SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 102 2025 – N. R.G. 00000063 2024 DEL 28 04 2025 PUBBLICATA IL 28 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. NOME COGNOME
Presidente
dr. NOME COGNOME
Consigliera rel.
dr. NOME COGNOME
Consigliera
nella causa iscritta al n. 63/ 2024 RG
promossa da
, già
già
Avv. Distrettuale dello Stato
appellante
contro
Avv. NOME COGNOME
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 25/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 12 gennaio 2024
all’esito della camera di consiglio dell’ udienza 11 febbraio 2025 con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza appellata, aveva accolto il ricorso della dipendente nei confronti della datrice dichiarando il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel profilo professionale Professional livello B2 CCAL dal 1° agosto 2020, e condannando al pagamento di €. 3.743,12 oltre accessori a titolo di differenze di retribuzione tra l’inquadramento inferiore attribuito e quello superiore riconosciuto per il periodo dal 1 agosto 2020 al 30 giugno 2021, così motivando:
– la ricorrente aveva lavorato con contratto a progetto per la società resistente dal 2012, era dipendente a tempo determinato da ottobre 2017, e quindi da luglio 2020 (sulla base di verbale di conciliazione con il quale aveva rinunciato
ad ogni pretesa per il periodo precedente) era stata stabilizzata a tempo indeterminato, nel profilo professionale Professional livello C1 CCAL
– affermava di avere svolto già da settembre 2019 mansioni relative a formazione, direzione e coordinamento dei navigator operanti nelle province di Arezzo, Siena e Prato a lei assegnate, rapportandosi in modo costante con i dirigenti di ARTI e con i responsabili dei Centri per l’Impiego, di fatto svolgendo mansioni di supervisor degli stessi navigator, solo formalmente attribuite ad interim al dirigente dell’area territoriale Toscana e Umbria, dr
– affermava inoltre di avere svolto da agosto 2020 analoghe mansioni relative al coordinamento dei tutor dell’alternanza scuola lavoro
– di conseguenza aveva rivendicato in via principale il livello B1, ed in via subordinata il livello B2 con decorrenza del 1° agosto 2020, in entrambi i casi con le conseguenti differenze di retribuzione da agosto 2020 a giugno 2021
-si era costituita sostenendo essere adeguato l’inquadramento nel livello C1
– le declaratorie contrattuali del profilo professionale Professional includevano sia l’inquadramento assegnato per contratto C1, sia il B2 rivendicato in ipotesi; invece, il livello B1 rivendicato in tesi era del superiore Profilo di Esperto
– riportate le testimonianze rese da
, dirigente responsabile delle attività per le regioni Umbria e Toscana fino a luglio 2020
dipendente membro di staff dell’area territoriale Toscana e Umbria
dipendente membro di staff dell’area territoriale Toscana e Umbria
, dirigente responsabile dell’area territoriale Toscana ed Umbria da luglio 2020
– esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa alla laurea quadriennale in scienze della formazione (doc.
22 ric. 1°), all’attività di coordinamento dei navigator (doc. 9 ric. 1°), alle relazioni con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE ed i responsabili dei Centri per l’Impiego (docc. 10. 11 e 19 ric. 1°)
– da settembre 2019 erano confermate le attività operative di raccordo/coordinamento/verifica dell’attività dei navigator operanti nelle province assegnate alla ricorrente, la quale in tale ruolo si relazionava con il proprio dirigente, con i dirigenti di ARTI e con i responsabili dei Centri per l’Impiego
– da agosto 2020 le medesime attività di raccordo e coordinamento erano state svolte dalla ricorrente nei confronti dei tutor dell’alternanza scuola lavoro, anche in questo caso rapportandosi con gli stessi soggetti interni ed esterni
– il livello superiore rivendicato in INDIRIZZO, B1 Esperto, non poteva essere riconosciuto, mancandone i caratteri di ampia autonomia operativa e decisionale e di complessità
– spettava invece il livello superiore rivendicato in via subordinata, B2 considerando le attività di natura operativa realizzate a livello organizzativo in linea di azione, con discrezionalità ed autonomia operativa nell’ambito dei vincoli, soggette delle indicazioni ed istruzioni generali del Dirigente, attuando attività di coordinamento o integrazione tecnico specialistica di alcune risorse, per avere la con titolo di studio universitario, esperienza lavorativa di lunga durata direttamente connessa alla specificità del settore (già dal 2012 al 2017, prima di essere stata assunta con contratto a tempo determinato, aveva avuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto), ed essersi relazionata abitualmente con interfacce interne e anche esterne (dirigenti ARTI, responsabili dei Centri per l’Impiego)
– le differenze di retribuzione che spettavano per l’inquadramento superiore al livello B2 per il periodo da agosto 2020 a
giugno 2021 pari ad €. 3.745,12 (come da conteggio di parte ricorrente, non contestato da parte resistente)
– le spese di lite seguivano la soccombenza, liquidate in €. 3.500 per compensi oltre accessori.
La aveva appellato la sentenza con due motivi di merito, chiedendo la riforma della sentenza con rigetto della domanda, e condanna della lavoratrice alla restituzione di quanto percepito in sua esecuzione.
Motivo 1)
La disciplina del reddito di cittadinanza introdotta con il DL n. 4/2019, aveva previsto la nuova figura dei collaboratori dei Centri per l’Impiego assunti da con contratto di collaborazione autonoma, ed a loro volta forniti di un coordinatore supervisor, dipendente di
Dall’agosto 2020, nell’ambito dell’Area territoriale Toscana ed Umbria, che aveva come dirigente , era stata assegnata alle province di Arezzo, Siena e Prato nelle quali il supervisor dei navigator mancava, e aveva una mera
quindi tale funzione era svolta ad interim dallo stesso dirigente , rispetto al quale funzione di supporto operativo.
In tale ruolo, si occupava di gestire le questioni logistiche quale raccordo fra i navigator ed i Centri per l’Impiego, senza mai fornire loro indicazioni gestionali e/o di merito, limitandosi a trasferire sul territorio indicazioni decise a livello nazionale: per es. ricordando ai navigator le scadenze, raccogliendo le loro disponibilità per l’assistenza da garantire a turno nei Centri per l’Impiego, rispondendo ai loro dubbi sulla documentazione da compilare ecc.
Invece, qualsiasi autorizzazione o anche solo indicazione sul lavoro da svolgere era sempre fornita dal dirigente dr.
, supervisor ad interim, come tale unico che interloquiva con i dirigenti ARTI e con i Centri per l’Impiego.
Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza per avere male interpretato le declaratorie contrattuali, ed i relativi mansionari, poiché il nucleo della motivazione che aveva riconosciuto il superiore livello B2 faceva riferimento a requisiti che invece appartenevano al livello C1 già attribuito alla lavoratrice per contratto.
La sentenza, infatti, aveva citato un’attività operativa realizzata a livello organizzativo in linea di azione, con discrezionalità ed autonomia operativa, nell’ambito delle disposizioni ricevute dal dirigente, attraverso coordinamento di altre risorse e relazioni anche all’esterno con dirigenti ARTI e responsabili dei Centri per l’Impiego.
Ma era proprio la declaratoria C1 che prevedeva attività di natura operativa o specialistica a livello organizzativo di linea o di team, focalizzata ad attività di coordinamento, con interfaccia non necessariamente interni, diverse esperienze lavorative direttamente connesse alla specificità del settore maturate in ambiti omogenei, ‘opzionalmente sostenute da titolo universitario’.
Per contro, la declaratoria B 2 richiedeva attività di natura operativa o specialistica a livello organizzativo di linea d’azione, fra cui il coordinamento di un’azione di progetto, interfaccia interne e per specifiche tematiche anche esterne, con esperienze lavorative di lunga durata direttamente connesse alle specificità del proprio settore, maturate in ambiti diversi per dimensioni e complessità, ‘sostenute da titolo universitario’.
Insomma, appartenendo al medesimo profilo professionale Professional, i livelli C1 e B2 condividevano caratteristiche omogenee (l’attività operativa o specialistica, ambiti di autonomia operativa e di discrezionalità analoghi, titolo di studio universitario) mentre si distinguevano esclusivamente per A] ampiezza dei poteri di coordinamento; B] pregresse
esperienze lavorative; C] tipologia di relazioni con altri soggetti.
A] L’appello esemplificativa le differenze fra i due livelli rispetto all’ampiezza del coordinamento sui navigator:
-C1) le funzioni di coordinamento sono finalizzate al conseguimento dell’obiettivo assegnato, relativamente complesso (i dipendenti assegnati alle linee, come si limitano a trasferire metodologie e modelli)
-B2) le funzioni di coordinamento sono svolte con le modalità necessarie per assicurare il servizio o realizzare il progetto, del quale il dipendente può avere la responsabilità di coordinamento (i dipendenti assegnati alle linee coordinano azioni di progetto).
In proposito, invece, la sentenza aveva ritenuto utile ai fini dell’inquadramento superiore il coordinamento di alcune risorse, trascurando che si trattava di un elemento comune alle declaratorie di entrambi gli inquadramenti in esame.
Per contro, non aveva indagato il contenuto dello stesso coordinamento quanto ad ampiezza e modalità, mentre tale profilo non poteva sostenere il superiore inquadramento B2 se non era esteso all’azione di progetto, ma soltanto era solo finalizzato.
Il fatto di avere coordinato i navigator nell’ambito della linea di azione non assurgeva al coordinamento di un’azione di progetto, ovvero alla responsabilità della stessa linea di azione, requisiti invece necessari per accogliere la domanda.
B] L’appello proseguiva esemplificando le differenze fra i due livelli dal punto di vista delle esperienze maturate attinenti allo specifico settore
-C1) esperienze plurali, anche se omogenee
-B2) esperienze diverse per dimensioni e complessità.
In proposito, invece, la sentenza non aveva precisato la complessità e la dimensione delle esperienze professionali di
trascurando appunto che si trattava di uno degli elementi distintivi fra i due livelli in esame.
Se mancavano esperienze diverse per dimensioni e complessità non si poteva riconoscere il B2, poiché esperienze omogenee appartenevano già al C1.
aveva sempre operato in ambito provinciale con mero supporto operativo ai supervisor, senza alcuna responsabilità connessa alla complessità dell’intervento.
I compiti svolti prima di essere assunta alle dipendenze di dal 2012 al 2017 quando era ancora collaboratrice a progetto, erano adeguati alla definizione di diverse esperienze lavorative del C1, e non quella di esperienze di lunga durata del B2.
Il Tribunale avrebbe dovuto indagare e quindi motivare di quali esperienze si fosse trattato, mentre le aveva apoditticamente considerate di livello superiore.
C] L’appello aggiungeva la esemplificazione delle differenze fra i due livelli quanto alle relazioni con altri soggetti
– C1) relazioni quasi esclusivamente interne
– B2) relazioni abitualmente interne e, per specifiche tematiche, anche esterne.
In proposito, invece, la sentenza aveva valorizzato eccessivamente le interlocuzioni esterne di con i dirigenti ARTI ed i responsabili dei Centri per l’Impiego, trascurando che il ruolo specifico a lei assegnato (operatore di interventi) si caratterizzava necessariamente per la relazione con gli interlocutori esterni, che infatti era prevista anche dal mansionario C1, in forma di contatto con le reti operative degli attori sul territorio, e di incontri con i referenti territoriali
dell’intervento.
Erano questi gli ambiti nei quali si collocava l’interlocuzione di con i dirigenti ARTI ed i responsabili dei Centri per l’Impiego, diretta esclusivamente a trasferire informazioni o ad accordarsi su modalità comuni con le quali gestire gli interventi.
Insomma, l’errore commesso dal Tribunale consisteva nell’essersi fermato alla declaratoria dei livelli, senza integrarla come invece era necessario con i relativi mansionari, parte integrante del contratto collettivo.
Motivo 2)
Con il secondo motivo, censurava la sentenza per avere richiamato in modo generico la documentazione (docc. 9, 10, 11, 19, 22 ric. 1°), errando poi nella valutazione del relativo contenuto.
Il 9 doc. era composto da poche mail concentrate in pochi giorni del mese di agosto 2020, riprodotte più volte, da cui non si evinceva alcuna attività di coordinamento bensì esclusivamente il raccordo operativo già detto.
infatti, si limitava a riferire decisioni prese dai vari responsabili, a dare indicazioni tecniche su come rispondere alle domande dei beneficiari o come compilare i file da inoltrare al Centro per l’Impiego, mentre qualsiasi attività diversa dal trasferire dati o fare comunicazioni semplici di chiarimenti operativi, era lei stessa a suggerire di rivolgerla ad altri soggetti.
Ma se anche da tali documenti si volesse ricavare che aveva svolto una funzione di coordinamento, si trattava di quella figura minore focalizzata, già prevista nel C1, considerando che i navigator erano collaboratori autonomi, non sottoposti a direttive, il cui coordinamento richiedeva di monitorare agli obiettivi da raggiungere ed era compito esclusivo del dirigente.
Ugualmente i documenti prodotti erano irrilevanti per quanto riguardava le interlocuzioni esterne, avendo già detto al precedente motivo 1) perché per il ruolo di operatore di interventi le relazioni esterne erano adeguate al livello C1.
Infine, era inconferente il richiamo alla laurea, mero requisito di accesso a livello B2 comune anche a C1.
L’appello censurava inoltre la sentenza per essersi limitata a trascrivere le testimonianze, sottolineandone alcune parti quanto alle deposizioni e senza tuttavia esplicitare per quali profili fossero ritenute utili a sostenere la domanda.
Invece, aveva trascurato del tutto la deposizione , nonostante fosse l’unico ad avere conoscenza diretta per l’intero periodo di riferimento.
Infatti, aveva riferito di avere lavorato come dirigente delle regioni Toscana e Umbria fino a luglio 2020, mentre l’inquadramento superiore era qui rivendicato da agosto 2020, periodo dal quale il dirigente era stato appunto . La deposizione di quest’ultimo confermava quanto sostenuto da a proposito del fatto che non coordinasse alcuna azione di progetto, bensì fosse focalizzata su alcune tematiche in relazione alle quali forniva mere indicazioni operative.
Il teste aveva chiarito che la responsabilità di ogni decisione era sua, e che si limitava a supportarlo nell’applicazione pratica e operativa di tali decisioni, riportandole ai navigator. Nel corso delle periodiche riunioni di coordinamento, riceveva indicazioni puntuali da veicolare ai navigator. I margini di autonomia di erano così limitati a questioni operative di poco conto, la cui soluzione era già stata indicata nell’ambito delle stesse
riunioni di coordinamento. Il teste aveva infatti escluso che avesse mai fornito ai navigator indicazioni gestionali e/o di merito, esercitando un controllo e un monitoraggio degli obiettivi, che invece competeva esclusivamente a lui, supervisor ad interim. Analogamente avveniva per la soluzione di eventuali criticità, che si limitava a segnalargli, salvo che si trattasse di questioni estremamente marginali, che avrebbe risolte da sola.
Le stesse circostanze erano confermate dalla teste a proposito delle periodiche riunioni di coordinamento in cui venivano segnalate criticità sulle quali il dirigente regionale prendeva la decisione, a meno che non si trattasse di aspetti banali. Il teste aveva chiarito altresì che spettava esclusivamente a lui l’interlocuzione con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE ed i responsabili del Centro dell’Impiego, nel senso che in tali occasioni doveva limitarsi a riferire decisioni assunte dal dirigente, come confermato anche dal teste
Ugualmente per quanto riguarda la validazione e il controllo dei report mensili necessari per il pagamento dei navigator (Reatr), non aveva il compito di validare o autorizzare i compensi, bensì si limitava ad un mero controllo formale della documentazione che raccoglieva, per poi riferire al dirigente il quale effettuava la verifica finale per decidere se pagare o meno il corrispettivo.
Il Tribunale aveva errato altresì nel ritenere che da agosto 2020 avesse svolto la funzione di coordinamento dei tutor dell’alternanza scuola lavoro.
Il teste era stato direttore nazionale dell’alternanza scuola lavoro fino al 2019, ed aveva riferito di una struttura rimasta immutata anche nel tempo successivo, e ciò imponeva di escludere che si occupasse di tale coordinamento poiché, finché lo stesso era stato era presente in i tutor non rispondevano al personale della stessa società.
La stessa risposta negativa aveva fornito il teste , ribadendo ancora una volta che il coordinamento delle attività dei tutor competeva a lui per l’assunzione di ogni decisione, mentre poteva seguire aspetti esclusivamente operativi.
La teste invece non poteva essere a conoscenza delle circostanze decisive, e comunque aveva collocato l’inizio dell’attività di relativa ai tutor addirittura nel successivo periodo da ottobre 2021.
si era costituita ed aveva eccepito l’inammissibilità del primo motivo di appello riguardante contestazioni al diritto al superiore inquadramento che in primo grado non erano state svolte (in tema di ampiezza del coordinamento e consistenza delle esperienze pregresse), o lo erano state solo tardivamente (in tema di relazioni esterne). Per il resto, aveva chiesto il rigetto dell’appello in relazione ad entrambi i motivi, con conferma della sentenza.
§§§
aveva lavorato per con contratti di collaborazione a progetto dal 2012, e quindi nell’ottobre 2017 era stata assunta con contratto di lavoro subordinato a termine, inquadrata nel profilo professionale Professional, livello C1.
Tale inquadramento aveva conservato nell’agosto 2020, quando il rapporto era stato convertito a tempo indeterminato (sulla base di verbale di conciliazione con il quale aveva rinunciato ad ogni pretesa relativa al periodo pregresso alla stabilizzazione).
Assunta a tempo indeterminato nel profilo Professional, al livello C1, aveva convenuto rivendicando: -in tesi il livello B1, nell’ambito del superiore profilo professionale Esperto
-in ipotesi il livello B2, nell’ambito del medesimo profilo professionale Professional.
Il Tribunale aveva istruito il giudizio con prova orale e documentale, e quindi aveva respinto la domanda di tesi, accogliendo invece quella di ipotesi.
aveva qui impugnato l’accoglimento della domanda di ipotesi, mentre la lavoratrice aveva fatto acquiescenza al rigetto della domanda in tesi.
La questione devoluta in appello richiede di stabilire se, fin dalla assunzione a tempo indeterminato, nell’ambito del profilo professionale Professional, la ricorrente fosse correttamente inquadrata al livello C1 o le spettasse fin dall’origine il superiore livello B2.
In fatto, si parla di mansioni superiori che afferma di avere svolto da luglio 2019, ovvero da quando, in seguito all’entrata in vigore del DL n. 4/2019 convertito in L. 26/2019 che aveva introdotto il reddito di cittadinanza, era stata creata la figura dei navigator, collaboratori autonomi di destinati a supportare i Centri per l’Impiego nel realizzare i percorsi di inserimento lavorativo personalizzato dei beneficiari del reddito di cittadinanza in attuazione del cd patto per il lavoro.
Ma la decorrenza della domanda di inquadramento superiore, e relative differenze di retribuzione, era collocata ad agosto 2020, poiché il periodo precedente era coperto dalla rinuncia contenuta nella conciliazione sulla base della quale il rapporto di lavoro fra le parti era stato stabilizzato a luglio 2020.
Secondo il Collegio, l’appello è infondato e va respinto poiché, all’esito di un esame congiunto di entrambi i motivi, va confermato l’accoglimento della domanda subordinata relativa all’inquadramento al superiore livello B2.
I due motivi di appello censuravano la sentenza per avere errato, prima nell’interpretare le declaratorie contrattuali dei livelli C1 e B2 nell’ambito del medesimo profilo professionale Professional, trascurando di evidenziare i dati dirimenti relativi a: A] ampiezza dei poteri di coordinamento; B] consistenza delle pregresse esperienze professionali, C] livello interno o esterno di relazioni (motivo 1), e poi nel ricostruire gli esiti dell’istruttoria orale e documentale, concludendo erroneamente che sussistevano gli indici qualificanti del livello superiore (motivo 2).
L’istruttoria orale si era svolta con le testimonianze di dirigente per da luglio 2019 fino a luglio 2020, e che era succeduto nello stesso incarico da agosto 2020, nonché le colleghe e dipendenti componenti dello staff dell’area territoriale Toscana e Umbria.
Va premesso che – in modo estremamente significativo – il teste aveva chiarito che nel luglio 2019, quando era stata completata la selezione dei navigator, in Toscana ne erano entrati in funzione 150, che dovevano essere coordinati dal personale all’epoca ridotto a 4 persone, fra cui Di conseguenza, nonostante il diverso livello di inquadramento dei dipendenti (B1, B2 e C1), la necessità stringente di coordinare un così elevato numero di nuovi collaboratori aveva imposto di impiegare il proprio organico nello stesso modo nel progetto navigator (‘ c’era poco personale e molte attività da seguire’..’ l’alternativa era quella di non portare avanti l’attività dei navigator che non potevano essere gestiti da 2 persone quindi tutte e 4 le risorse vennero impiegate nel progetto per il raggiungimento degli obiettivi aziendali’..’ si trattava di un progetto nazionale sul quale l’azienda aveva investito molto.. per questo furono tutti coinvolti al di là dei livelli di inquadramento ‘ così testualmente le dichiarazioni di .
Di conseguenza, le province vennero suddivise fra i 4 dipendenti e quindi nel settembre 2019 fu incaricata di coordinare i navigator di Firenze, Arezzo e Prato; fra Giugno e Luglio 2020 quelli di Firenze, Arezzo e Grosseto; da agosto 2020 quelli di Arezzo, Siena e Prato.
I navigator avevano ricevuto una prima fase di formazione da remoto dalla sede centrale di alla quale era seguita una formazione in presenza con simulazioni da attuare nelle sedi territoriali, che richiedevano colloqui individuali del coordinatore con i singoli navigator. In seguito, il coordinamento era proseguito con supporto del coordinatore su ogni aspetto relativo allo svolgimento della funzione propria.
Tale coordinamento era svolto da anche attraverso riunioni periodiche di programmazione che la stessa convocava (doc. 9 ric. 1°), per riferire indicazioni esecutive delle decisioni prese con i dirigenti, e supportare i navigator nella loro attività.
Per coordinare i navigator, che nell’ambito dei Centri per l’Impiego operavano a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza, doveva rapportarsi anche con i dirigenti ARTI e con i responsabili dei Centri per l’Impiego per ogni problematica relativa, poiché nelle province che le erano state assegnate fungeva da referente per ogni necessità degli stessi navigator (docc. 10 e 11 ric. 1°).
Fra le attività di coordinamento rientrava anche la verifica della compilazione dei moduli Reatr, rendicontazioni dei navigator sulla base delle quali era autorizzato il pagamento del compenso, moduli che esaminava per poi riferire al dirigente le eventuali criticità (doc. 13 ric. 1°), perché questi autorizzasse o meno il pagamento.
Con l’ordine di servizio n. 7 del luglio 2020 (doc. 14 ric. 1°) aveva denominato il personale che coordinava i navigator, qualifica che tuttavia non era prevista nelle declaratorie collettive e nel relativo mansionario, che precedeva la vicenda del reddito di cittadinanza.
In seguito a questo all’ordine di servizio, nelle comunicazioni di i coordinatori dei navigator inquadrati nei livelli B1 e B2 erano indicati con la denominazione di supervisor, mentre venne indicata come supporto al supervisor ad interim, denominazione che indicava invece il dirigente di area territoriale Toscana e Umbria (docc. 9, 16 ric. 1°).
Quest’ultimo è il punto chiave sul quale divergono le prospettazioni delle parti, poiché sostiene che il ruolo di supervisor sarebbe sempre stato svolto dal dirigente ad interim, mentre sostiene che si trattasse di un interim apparente, dietro il quale le effettive funzioni sarebbero sempre state esclusivamente sue, rimanendo il dirigente nella funzione propria, riferita peraltro a due Regioni mentre lei seguiva effettivamente i navigator di alcune province.
Il Collegio ritiene che in proposito abbia assolto l’onere della prova come risulta da copiosa documentazione prodotta in primo grado, che l’appello di ha contestato solo in relazione ad alcuni limitati contenuti.
Invece il ruolo di supervisor di si ricava da numerosi documenti (docc. 18, 18bis, 30, 31, 32 ric. 1°), che espressamente la indicano in tali termini.
La prova orale (testi aveva confermato che era stata effettivamente supervisor dei navigator, come i suoi colleghi di mentre il dirigente svolgeva la funzione propria di fornire loro indicazioni di massima, che poi ogni supervisor avrebbe gestito nella relazione con il navigator assegnati alle sue province.
Tale circostanza fornisce già di per sé adeguata giustificazione alla scelta del Tribunale di privilegiare i primi tre testi ora indicati piuttosto che l’ultimo, visto il suo interesse nel ridimensionare il ruolo professionale di
Il ruolo di supervisor da parte di era confermato altresì da numerosi documenti relativi ai molteplici aspetti della sua attività di coordinamento dei navigator: corrispondenza con i dirigenti ARTI, corrispondenza con i coordinatori dei Centri per l’Impiego, effettiva attività di verifica dei moduli Reatr ai fini del pagamento del compenso ai navigator, comunicazioni dirette i supervisor, corrispondenza con i dirigenti della Regione Toscana (docc. 9, 10, 11, 13, 18, 19, 30, 31, 32 ric. 1°).
Fra i compiti più significativi dell’effettivo ruolo di supervisor che emergono dai docc. 9 ric. si possono esemplificare: la programmazione degli incontri di coordinamento con i navigator; le modifiche concordate da con le altre colleghe supervisor quanto al contenuto di un documento rivolto ai navigator per gestire i percettori del reddito di cittadinanza; l’indicazione di un errore effettuato dallo stesso dirigente quanto alla possibilità del beneficiario di scegliere in autonomia l’ente erogatore. Analogamente, dai docc. 10 ric. 1° emergono conferme che si rapportava personalmente con i dirigenti ARTI e con i responsabili dei Centri per l’Impiego in comunicazioni che spesso non vedevano il dirigente nemmeno inserito per conoscenza, mostrando come funzionasse da riferimento diretto di ARTI per il coordinamento dei navigator.
Così ricostruito il contenuto dell’istruttoria orale e documentale, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che abbia assolto l’onere della prova sui tratti qualificanti di discrimine fra il livello C1 attribuitole, ed il livello superiore B2 rivendicato, che già la sentenza aveva ben individuato.
A] Ampiezza dei poteri di coordinamento
non si limitava a trasferire modelli di servizio, in un ruolo di mero supporto operativo al supervisor ad interim dr. , bensì era essa stessa supervisor e quindi coordinava in proprio i navigator quale referente di tali collaboratori per ogni problematica relativa alla loro attività.
Nell’ambito delle direttive del dirigente , il ruolo di comportava di operare con discrezionalità e autonomia operativa per risolvere le problematiche concrete insorte nell’attività dei singoli navigator.
Essendone lei la referente, doveva verificare la relativa attività anche ai fini dell’autorizzazione al pagamento del compenso da parte del dirigente, al quale segnalava criticità nella compilazione nei moduli Reatr.
Si trattava quindi di un responsabilità del coordinamento del progetto navigator nell’ambito delle province di competenza della lavoratrice.
B] Consistenza delle pregresse esperienze professionali
aveva lavorato per già dal 2012, prima con contratti a progetto e poi dal 2017 con contratto a termine. Quindi la sua attività professionale alle dipendenze dell’appellante, oltre che lunga, necessariamente era stata anche varia, dal momento che il ruolo di supervisor risaliva solo all’estate 2019 nell’ambito della nuova disciplina del reddito di cittadinanza. Nel complesso, si trattava quindi di esperienze lavorative molteplici, e lunghe, connesse con la specificità dei settori di attività di
C] Livello interno o esterno di relazioni
Nel suo ruolo di supervisor, teneva costantemente rapporti con soggetti esterni (oltre ai navigator che non erano
dipendenti di ma collaboratori), ovvero con i dirigenti RAGIONE_SOCIALE ed i responsabili dei Centri per l’Impiego, con i quali interloquiva abitualmente nella qualità di supervisor.
Quanto detto finora riguarda appunto il nucleo delle mansioni superiori relative al reddito di cittadinanza.
Ma ulteriori e significativi elementi a supporto della domanda si ricavano anche dalle analoghe mansioni superiori svolte da
in relazione ai tutor della alternanza scuola lavoro, come emerge dalla testimonianza della collega
dalle comunicazioni relative ai contatti diretti fra lei e i tutor (doc. 15 ric. 1°) nonché dalla ulteriore documentazione (doc.
13 ric. 1°) da cui risulta che fosse impegnata nelle verifiche dei moduli Reatr dei tutor, sempre per riferire e al dirigente eventuali criticità in funzione della liquidazione del relativo compenso.
Spese di lite di secondo grado e C.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società appellante, liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa (da riferire alla domanda di inquadramento superiore che proietta il suo effetto al di là della somma riconosciuta a titolo di differenze di retribuzione).
Va invece esclusa la fase istruttoria non svolta in questo grado che si è esaurito in una singola udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e documenti.
Nei confronti della società appellante, soccombente, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti dell’appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 11 febbraio 2025.
La Consigliera est.
La Presidente dr. NOME COGNOME
dr. NOME COGNOME