Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1717 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1717 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5953/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 13786/2019 depositato il 01/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 1/2/2024 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso in opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta
amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE proposto da NOME COGNOME, per l’ammissione di credito pari in sorte a €. 41.351,08.
A fondamento della domanda il COGNOME aveva dedotto (in sintesi): di essere dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, dal 23/6/2003, inquadrato nel livello A2 secondo il CCNL enti pubblici non economici 2006/09, ed il CCIE 2006/09 per il personale non dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE; di avere invece diritto ad essere retribuito secondo il superiore livello B1, in base all’art. 12 del predetto CCIE, in quanto da sempre adibito a mansioni di «autista soccorritore», ovvero a mansioni equivalenti di «soccorritore di prossimità» , come ribadito dall’RAGIONE_SOCIALE con circolare n.27/2009.
Il rigetto della opposizione era fondato, in sostanza, sul percorso argomentativo di Cass. n. 20915/2019, che, dopo una ricognizione della validità dell’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009 in rapporto all’art. 40 del TUPI ed agli artt.8, 14 e 22, co. 1, lett. a) del predetto CCNL, ha rilevato che tale CCIE non aveva effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizione economica B1, ma piuttosto individuato, secondo una interpretazione conservativa, ex art. 1367 c.c., «un nuovo profilo di autistasoccorritore nell’Area B, (parificato a quello dell’assistente o di operatore socio -sanitario), integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario rispetto all’inquadramento dell’autista di Area A che, rispetto a tale erogazione, svolge compiti di mero supporto logistico…» .
Da tale premessa, il Tribunale faceva discendere che « L’enucleazione del nuovo profilo…presuppone, dunque, che
l’operatore ivi inquadrato svolge mansioni connotate da una maggiore quota di professionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadrato nell’Area A». C ome confermato dRAGIONE_SOCIALE circolare n.27/2009 l’art. 12 del CCNI «non trova applicazione per il personale adibito a mansioni ascrivibili al profilo professionale tecnico collocato nell’Area A» e, dunque, RAGIONE_SOCIALE figura che «fornisce supporto tecnico ai processi produttivi, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; esegue operazioni tecnicomanuali proprie dell’attività della qualificazione posseduta; è addetto RAGIONE_SOCIALE guida di autoveicoli, natanti e automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature e i mezzi tecnici in dotazione». Nella specie, l’attore non aveva provato «di avere svolto, in costanza del rapporto (sia prima che dopo la stabilizzazione), mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto a quello del proprio inquadramento… (mentre) « l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista soccorritore’ (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo dell’area B), di Area A, posizione economica A2 del CCNL, non è utile rispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione) inquadramento dell’Area B».
Per la cassazione del provvedimento ricorre il COGNOME con unico, articolato motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE in l.c.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si deduce, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli: 13 del CCNL 1998/2001 del 16/2/99; 7 e 8 del CCIE 1998/2001 del 1/11/2001; 10 del CCNL 2002/2005 del 9/10/2003; 6 del CCNL 2006/2009 del 1/10/2007; 12 del CCIE 2006/2009 del 18/2/2009; delle deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia nn. 6/45819 del 22/10/99 e 37434 del 17/7/98; dell’art. 52, co.5, del d.lgs n.15/2001 e dell’art. 36 della Costituzione.
In sintesi, il ricorrente premette in fatto (per quanto rileva in questa sede: di essersi insinuato al passivo della procedura per credito di €. 41.351,08 vantato per aver svolto con continuità e prevalenza (anzi, esclusività) dal 23/6/2003 al 31/10/2014 (dapprima a tempo determinato, poi, dal 31/8/2008, a tempo indeterminato per stabilizzazione formalizzata nel 2017 a seguito di contenzioso) mansioni di ‘autista soccorritore’, assumendone l’ascrivibilità al livello B1 contro il livello A2 di inquadramento; di avere dedotto che, come tale, oltre a condurre i mezzi di soccorso, aveva svolto attività di supporto al personale sanitario ed agli altri operatori degli equipaggi di interventi di urgenza/emergenza, collaborando RAGIONE_SOCIALE stesura delle procedure e dei protocolli operativi di soccorso sanitario, RAGIONE_SOCIALE valutazione della scena dell’intervento, RAGIONE_SOCIALE messa in sicurezza degli altri operatori e degli infortunati, all’individuazione della necessità di attivare altri mezzi o servizi, al posizionamento del paziente, RAGIONE_SOCIALE liberazione delle vie aeree, al mantenimento della temperatura corporea e delle funzioni vitali, ed RAGIONE_SOCIALE defibrillazione, alle procedure diagnostiche ed RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione del paziente sul lungo dell’evento , al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera ed RAGIONE_SOCIALE compilazione della
scheda di soccorso, svolgendo anche, in caso di assenza di personale sanitario, il ruolo di capo equipaggio.
Tanto premesso in fatto, aveva dedotto in diritto: che il CCNL, all’art. 13, inquadrava nell’Area A, profilo professionale tecnico ‘Ausiliario/Operatore tecnico’ il personale che si limitasse RAGIONE_SOCIALE guida delle ambulanze ed al controllo dell’efficienza del mezzo; mentre all’art. 12, profilo professionale socio -sanitario, e in particolare espressamente ‘autista soccorritore’, il personale «strutturalmente inserito nel processo produttivo…svolgendo fasi e fasce di attività….valutando nel merito i casi concreti» ed in particolare «chi svolgeva attività di istruttoria e primo soccorso». L’art. 12 del CCIE 98/2001 indicava l’autista soccorritore come «professionalità che opera in campo socio-sanitario…assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare. Svolge i propri compiti attraverso un apporto qualitativo orientando il proprio contributo professionale al raggiungimento di obiettivi prefissati». In ragione di ciò, lo stesso RAGIONE_SOCIALE, con circolare n.27 del 17/12/2009, ne aveva riconosciuto l’ascrivibilità RAGIONE_SOCIALE superiore Area B, indicando come opportuna una revisione degli inquadramenti. Il successivo CCNL 2006/2009, vigente al momento della stabilizzazione, aveva espressamente inquadrato l’autista soccorritore nell’Area B.
In riferimento al decreto impugnato, lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia omesso di individuare, per poi applicare, le disposizioni contrattuali sopra richiamate e vigenti pro tempore, quali descriventi il contenuto professionale delle due Aree e di confrontarle con le mansioni pacificamente svolte sin dal 23/6/2003 onde verificare la sussumibilità nell’Area superiore (cd. operazione trifasica), operazione in difetto della
quale la dedotta mancanza di prova di svolgimento di mansioni superiori difettava di termine di raffronto, procedendo, invece, ad una falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE res iudicanda di un precedente di legittimità in tema di trasposizione automatica. Procede quindi RAGIONE_SOCIALE disamina delle fonti applicabili per mostrare come seguendo il cd. metodo trifasico il giudice del merito non avrebbe potuto disconoscere che la mansione di autista soccorritore, quale dedotta in causa, era inquadrabile nell’Area B in tutto il periodo oggetto di causa.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui RAGIONE_SOCIALE motivazione che segue.
A fondamento della decisione il decreto impugnato richiama diffusamente Cass. n. 20915/2019, la quale, in estrema sintesi, non ha fatto che negare che l’art. 12 del CCNI della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, nell’introdurre il profilo professionale di ‘autista soccorritore’, inquadrato nell’area B, come l’assistente e l’operatore socio -sanitario, sia nullo, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n.165/2001, che non consente RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva di operare trasposizioni di Area rispetto al CCNL (che nella specie inquadrava gli autisti nell’Area A); sulla base della considerazione che una interpretazione conservativa dello stesso ex art. 1367 c.c. consentiva ed imponeva di ritenere che il CCNI non intendesse operare una trasposizione automatica, ma solo riflettere una distinzione già inserita nel CCNL, tra chi «svolge compiti di mero supporto logistico», e chi invece sia «integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario».
In quell’arresto, la pretesa coltivata dai ricorrenti, che era quella del riconoscimento di un superiore inquadramento, e solo per conseguenza le corrispondenti differenze retributive, era
stata comunque respinta, perché «la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti non avessero una ‘maggiore quota di professionalità’ rispetto a quelle svolte nel precedente periodo di precariato…» sicché « l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista-soccorritore’ (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo dell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utile rispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione) inquadramento nell’area B».
Nella sola parte motiva inerente il caso concreto esaminato dal Tribunale, nel quale è invece evidente, trattandosi di insinuazione al passivo, che si è in presenza di rivendicazione meramente economica legata allo svolgimento di mansioni superiori, il decreto si limita ad affermare che «Nel caso di specie, l’opponente non ha provato di aver svolto, in costanza del rapporto (sia prima che dopo la stabilizzazione), mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto a quello del proprio inquadramento»; ed ancora: «Ed allora poiché non è stato provato l’espletamento di mansioni superiori, l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista soccorritore’ (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo di area B) non è utile rispetto al rivendicato automatico (In assenza di progressione) inquadramento nell’Area B»
A fronte di altri casi caratterizzati da motivazione del tutto sovrapponibile a quella del provvedimento qui impugnato, questa Corte ha già affermato, a partire da Cass. n. 37331/2022, che «in ambito di mansioni superiori, quale che sia il fine -di reinquadramento o esclusivamente retributivo -il giudice è
tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica (Cass. n. 30580/2019), ovverosia data dRAGIONE_SOCIALE verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte; nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; ciò, secondo quanto emerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998/2001; analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione; il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento RAGIONE_SOCIALE maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico -valutativa richiesta dRAGIONE_SOCIALE pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta; proprio l’avere questa RAGIONE_SOCIALE ritenuto
che il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del NUMERO_DOCUMENTO è una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione».
10. Nella fattispecie qui in discussione, analogamente a quanto avvenuto nel precedente esaminato dal surrichiamato arresto, non solo manca del tutto la disamina del caso RAGIONE_SOCIALE luce della contrattazione collettiva anteriore RAGIONE_SOCIALE tornata 2006/2009, che pure secondo i dati contenuti nella sentenza rilevava in causa, ma il riferimento reiterato all’«utilità rispetto al rivendicato automatico inquadramento», il richiamo pedissequo a Cass. n. 20915/2019, ed il riferimento, in punto di fatto, con formula analoga a quella con la quale detto arresto aveva meramente sintetizzato il giudizio di fatto reso dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in punto di sussunzione, RAGIONE_SOCIALE mancata evidenza di un imprecisato «maggior grado di responsabilità e più elevato profilo di responsabilità», rendono evidente la confusione tra requisiti di inquadramento e regole di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e, per essa, la totale mancanza del giudizio trifasico, in rapporto ad un accertamento in concreto delle mansioni svolte ed alle regole contrattuali applicabili ratione temporis.
In successivi casi del tutto simili, questa Corte, dando seguito a Cass. n. 37331 cit., ha precisato: che ai fini del confronto, va tenuto conto del fatto che la Corte può e deve conoscere d’ufficio i contratti collettivi nazionali (Cass. n. 154/2024, e successive conf., che richiama Cass.nn. 19507/2014) 6394/19, 7641/2023); che «l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (Cass cit., con richiami, ex plurimis, a Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo RAGIONE_SOCIALE dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)».
Si è altresì aggiunto che « L’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della
stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019).».
13. L’arresto in questione, e quelli successivi, contengono altresì l’indicazione dei dati contrattuali di base dei quali si deve tener conto nei casi come quello di specie, osservando che «venendo RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (il riferimento è a Cass. n. 20915/19) precisa altresì che con la c.c.n.i. è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche… In senso sostanzialmente unidirezionale il precedente c.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998 -2001, sottoscritto il 14.11.2001, che sul piano delle declaratorie prevede che: ‘nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale. Nell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di
direttive di massima e di procedure predeterminate’. Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente strumentale. Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo, informatico, sociosanitario, delle attività tecniche. Ebbene, quanto al profilo sociosanitario, (che -si precisa -non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente strumentale (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece – colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario».
Gli stessi princìpi sono stato reiterati almeno in Cass. nn. 158/2024, 1213/2024, 1215/2024, 1219/2024, 1226/2024,
1228/2024, 1231/2024, 1231/2024, 1234/2024, 1235/2024, 15677/2024, 25772/2024.
Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio al medesimo Tribunale, cui si demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal ricorrente, in relazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo tutti i principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente NOME COGNOME