Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 23263  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21633-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato  NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  372/2020  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  D’APPELLO  di PALERMO, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 570/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del  25/03/2025  dal  AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Inquadramento superiore
R.G.N. 21633/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/03/2025
CC
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1425/2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, condannava il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a COGNOME NOME l’importo di €  16.593,59,  oltre  interessi  legali  dalla  maturazione  dei singoli ratei fino al soddisfo.
Premetteva la Corte che il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, con il quale il ricorrente, già inquadrato nella qualifica di Capo Settore Segreteria ed Affari Generali Area Quadri parametro 187 del CCNL dei RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto dell’esercizio delle funzioni dirigenziali riconducibili a quelle di Direttore dell’Area Amministrativa a far data dall’1.6.2014, aveva invocato il riconoscimento del dirit to all’inquadramento nella categoria superiore con le relative differenze retributive.
 Per  quanto  qui  interessa,  la  Corte  chiariva  che,  in ragione RAGIONE_SOCIALE natura di ente pubblico economico pacificamente ascrivibile in capo ai RAGIONE_SOCIALE, doveva ritenersi in radice preclusa la possibilità di accesso alla quali fica  superiore per il  solo fatto dell’esercizio di funzioni a quella  riconducibili,  ostandovi  il  disposto  dell’art.  52  T.U.  del pubblico impiego.
Inoltre,  secondo  la  Corte,  come  condivisibilmente rilevato dal primo giudice, le circostanze documentali emerse non consentivano di cogliere, almeno fino a che il COGNOME venne insignito formalmente delle funzioni di dirigente dell’Area (con disposizione del Direttore Generale prot. 7866 del 13/11/2014),
il quid pluris sul piano delle responsabilità e delle prerogative apicali, significative di un effettivo incremento di grado.
Sulla base, quindi, RAGIONE_SOCIALE C.T.U. contabile fatta espletare in secondo grado, la Corte quantificava, in favore del lavoratore, un credito di € 16.593,59 a far tempo dal 13.11.2014, vale a dire,  da  quando  il  lavoratore  aveva  ottenuto  la  qualifica dirigenziale, e riformava di conseguenza la sentenza di primo grado.
 Avverso  tale  decisione  RAGIONE_SOCIALE  NOME  ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimato resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 52, commi 1 e 5, del D.lgs. 30-03-2001 n. 165 (T.U. del Pubblico Impiego), degli artt. 2093 e 2103 del codice civile, nonché dell’art. 25 del CRAGIONE_SOCIALE stipulato il 29032006 e dell’art. 72 del C.CRAGIONE_SOCIALEN.L. RAGIONE_SOCIALE stipulato il 25-032010 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’. Censura la parte dell’impugnata sentenza in cui la Corte territoriale, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura di ente pubblico economico pacificamente ascrivibile in capo ai RAGIONE_SOCIALE, ha nondimeno ritenuto preclusa la possibilità di accesso alla qualifica superiore per il solo fatto dell’esercizio di funzioni a quella riconducibili, ostandovi il disposto dell’art. 52 T.U. del pubblico impiego. Assume che, sulla base di tanto, la Corte, da un lato, ha finito
per rigettare la sua domanda finalizzata a conseguire, sia pure in via subordinata a decorrere dal 13 febbraio 2015, l’inquadramento nella superiore qualifica di dirigente di Area Amministrativa -Dirigente di 4^ classe, in quanto espressamente vietato dal cit. art. 52; dall’altro, ha riconosciuto il diritto del ricorrente medesimo a conseguire dl RAGIONE_SOCIALE il pagamento delle (sole) differenze retributive per le funzioni dirigenziali svolte dal 13.11.2014 e fino al 29.12.2013. Invece, secondo il ricorrente, in sintesi proprio per la pacifica natura di enti pubblici economici dei RAGIONE_SOCIALE, non trovavano applicazioni le disposizioni del T.U. del pubblico impiego, e dovevano essere correttamente applicati dalla Corte territoriale gli artt. 2093 e 2103 c.c.
Il motivo è fondato nei termini e nei limiti che si passa ad illustrare.
A prescindere dalle considerazioni svolte dalla Corte di merito circa  l’art.  52  d.lgs.  n.  165/2001,  la  stessa  Corte  ha considerato:
<Nulla quaestio -ed  in  tal  senso  appare condivisibile  la scelta  di  semplificazione  istruttoria  adottata  dal  G.L. -che all'indomani del pensionamento del titolare dell'Area Amministrativa il COGNOME sia stato chiamato a collaborare con il Direttore  Generale  nella  gestione  dei  servizi  riguardanti  i  tre settori facenti parte dell'Area.
Tuttavia,  come  condivisibilmente  rilevato  dal  G.L.,  le circostanze  documentali  emerse  non  consentono  di  cogliere, almeno fino a che il COGNOME venne insignito formalmente delle funzioni  di  dirigente  dell'Area  (con  disposizione  del  Direttore Generale prot. n.  7866 del 13/11/2014) il quid pluris sul piano
delle responsabilità e delle prerogative apicali, significative di un effettivo incremento di grado.
Giacché, se è indubitabile l'emergere, dalla mole di documentazione prodotta, di un'attività di collaborazione gestionale affidata al RAGIONE_SOCIALE ed estesa a tutti e tre i settori dell'Area, da tale corredo istruttorio non emerge con il dovuto quadro di chiarezza se fino al conferimento formale delle funzioni dirigenziali, l'attività del RAGIONE_SOCIALE sia stata disimpegnata dietro l'attribuzione di un ruolo di direzione e responsabilità, ovvero se, come allude il fatto che ogni provvedimento di gestione del personale adottato era accompagnato dalla controfirma del Direttore Generale, tali prerogative venivano esercitate sotto il controllo gerarchico di quest'ultimo, il quale, di fatto, assommava le funzioni di dirigente dell'area durante la vacanza dell'incarico'.
3.1. In definitiva, la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte si discosta da quella del primo giudice quando la stessa ha considerato: 'Diversamente deve opinarsi a partire dal momento in cui dalla stessa autorità consortile venne espressa la volontà di investire formalment e il COGNOME dell'incarico dirigenziale, a significare l'attribuzione ed il riconoscimento di un ruolo che anche nei rapporti con personale sottoposto esternava la volontà del RAGIONE_SOCIALE di individuare nel COGNOME la sola figura incaricata di assolvere ai compiti gestionali e di responsabilità propri RAGIONE_SOCIALE funzione'.
Ed è di tutta evidenza che questa parte RAGIONE_SOCIALE motivazione esprime l'effettiva ed unica ratio decidendi dell'impugnata sentenza, in base alla quale la Corte, escluso lo svolgimento sicuro e integrale delle mansioni dirigenziali rivendicate, prima che le stesse fossero formalmente attribuite
al lavoratore con apposito provvedimento del 13.11.2014, alla stregua RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnico-contabile espletata, ha constatato delle differenze retributive in suo favore, nonostante tale  formale  conferimento,  ed  ha  condannato  il  consorzio appellato al pagamento del relativo importo.
Alla luce di tale proprio accertamento, tuttavia, la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la domanda di inquadramento nella figura dirigenziale rivendicata, appunto perché la stessa Corte ha constatato il formale conferimento dell'incarico da parte dello stesso ente datore di lavoro, sia pure dal 13.11.2014.
 Pertanto,  in  accoglimento  del  ricorso,  la  sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà pronunciarsi sulla  domanda  di  superiore  inquadramento  del  lavoratore,  in base all'accertamento dalla stessa Corte già operato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui  demanda di  provvedere  anche  sulle  spese  del  giudizio  di legittimità.
Così dec iso in Roma nell'adunanza camerale del 25.3.2025.
La Presidente
NOME COGNOME