per non avere adeguatamente valorizzato le asserite differenze organizzative, funzionali e tecnologiche tra le due strutture, in tesi emergenti dalla documentazione in atti’.
6.1 . Orbene, la stessa ricorrente riconosce che ‘la più semplice struttura del COS a cui i lavoratori erano addetti non fosse stata oggetto di apposita disciplina contrattuale, anche per quanto riguarda gli aspetti mansionistici’. Osserva in aggiunta il Collegio che tali aspetti (ossia, la struttura più semplice del COS e i relativi aspetti mansionistici) neppure risultano disciplinati nel Modello Organizzativo degli Uffici Periferici Compartimentali del 22 giugno 2005 (che è atto interno organizzativo, non di natura collettiva) o nel Verbale di Accordo del 14 novembre 2012 (che è invece atto di natura collettiva), cui pure si riferiscono le deduzioni di primo grado di ANAS, pedissequamente richiamate in ricorso.
Rileva, ancora, il Collegio che le declaratorie generali per i livelli B1 e B di cui all’art. 74 del CCNL non fanno il benché minimo cenno a tali strutture organizzative (sia ai SOC che ai COS) e che quelle più specifiche di addetto sala operativa B1 e di assistente di sala operativa B dell’accordo del 17.7.2008 si riferiscono solo ad una ‘Sala Operativa’, e neppure menzionano la ‘Sala Operativa Compartimentale’ (SOC in sigla, che pure non è esplicitamente citata in tali declaratorie).
Inoltre, da tutte tali declaratorie neanche si trae che il discrimen tra la figura di ‘addetto alla sala operativa’ e quella, più elevata, di ‘assistente alla sala operativa’ si fondi sulla
diversa complessità, maggiore o minore, delle strutture in cui sono impiegate l’una o l’altra figura.
A fronte di questo quadro appare scorretta la conclusione che vorrebbe far trarre la ricorrente ANAS nel senso del rigetto della domanda di inquadramento superiore.
Risulta, invece, ineccepibile la conferma da parte della Corte di merito di quanto già ritenuto dal primo giudice, e cioè che la sussunzione dell’attività svolta dal ricorrent e nella figura di ‘assistente di sala operativa B’ doveva essere operata esclusivamente in base alle declaratorie collettive, generali e specifiche (v. pagg. 7-8 della sua sentenza); operazione di sussunzione che la ricorrente in questa chiave neppure ha direttamente censurato.
La ricorrente, in quanto soccombente dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del