Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21654 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21654 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19658-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Oggetto
Inquadramento superiore
R.G.N. 19658/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 527/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2023 R.G.N. 1495/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, nella contumacia degli appellati RAGIONE_SOCIALE e fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello proposto da COGNOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 6198/2020, che aveva rigettato le sue domande volte a: a) accertare e dichiarare che lo stesso aveva lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dal 15.4.2014 al 31.10.2017 e, poi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE a partire dall’1.11.2017; b) accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro si applicava il CCNL attività ferroviarie del 16.4.2003, del 20.7.2012 e successivi accordi di rinnovo del 16.12.2017; c) accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi e contributivi; d) accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento del livello E1 a partire dal 15.4.2014, ovvero dalle diverse date e/o con i diversi livelli contrattuali che fossero emersi in corso di causa; e) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti; f) sentir condannare i
convenuti solidalmente e/o singolarmente per quanto di ragione -avuto riguardo alla durata dei rapporti intercorsi prima con RAGIONE_SOCIALE e poi con RAGIONE_SOCIALE -al pagamento, in suo favore, dell’importo complessivo indicato, ovvero della diversa somma che il Giudice avesse ritenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva la declaratoria generale del livello E Operatori del CCNL applicato al rapporto, ossia, il livello rivendicato dal lavoratore, e di quella della figura professionale esemplificativa di ‘Operatore qualificato di logistica’, nonché la declaratoria generale dell’inferiore livello F Generici, vale a dire, il livello in cui era inquadrato il lavoratore, e delle relative ‘figure professionali esemplificative’, tra le quali quella di ‘Addetto di logisti ca’.
Riteneva, quindi, la Corte che la doglianza dell’appellante non fosse fondata, posto che l’appellante non aveva allegato lo svolgimento di mansioni che per responsabilità, autonomia e caratteristiche potessero consentire l’accoglimento della domanda.
Avverso tale decisione COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo
Solo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi, l’altra intimata RAGIONE_SOCIALE è rimasta tale, non avendo svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ‘falsa applicazione e/o violazione norma di diritto in relazione agli articoli 1362, 1363 e 2103 c.c. e 26 del CCNL Attività Ferroviarie del 20/07/2012 e ss. accordi di rinnovo del 05/06/2014 e del 16/12/2016, circa il mancato riconoscimento della qualifica superiore’. Riportate le mansioni espletate, come esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, e facendo riferimento all’art. 26 del CCNL con specifico riferimento al livello F ed a quello E, deduce in sintesi che ‘l e mansioni espletate ed allegate sono di conduzione e manutenzione di carrelli, cisterna, carrelli frigo, carrelli coibentati, porta rifiuti, elevatori, che richiedono il possesso di patente e consistono nell’espletamento di attività di carattere tecnico (e non manuali e generiche), rientranti nell’ambito dell’operatore di logistica’, sicché ‘la Corte di appello cadeva in errore per non aver valutato e valorizzato il possesso della patente rilasciata da RFI, quale requisito richiesto -quantomeno -per il livello E, alla luce dei canoni di interpretazione di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., tenuto conto peraltro che per il livello F non è richiesta alcuna patente, e per non avere pertanto ricondotto le attività espletate dal ricorrente nell’alveo del livel lo E, con violazione degli articoli 2103 c.c. e articolo 26 del CCNL di settore’.
2. Il motivo è privo di fondamento.
Come già accennato in narrativa, la Corte di merito ha riportato la declaratoria generale del livello E Operatori, cui appartengono quei lavoratori, per quello che qui interessa, che ‘svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, …’, ed ha preso in considerazione, tra le
‘figure professionali esemplificative’ di tale livello, quella di ‘Operatore qualificato di logistica’, riferito ai ‘Lavoratori che nell’ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa e/o tecnico/pratiche che richiedono il possesso di conoscenze qualificate’.
3.1. Ha, poi, considerato la declaratoria dell’inferiore livello F, in cui era inquadrato il lavoratore, e al quale appartengono i lavoratori che ‘svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza degli impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all’esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l’utilizzo di mez zi, strumenti, apparecchiature di uso semplice’; ha, altresì, considerato talune delle ‘figure professionali esemplificative’ di tale livello, tra le quali quella di ‘Addetto di logistica’, relativa ai ‘Lavoratori che provvedono al carico e allo scarico de lle merci dai carrelli trasportatori ed il carico e lo scarico dei prodotti destinati ai servizi a bordo; effettuano il prelievo da bordo treno e nei magazzini dei rifiuti con il trasporto fino ai punti di raccolta indicati ed i rifornimenti idrici dei mat eriali rotabili …’.
Quindi, la Corte ha riportato in sentenza le mansioni espletate dal lavoratore così come tuttora allegate nella censura in esame, ma ha ritenuto che ‘tali allegazioni anche se provate non consentono il riconoscimento dell’inquadramento rivendicato che richiede, invece, lo svolgimento di attività di carattere tecnico-amministrativo in applicazione di metodi
operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite ‘.
In particolare, ha osservato che: ; e che: .
Ritiene il Collegio che il riportato ragionamento decisorio della Corte distrettuale sia, oltre che aderente al procedimento c.d. trifasico da seguire in tema di superiore inquadramento (la stessa Corte aveva premesso precedenti di legittimità espressivi del relativo indirizzo: cfr. facciata 5 della sua sentenza), anche senz’altro rispettoso dei criteri ermeneutici
legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. quanto all’interpretazione delle norme collettive rilevanti.
Rispetto a quanto considerato dalla Corte di merito, il ricorrente fa essenzialmente riferimento ad una clausola del CCNL circa i ‘Passaggi di posizione retributiva’, per sostenere che: ‘… in tema di progressione di carriera all’interno del livello E, la contrattazione collettiva espressamente menziona e richiede (quale caratteristica complementare) il possesso della patente, quale requisito per poter accedere alla posizione retributiva superiore E2 e E1 (analogo requisito è richiesto per la progressione all’interno dei livelli superiori D, C e B). Viceversa, la declaratoria contrattuale del livello F non richiede il possesso della patente rilasciata da RFI, che peraltro non può ritenersi utile, necessaria e funzionale allo svolgimento di mansioni manuali e generiche di carico e scarico merci (mansioni mai svolte dal ricorrente’).
Tali rilievi non sono, però, pertinenti e sono comunque ininfluenti sul terreno di un’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c.
7.1. In particolare, in primo luogo, la declaratoria specifica della figura dell’ ‘Addetto di logistica’ comprende, non solo i lavoratori che ‘provvedono al carico e allo scarico delle merci dai carrelli trasportatori’, ma anche quelli che si occupano di c arico e scarico ‘dei prodotti destinati ai servizi a bordo’; e lo stesso ricorrente, come rilevato dalla Corte, aveva dedotto di aver provveduto, tra l’altro, non al carico e allo scarico delle merci in senso stretto, ma al ‘trasporto delle merci’, e comun que a ‘carico e scarico di cibi, bevande e vettovagliamento del magazzino e dei treni in partenza e/o
arrivo dalla stazione ferroviaria’, vale a dire, a carico e scarico di ‘prodotti destinati ai servizi a bordo’.
7.2. Ma, soprattutto, la specifica previsione che richiama il ricorrente, nei punti in cui recita ‘purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale’, è estrinseca ed ulteriore rispetto alle suddette declaratorie generali e specifiche (quanto alle ‘figure professionali esemplificative’).
Infatti, come riconosce lo stesso ricorrente, si tratta di norma che, sotto la rubrica ‘Passaggi di posizione retributiva’, delinea soltanto i presupposti appunto per una progressione, non propriamente di carriera, ma retributiva all’interno del livello E (nei tre livelli retributivi in ordine ascendente E3, E2 ed E1). Del resto, il possesso delle ‘patenti’ (non soltanto di quella rilasciata da RFI) accostato a quello delle ‘abilitazioni’ può essere anche alternativo alle ‘competenze professionali’, a confe rma del dato che il possesso di una determinata ‘patente’ (o abilitazione) non sia requisito indefettibile e caratterizzante di tutti i lavoratori inquadrati nel livello E.
Nota, ancora, il Collegio che la declaratoria generale del livello F (come quella del livello E) si riferisce, oltre che alle ‘esperienze’, anche alle ‘abilitazioni’ conseguite, e la patente in senso generico non è altro che l’abilitazione allo svolgime nto di una determinata attività; inoltre a tutti i lavoratori compresi in tale livello, come esattamente evidenziato dai giudici di secondo grado, può essere richiesto, tra l’altro, ‘l’utilizzo di mezzi’ in genere, nei quali ben possono rientrare quelli in dicati
dal ricorrente in relazione alle mansioni disimpegnate, dei quali mezzi non aveva sostenuto un uso ‘complesso’.
In definitiva, la Corte d’appello, in base ad una corretta lettura coordinata delle disposizioni collettive da considerare ex artt. 1362 e 1363 c.c., con precipuo riferimento alle specifiche figure professionali che potevano rilevare in relazione alle mansioni il cui espletamento era stato dedotto dal lavoratore, esattamente ha individuato i tratti caratterizzanti dei due livelli contrattuali in questione e condivisibilmente ha concluso che le stesse allegazioni del lavoratore a riguardo confermavano la correttezza del suo inquadramento nel livello F posseduto.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre nulla quanto alle spese dev’essere disposto tra il ricorrente e chi è rimasta mera intimata; il ricorrente, inoltre, è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle due controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna, in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del