Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24378-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME TAMAJO, NOME COGNOME, DIEGO DIRUTIGLIANO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 258/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2024 R.G.N. 79/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Qualifica -mansioni -rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2025
CC
NOME COGNOME, con ricorso del 26.1.2023, operaio con mansioni di saldatore dal 18.9.2006 alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE e dal 2.7.2007, senza soluzione di continuità, di RAGIONE_SOCIALE, inquadrato nel III livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE, chiedeva il riconoscimento del IV livello dal 18.9.2006 al 30.11.2021 (quarta categoria del CCNL RAGIONE_SOCIALE oggi corrispondente al IV Gruppo professionale del CCSL Aziendale (già IV Gruppo II Fascia del CCSL precedente) con l’adegu amento della retribuzione percepita e con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive spettanti.
L’adito Tribunale di Torino, disattesa l’eccezione di inammissibilitàimproponibilità dell’azione per il periodo anteriore al 28.12.2015, accertava e dichiarava che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato nel RAGIONE_SOCIALE Gruppo Professionale, seconda fascia, dal 24.1.2013 (nei limiti prescrizionali), condannando le due società convenute in solido, fino al 30.11.2021, e la sola RAGIONE_SOCIALE, per il periodo successivo, a corrispondergli le chieste differenze retributive.
La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 258/2024, con riguardo alle declaratorie del CCNL RAGIONE_SOCIALE (in precedenza vigente), sia con l’entrata in vigore del CCSL del 2011, riteneva che le mansioni svolte, che erano rimaste immutate (in quanto il IV Gruppo professionale del CCSL riprendeva la declaratoria del IV livello CCNL RAGIONE_SOCIALE), non possedevano gli elementi qualificanti per essere definite complesse onde consentire il riconoscimento del rivendicato inquadramento superiore.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui
resistevano, con un unico controricorso, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione della normativa di cui all’art. 11 delle Disp. sulle leggi in generale, all’art. 6 Titolo terzo del CCSL aziendale in vigore dall’1.1.2011, all’art. 1363 cod. civ. Si sostiene che la Corte territoriale, ‘lapidariamente’, aveva statuito che non era possibile ritenere che, a fronte della identica formulazione della declaratoria di livello, da un passaggio da una contrattazione collettiva ad un’altra, gli elementi descrittivi di professionalità assumessero una valenza classificatoria diversa a fronte di identiche mansioni svolte; in particolare, si evidenzia che la Corte di appello non aveva considerato l’autonomia del CCNL RAGIONE_SOCIALE e dei CCSL Aziendali, del 2011 e del 2019, che si erano succeduti ai fini di valutare gli elementi caratterizzanti l’attività lavorativa di esso ricorrente per ottenere il superiore inquadramento richiesto.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
È vero che, come premessa della propria decisione, la Corte territoriale ha sottolineato che non era possibile ritenere che, a fronte dell’identica formulazione di livello, dal passaggio da un contratto ad un altro, gli elementi descrittivi di professionalità, che ne costituivano il minimo comune denominatore, assumessero una valenza classificatoria diversa a fronte di una identica mansione svolta.
La Corte distrettuale, però, in ogni caso, dopo avere comunque riportato le declaratorie di riferimento anche del CCNL, con riguardo al periodo oggetto dell’appello, quello cioè disciplinato dal CCSL del 2011, ha precisato che, in relazione alle stesse mansioni svolte dal COGNOME (che erano rimaste invariate) l’istruttoria non aveva dato conferma del fatto che, per svolgere le attività di saldatura bracci e telai, fosse necessario conoscere ed interpretare il disegno tecnico e che gli unici cicli di lavoro erano le SOP , istruzioni che contenevano indicazioni dettagliate e tali da non richiedere alcun atto interpretativo, ma la semplice lettura.
La Corte di appello, pertanto, oltre alla premessa di cui sopra, ha comunque effettuato, a fondamento del dictum , un accertamento di fatto sulla idoneità delle prove acquisite, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione ed errata applicazione, da parte della Corte distrettuale, della normativa di cui all’art. 2103 cod. civ. (per mancata osservanza del criterio trifasico per la determin azione dell’inquadramento del ricorrente), e all’art. 6 Titolo terzo del CCSL aziendale, in vigore dall’1.1.2011, per omessa considerazione del contenuto della declaratoria nella sua interezza, la quale richiedeva due requisiti per il riconoscimento del IV livello, valutati dalla Corte di appello in modo veloce e non esaustivo a differenza di quanto, invece, effettuato dal primo giudice.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte distrettuale ha, comunque, riportato la declaratoria del IV gruppo professionale del CCSL del 2011, rilevante ratione temporis in relazione al periodo in contestazione,
come limitato dal primo giudice (pag. 7 della sentenza: ‘sono inclusi i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico -pratiche inerenti la tecnologia del lavoro e alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio: Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate’ ) e, valutando le risultanze istruttorie ha rilevato che, relativamente alla posizione del COGNOME, non era emerso che il disegno fosse concretamente utilizzato e che fosse necessario per ogni lavorazione: necessità smentita dalla esistenza stessa delle maschere e dalla visione dei filmati prodotti; ha, poi, precisato che, per le modalità di svolgimento del lavoro non vi era bisogno di comprendere i disegni tecnici per potere procedere alla esecuzione delle operazioni della saldatura a punti in fase di assemblaggio.
I giudici di seconde cure, quindi, sia pure in modo sintetico, hanno osservato nella sostanza il procedimento logico-giuridico cd. trifasico. Invero, da un lato, essi hanno enucleato gli elementi caratterizzanti il IV gruppo professionale del CCSL del 2011, costituiti dal possesso di cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e al la interpretazione del disegno e, dall’altro, con una valutazione di merito delle prove, hanno ritenuto che la necessità di tali cognizioni, nello svolgimento delle mansioni di saldatura espletate dal COGNOME, non fossero state dimostrate.
In conclusione, quindi, non pare dubbio che la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottragga alle censure che le sono state mosse con il motivo in esame, atteso che: a) la Corte ha esaminato concretamente e in maniera compiuta le attività svolte dal lavoratore; b) ha fatto espresso riferimento alle declaratorie contrattuali “delle due categorie a confronto”, già oggetto di completo richiamo da parte del Tribunale nella sentenza oggetto di gravame; c) ha dimostrato di avere ben presenti i tratti differenziali che distinguono il IV gruppo professionale del CCSL del 2011, rispetto a quello inferiore, indicandone specificamente natura e rilievo.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversia.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle società, che si sono difese con un unico controricorso, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.9.2025 La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO