Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32406 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 31547-2020 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 87/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/05/2020 R.G.N. 790/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in atti, accogliendo parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava il diritto di COGNOME NOME al maggior inquadramento limitatamente al livello C con effetto dal 10 giugno 2006 con diritto alle differenze retributive con riguardo al livello C anche per l’ulteriore periodo rispetto a quanto già determinato (con decorrenza dal 9 febbraio 2009). Contro la sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME con nove motivi di impugnazione ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente ricorso incidentale.
Il ricorrente principale ha depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c..
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo il ricorso lamenta la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonchŁ degli artt. 2103 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la Corte d’appello ritenuto che il ricorrente avesse svolto solo in via occasionale le superiori mansioni di responsabile di contratto.
2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonchØ degli articoli 1662, 2103 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. perchØ la Corte d’appello ha trascurato di esaminare tutti i fatti allegati e provati dal ricorrente, in particolare le deposizioni assunte in primo grado.
3.- Col terzo motivo si prospetta ulteriore violazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc nonchØ degli articoli 2103 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. non avendo la Corte valorizzato la partecipazione a gruppi di lavoro di cui tutti i componenti a parte il ricorrente erano dirigenti o quadri.
4.- Col quarto motivo si sostiene violazione o falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. per non aver tenuto conto del fatto che in base alla
disposizione indicata Ł sufficiente che le mansioni superiori vengano svolte per tre mesi per aver diritto all’inquadramento superiore.
5.- Col quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 412 e 437 cpc e del principio di non contestazione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato che la riconducibilità delle mansioni di responsabile del contratto all’area quadri, se non addirittura alla dirigenza, doveva ritenersi pacifica poichØ non solo non contestata nØ in primo grado nØ in appello ma anzi espressamente riconosciuta anche dal patrocinio avversario.
6.- Col sesto motivo si ipotizza la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2023 e degli articoli 1362, 1363, 2095 e 2103 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per la violazione delle declaratorie professionali contenute nella normativa indicata.
7.Col settimo motivo viene dedotta, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge numero 190/1985, degli articoli 1362, 1363, 2095 e 2103 c.c. dell’articolo 21 del CCNL delle attività ferroviarie del 2003 in relazione al profilo B quadro in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
atteso che la sentenza impugnata aveva adottato una lettura erroneamente riduttiva delle mansioni svolte dal ricorrente anche per la parte in cui aveva rigettato la domanda subordinata, relativa all’inquadramento almeno nel livello B quadri, trascurando di considerare i documenti e l’istruttoria espletata.
8.- Con l’ottavo motivo, sempre in subordine, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge numero 190/1985, degli art. 1362, 1363, 2095 e 2103 c.c. dell’art. 21 del CCNL delle attività ferroviarie 16 aprile 2003 in relazione al profilo B quadro in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la declaratoria del profilo di quadro ricomprendeva anche il profilo Professional che prescindeva dalla gestione o responsabilità di linee o unità produttive posto che era inquadrato come quadro di livello B il lavoratore svolgente attività di natura specialistica implicante l’effettuazione di studi, di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa
9.- Col nono motivo si prospetta violazione dell’art. 360, primo comma n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla sottoscrizione da parte della ricorrente dei certificati di regolare esecuzione
dei contratti con piena responsabilità e autonomia decisionale anche come mero riferimento contrattuale.
10. Con i primi sei motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto differenti profili tutti attinenti al mancato riconoscimento dell’inquadramento del ricorrente nel superiore livello sub A.
Va anzitutto rilevato che per quanto riguarda il periodo dal 2005 al 2009 il riconoscimento della superiore qualifica, corrispondente al livello C, Ł stata riconosciuta dal giudice di primo grado ( pag. 3, 4 sentenza) e dalla stessa Corte d’appello ( pag. 9 sentenza) sulla scorta delle medesime circostanze di fatto e della lettura comparata delle declaratorie contrattuali. Il ricorrente gestiva una squadra di lavoratori di 20-30 persone, firmava i verbali di regolare esecuzione , coordinava le attività interne ed esterne sull’arredo (in funzione della realizzazione degli obiettivi assegnati e dell’individuazione dei lavori accessori in esecuzione degli appalti a cui sovraintendeva). E ciò rispondeva, secondo l’accertamento dei giudici di merito, alle caratteristiche qualificanti del livello C atteso che il suo lavoro era contrassegnato da autonomia e discrezionalità piena e non meramente marginale.
Tale lettura dei fatti di causa – limitatamente al periodo fino al 2009 – non Ł in alcun modo censurabile in fatto dando vita ad una fattispecie di ‘doppia conforme’ che di per sé travolge ogni contraria ricostruzione fattuale e le doglianze sollevate in questo giudizio in via principale ed in via incidentale.
11.- Ciò posto va rilevato che per il periodo successivo la Corte di appello Ł pervenuta alla medesima conclusione riconoscendo il livello superiore C e riformando negli stessi limiti il giudizio di primo grado che invece aveva riconosciuto il piø elevato livello A.
12.- La sentenza di appello, premesso il richiamo ai contenuti della declaratoria del livello A ( che richiede, tra l’altro, l’esercizio di ampia autonomia decisionale e potere discrezionale, per il quale Ł richiesto un altissimo livello di professionalità e responsabilità per la gestione di strutture complesse, e contempla lavoratori altissima professionalità che forniscono contributi altamente specializzati) ha escluso l’attribuzione al ricorrente RAGIONE_SOCIALE stesso livello A sostenendo che il ruolo di ‘resp onsabile di contratto’ – allegato alla base della domanda in relazione a due incarichi della durata di 10 e 24 mesi e sulla cui scorta il primo giudice gli aveva
attribuito il livello A avesse ‘un carattere assolutamente occasionale’ e non potesse integrare l’esercizio di mansioni superiori con carattere di prevalenza rispetto alle ordinarie occupazioni del lavoratore.
NØ, secondo la Corte, era possibile valorizzare ai fini della pretesa la durata dei due contratti che attiene all’esecuzione dell’opera appaltata, ma che non involge per lo meno automaticamente (ed in assenza di specifica ed allegata documentazione non Ł possibile affermare il contrario) l’esercizio di prerogative del responsabile di contratto con carattere continuativo e prevalente rispetto alle ulteriori mansioni esercitate dal lavoratore.
Inoltre – in conformità alla valutazione del primo giudice -la Corte d’appello ha escluso valore alla sostituzione del COGNOME per la genericità della prova della frequenza; analogamente, in ragione della genericità della allegazione, Ł stata esclusa valenza alla partecipazione ai gruppi di lavoro ed alla rappresentanza.
13.- Quella adottata in proposito dal giudice d’appello, sulla scorta delle premesse, configura una motivazione congrua, non illogica e rispondente alle norme di legge. Laddove i motivi di ricorso si rivelano inammissibili perchØ non si
confrontano con l’articolata motivazione sottesa al decisum; atteso che i giudici di appello non si sono limitati ad escludere il riconoscimento della qualifica A per la sola occasionalità del ruolo di responsabile del contratto, ma anche perchØ tale confe rimento non dimostrava di per sé l’esercizio delle mansioni superiori rivendicate, con carattere di prevalenza rispetto alle ordinarie occupazioni del lavoratore, come richiesto dalle norme.
14.- Tale logica e articolata ricognizione di merito viene contrastata dal ricorrente attraverso la pretesa ad una generale rivisitazione dell’accertamento compiuto, come se si vertesse in un terzo grado di giudizio di merito. Assumendo, anzitutto, col primo motivo, che il ruolo di responsabile contratto (per l’affidamento in appello della fornitura di componenti di carpenteria metallica o della manutenzione straordinaria di 400 finestrini) comportasse in via continuativa ed automatica l’esercizio di facoltà e poteri corrispondenti, di contenuto conforme al livello A (ovvero la presenza dimostrata di un altissimo livello di professionalità, capacità progettuale responsabilità di gestione di strutture complesse, contributi altamente specializzati),
contrariamente all’opposto accertamento effettuato dalla Corte di merito. Del tutto inammissibile si rivela poi il secondo motivo con cui si chiede direttamente a questa Corte di riesaminare le testimonianze rese in proposito e di cui si riportano per intero i relativi verbali. Inammissibile Ł il terzo motivo che richiede di rivalutare il giudizio sul ruolo svolto all’interno dei gruppi di lavoro. Nessuna violazione dell’art. 2103 c.c. ( oggetto del quarto motivo) ha poi commesso la Corte di appello posto che non ha certo negato, in tesi, il valore del periodo di tre mesi previsto dalla legge per la progressione verticale del lavoratore, avendo invece escluso solo in fatto lo svolgimento delle mansioni superiori per lo stesso periodo. Infondato Ł il quinto motivo atteso che la pacifica partecipazione ai gruppi di lavoro di dirigenti e quadri, non valeva a giudizio della Corte ad attribuire la stessa qualifica al ricorrente in mancanza di ulteriori e piø concreti elementi atti a definire i compiti del gruppo e lo specifico ruolo svolto dall’appellato, mentre il ricorrente pretende di dimostrare il contrario in questa sede di legittimità; il sesto motivo impugna il giudizio di prevalenza effettuato dalla Corte rispetto alle mansioni svolte assumendo,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, che il ricorrente possiede certamente un altissimo livello di professionalità, competenze ed esperienze nei settori in cui operava.
15.- Va ribadito in proposito piø in generale che le stesse censure sollevate con i motivi di ricorso (19) lungi dal dedurre l’omissione di elementi decisivi si limitano a sollecitare una rilettura e una diversa valutazione del materiale di prova e si risolvono nella domanda a questa Corte di legittimità di un nuovo generale accertamento di fatto in ordine al preteso inquadramento superiore, che Ł estraneo ai suoi compiti e alla sua posizione in seno all’ordinamento ed Ł invece prerogativa del giudice di merito. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5, c.p.c., non puo’ consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest’ultimo l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute
idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’RAGIONE_SOCIALE limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ha specificato altresi’ questa Corte che anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla loro credibilita’ involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002).
16. In senso conforme, v. tra le altre, Cass. I civ. n. 16056 del 2/8/2016 la quale ha precisato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchØ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piø idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
17.- Va altresì tenuto conto che in sede di denuncia di un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale le relative censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichØ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchØ, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piø interpretazioni, non Ł consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata
privilegiata l’altra (cfr. sul punto Cass. III civ. n. 28319 del 28/11/2017, in senso analogo v. anche Cass. lav. Sez. L, Sentenza n. 14318 del 06/06/2013, nonchØ I sez. civ. n. 10131 del 02/05/2006, II civ. n. 3644 del 16/02/2007, III civ. n. 24539 del 20/11/2009, id. n. 16254 del 25/09/2012, I civ. n. 6125 del 17/03/2014, id. n. 27136 del 15/11/2017);
18.- In senso conforme Cass. lav. n. 12788 del 9/7/2004 e n. 11139 del 21/10/1991; v. altresì Cass. lav. n. 21555/2004: «… Va ricordato che l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune Ł riservata, data la loro natura contrattuale, all’esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata (cfr., fra le tante, Cass. 24 marzo 1987 n. 2872; 19 gennaio
1995 n. 551; 15 dicembre 2001 n. 12518; 20 gennaio 2003 n. 732).
19.Anche le censure riferite a pretese violazioni di legge in ordine alle modalità di espletamento concreto della prestazione di lavoro prospettano in realtà rivalutazioni degli accertamenti di merito attraverso i quali il ricorrente punta ad una rivisitazione della quaestio facti risolta dalla Corte di appello.
In ogni caso nessuna affermazione giuridica effettuata in proposito nella sentenza impugnata viene puntualmente ripresa e sottoposta a critica limitandosi il ricorrente a ribadire quella che a suo dire era la corretta ricostruzione di fatto dell’ambito dei poteri e delle prerogative a lui attribuiti.
20.- Deve altresì essere sottolineato in proposito che la censura ex art. 360 n. 3 richiede di essere formulata non soltanto con l’indicazione delle norme di diritto, che si reputano violate, ma con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una
valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr., fra le molte, Cass. 16038/2013).
21.- Il settimo motivo sostiene, in subordine, che il ricorrente godeva di un’amplissima discrezionalità e facoltà decisionale nell’esercizio delle funzioni di responsabile di contratto nelle quali era autonomo addirittura nella stessa definizione degli obiettivi e delle direttive aziendali.
22.L’ottavo motivo, sempre in subordine, sostiene l’erronea valutazione secondo cui il COGNOME non espletava in via prevalente una funzione di carattere direttivo assimilabile a quella del quadro senza considerare che sono considerati tali anche coloro che svolgono mansioni di natura specialistica implicante l’effettuazione di studi di ricerca di progettazione o di pianificazione operativa.
23.- Il nono motivo deduce la mancata valutazione della sottoscrizione da parte del ricorrente dei certificati di regolare esecuzione dei contratti con piena responsabilità e autonomia decisionale anche come referente contrattuale.
Anche su tale versante della controversia, le censure non si confrontano con i contenuti della declaratoria contrattuale che sono stati richiamati dalla Corte nelle premesse della
decisione presa; avendo rilevato, per quanto attiene al livello B, che in tale ambito professionale l’esercizio della autonomia decisionale e della discrezionalità doveva essere collegato a mere direttive (nell’esercizio di attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonchØ i lavoratori in possesso di alta professionalità che realizzano studi e progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali), mentre il lavoratore ricorrente esercitava con tali caratteri gli obiettivi assegnati. La Corte ha voluto significare, cioŁ, che al COGNOME era riconosciuto un minore ambito di discrezionalità essendo legato al conseguimento di obiettivi particolari che gli venivano assegnati da altri responsabili, in particolare essendo a lui attribuito nell’ambito dei lavori appaltati un limitato settore di attività (gli arredi). Si tratta di una legittima valutazione di merito che coniuga il livello dei poteri al concreto esercizio delle mansioni, senza incorrere in alcuna violazione nŁ logica nŁ giuridica. Anche sul punto va ribadito che, secondo la costante
giurisprudenza, compete in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute piø idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., fra le molte, Cass. n. 6288/2011). Occorre poi ricordare che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che Ł esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. I civ. n. 640 del 14/01/2019)
24.- Passando quindi al ricorso incidentale, con l’RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione falsa applicazione dell’art. 21 del CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2003 e degli artt. 1362, 1363, 2095 e 2103 CC in relazione all’articolo 360 n. c.p.c. per avere la Corte d’appello errato nel riconoscere al lavoratore il diritto all’inquadramento a livello C del CCNL di riferimento non avendo svolto correttamente le tre fasi del procedimento logico
giuridico prescritto in caso di rivendicazione da parte del lavoratore di un inquadramento superiore.
Il motivo Ł privo di fondamento; anzitutto, come già detto, perché l’accertamento in fatto si rivela coperto dalla preclusione da ‘doppia conforme’ per il periodo 2005/2009; mentre per il periodo successivo la valutazione della Corte di appello si rivela congrua e conforme al diritto avendo la stessa Corte individuato, peraltro in continuità con la qualificazione superiore già conseguita per il periodo precedente, la conformità del lavoro svolto ai contenuti del livello C, rispetto al quale sarebbe stato pure del tutto illegittima una eventuale retrocessione professionale del lavoratore.
25.- Pertanto, alla stregua delle premesse devono essere respinti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Le spese possono compensarsi dato l’esito della controversia contrassegnato da reciproca soccombenza. Infine, sussistono i presupposti processuali ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, per cui ne va dato atto come da dispositivo.
La Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale . Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18.10.2023