Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23263 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21633-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 372/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 570/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Inquadramento superiore
R.G.N. 21633/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/03/2025
CC
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 1425/2017 del Tribunale di Agrigento, condannava il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE di Agrigento a corrispondere a COGNOME Ippolito Giuseppe l’importo di € 16.593,59, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.
Premetteva la Corte che il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dal Colletti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE Agrigento, con il quale il ricorrente, già inquadrato nella qualifica di Capo Settore Segreteria ed Affari Generali Area Quadri parametro 187 del CCNL dei dipendenti dei RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto dell’esercizio delle funzioni dirigenziali riconducibili a quelle di Direttore dell’Area Amministrativa a far data dall’1.6.2014, aveva invocato il riconoscimento del dirit to all’inquadramento nella categoria superiore con le relative differenze retributive.
Per quanto qui interessa, la Corte chiariva che, in ragione della natura di ente pubblico economico pacificamente ascrivibile in capo ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, doveva ritenersi in radice preclusa la possibilità di accesso alla quali fica superiore per il solo fatto dell’esercizio di funzioni a quella riconducibili, ostandovi il disposto dell’art. 52 T.U. del pubblico impiego.
Inoltre, secondo la Corte, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, le circostanze documentali emerse non consentivano di cogliere, almeno fino a che il COGNOME venne insignito formalmente delle funzioni di dirigente dell’Area (con disposizione del Direttore Generale prot. 7866 del 13/11/2014),
il quid pluris sul piano delle responsabilità e delle prerogative apicali, significative di un effettivo incremento di grado.
Sulla base, quindi, della C.T.U. contabile fatta espletare in secondo grado, la Corte quantificava, in favore del lavoratore, un credito di € 16.593,59 a far tempo dal 13.11.2014, vale a dire, da quando il lavoratore aveva ottenuto la qualifica dirigenziale, e riformava di conseguenza la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimato resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 52, commi 1 e 5, del D.lgs. 30-03-2001 n. 165 (T.U. del Pubblico Impiego), degli artt. 2093 e 2103 del codice civile, nonché dell’art. 25 del C.C.N.L. per i Dirigenti dei RAGIONE_SOCIALE stipulato il 29032006 e dell’art. 72 del C.C.N.L. per i dipendenti dei RAGIONE_SOCIALE stipulato il 25-032010 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’. Censura la parte dell’impugnata sentenza in cui la Corte territoriale, in ragione della natura di ente pubblico economico pacificamente ascrivibile in capo ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, ha nondimeno ritenuto preclusa la possibilità di accesso alla qualifica superiore per il solo fatto dell’esercizio di funzioni a quella riconducibili, ostandovi il disposto dell’art. 52 T.U. del pubblico impiego. Assume che, sulla base di tanto, la Corte, da un lato, ha finito
per rigettare la sua domanda finalizzata a conseguire, sia pure in via subordinata a decorrere dal 13 febbraio 2015, l’inquadramento nella superiore qualifica di dirigente di Area Amministrativa -Dirigente di 4^ classe, in quanto espressamente vietato dal cit. art. 52; dall’altro, ha riconosciuto il diritto del ricorrente medesimo a conseguire dl Consorzio di Bonifica 3 Agrigento il pagamento delle (sole) differenze retributive per le funzioni dirigenziali svolte dal 13.11.2014 e fino al 29.12.2013. Invece, secondo il ricorrente, in sintesi proprio per la pacifica natura di enti pubblici economici dei Consorzi di Bonifica, non trovavano applicazioni le disposizioni del T.U. del pubblico impiego, e dovevano essere correttamente applicati dalla Corte territoriale gli artt. 2093 e 2103 c.c.
Il motivo è fondato nei termini e nei limiti che si passa ad illustrare.
A prescindere dalle considerazioni svolte dalla Corte di merito circa l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la stessa Corte ha considerato:
<Nulla quaestio -ed in tal senso appare condivisibile la scelta di semplificazione istruttoria adottata dal G.L. -che all'indomani del pensionamento del titolare dell'Area Amministrativa il COGNOME sia stato chiamato a collaborare con il Direttore Generale nella gestione dei servizi riguardanti i tre settori facenti parte dell'Area.
Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dal G.L., le circostanze documentali emerse non consentono di cogliere, almeno fino a che il COGNOME venne insignito formalmente delle funzioni di dirigente dell'Area (con disposizione del Direttore Generale prot. n. 7866 del 13/11/2014) il quid pluris sul piano
delle responsabilità e delle prerogative apicali, significative di un effettivo incremento di grado.
Giacché, se è indubitabile l'emergere, dalla mole di documentazione prodotta, di un'attività di collaborazione gestionale affidata al COGNOME ed estesa a tutti e tre i settori dell'Area, da tale corredo istruttorio non emerge con il dovuto quadro di chiarezza se fino al conferimento formale delle funzioni dirigenziali, l'attività del COGNOME sia stata disimpegnata dietro l'attribuzione di un ruolo di direzione e responsabilità, ovvero se, come allude il fatto che ogni provvedimento di gestione del personale adottato era accompagnato dalla controfirma del Direttore Generale, tali prerogative venivano esercitate sotto il controllo gerarchico di quest'ultimo, il quale, di fatto, assommava le funzioni di dirigente dell'area durante la vacanza dell'incarico'.
3.1. In definitiva, la valutazione della Corte si discosta da quella del primo giudice quando la stessa ha considerato: 'Diversamente deve opinarsi a partire dal momento in cui dalla stessa autorità consortile venne espressa la volontà di investire formalment e il Colletti dell'incarico dirigenziale, a significare l'attribuzione ed il riconoscimento di un ruolo che anche nei rapporti con personale sottoposto esternava la volontà del Consorzio di individuare nel COGNOME la sola figura incaricata di assolvere ai compiti gestionali e di responsabilità propri della funzione'.
Ed è di tutta evidenza che questa parte della motivazione esprime l'effettiva ed unica ratio decidendi dell'impugnata sentenza, in base alla quale la Corte, escluso lo svolgimento sicuro e integrale delle mansioni dirigenziali rivendicate, prima che le stesse fossero formalmente attribuite
al lavoratore con apposito provvedimento del 13.11.2014, alla stregua della consulenza tecnico-contabile espletata, ha constatato delle differenze retributive in suo favore, nonostante tale formale conferimento, ed ha condannato il consorzio appellato al pagamento del relativo importo.
Alla luce di tale proprio accertamento, tuttavia, la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la domanda di inquadramento nella figura dirigenziale rivendicata, appunto perché la stessa Corte ha constatato il formale conferimento dell'incarico da parte dello stesso ente datore di lavoro, sia pure dal 13.11.2014.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà pronunciarsi sulla domanda di superiore inquadramento del lavoratore, in base all'accertamento dalla stessa Corte già operato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell'adunanza camerale del 25.3.2025.
La Presidente
NOME COGNOME