Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15304 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
La Corte di Appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale di Ancona, che aveva condannato la Regione Marche al pagamento, in favore di NOME COGNOME della somma di € 5.662,62 oltre accessori , a titolo di differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte di esperto ‘Geologo’, riconducibili alla superiore categoria D.
La Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni svolte dal COGNOME corrispondessero esattamente alla categoria C di formale inquadramento, essendo emerso dalle sue deduzioni, nonché dai documenti di causa, che il medesimo era stato chiamato a collaborare nei procedimenti, a redigere e firmare verbali di sopralluogo e pareri, a partecipare a tavoli tecnici nell’ambito di procedimenti che si erano conclusi con l’adozione di un provvedimento finale da parte del dirigente responsabile del settore o del servizio di appartenenza, in cui aveva collaborato con altri soggetti nell’effettivo esercizio di funzioni di assistente o consulente tecnico e istruttore.
Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che il COGNOME aveva svolto tipici atti istruttori con valenza meramente endoprocedimentale, senza assumere la responsabilità del risultato dell’intero procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale, e che per tale attività aveva percepito l’indennità specificamente contemplata dalla contrattazione collettiva al fine di remunerare tale apporto specialistico.
Ha escluso che l’inquadramento nella categoria D fosse automaticamente ricollegabile al mero possesso del titolo professionale di geologo, in quanto implica che il dipendente rivesta in concreto il ruolo di titolare della funzione di pianificazione, programmazione, progettazione, di volta in volta elevata ad obiettivo dell’Ufficio di assegnazione.
Ha poi ritenuto insufficiente il coordinamento di altre unità operative, essendo il coordinamento di altri addetti previsto dalla declaratoria della categoria C ed ha escluso che il rilascio di pareri a soggetti esterni da parte del
COGNOME, anch’esso riconducibile alla declaratoria categoria C, costituisse esercizio della funzione provvedimentale accertativa certificatrice.
Ha considerato superflua la prova articolata, in quanto volta ad accertare circostanze incontestate, e relative allo svolgimento, da parte del COGNOME, di attività inerenti alla redazione di pareri geologici nelle istruttorie, nonché ad attività di analis i e di consulenza nell’ambito delle tematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche che andavano a coordinarsi con attività di altri dipendenti nella fase endoprocedimentale ed istruttoria, mentre il provvedimento di VIA in cui erano destinate a sfociare era affidato al dirigente responsabile del servizio.
Ha infine evidenziato che le delibere di volta in volta adottate dalla Regione in tema di classificazioni del personale erano improntate a criteri del tutto conformi a quelli indicati nella contrattazione collettiva di comparto.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
La Regione Marche ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore, come accertate dalla sentenza di primo grado, non riformata sul punto, e risultanti dalla documentazione prodotta.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, del CCNL di comparto 2016-2018 e 20192021 e dell’art. 36 Cost.
Richiama la nota dirigenziale della Dott.ssa COGNOME, le declaratorie del CCNL e le delibere della Giunta regionale in tema di classificazioni del personale, evidenziando che il COGNOME aveva svolto attività inerenti a stringenti competenze in campo geologico e che le attività proprie del geologo rientrano
nella categoria D del CCNL, nel quale è ricompreso il responsabile del procedimento o dei processi assegnati.
Sostiene che le declaratorie contrattuali relative alla categoria D non prevedono la responsabilità dell’intero procedimento.
Argomenta che il COGNOME, unico geologo presente in struttura, era il solo ad occuparsi dei processi di valutazione geologica nell’ambito dei procedimenti assegnati e che per l’effetto ne era il responsabile; rimarca che nella struttura presso la quale prestava servizio il COGNOME i tecnici erano inquadrati come funzionari di categoria D.
Aggiunge che in ogni procedimento erano presenti più funzionari di categoria D, ognuno dei quali responsabile del proprio processo nel procedimento.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale, volta a dimostrare l’apporto specialistico del COGNOME quale responsabile del processo di valutazione geologica, idrogeologica, geomorfologica e geotecnica dei procedimenti assegnati, la sua autonomia nella gestione degli incarichi a lui affidati e la pedissequa assunzione di responsabilità.
Lamenta il carattere apparente e perplesso della motivazione, a fronte dell’ingiusto svilimento dell’apporto specialistico del COGNOME.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omessa pronuncia.
Lamenta l’omessa motivazione, non avendo la Corte territoriale vagliato le controdeduzioni ed eccezioni sollevate dal lavoratore nella memoria di costituzione, né valutato l’eccezione relativa alle indennità di categoria C, previste dalla contrattazione decentrata (e non dalla contrattazione collettiva, come ritenuto dalla sentenza impugnata).
Sostiene che tali compensi afferivano ad attività legate a procedimenti complessi e confermano la volontà della P.A. di corrispondere al lavoratore compensi a titolo indennitario per le mansioni superiori svolte.
Addebita alla Corte territoriale di non avere esplicitato le ragioni per le quali ha disatteso le eccezioni del COGNOME, avendo omesso di pronunciarsi sulla dedotta responsabilità dei soli processi dei funzionari di categoria D, non considerando che il Fl ammini e l’unico geologo presente in struttura e che nei procedimenti ex d.lgs. n. 152/2006 le verifiche in ambito geologico sono necessarie e spesso dirimenti.
Il primo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili.
Non sono configurabili l’omesso esame d i fatti decisivi, né l’apparenza e la perplessità della motivazione.
La Corte territoriale ha infatti rilevato che il COGNOME si è limitato a svolgere attività istruttoria endoprocedimentale senza assunzione di responsabilità del provvedimento finale; sulla base delle deduzioni dello stesso ricorrente ha escluso la riconducibilità al livello D di tali mansioni, ed ha pertanto ritenuto superflua la disamina dei documenti e l’ammissione della prova testimoniale.
Ha inoltre ritenuto insufficiente il possesso del titolo di geologo, essendo necessario ai fini dell’inquadramento nella categoria D che il dipendente rivesta in concreto il ruolo di titolare della funzione di pianificazione, programmazione, progettazione.
La Corte territoriale ha dunque esaminato le mansioni svolte dal COGNOME.
Deve comunque rammentarsi che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).
Nemmeno la mancata ammissione della prova testimoniale è dunque suscettibile di denuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è peraltro inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
6. Il secondo motivo è fondato.
La declaratoria contrattuale relativa alla categoria D (contenuta nell’Allegato A del CCNL 31.3.1999) ricomprende infatti attività caratterizzate da ‘ -Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; -Contenuto di tipo tecnico, gestionale, o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; -Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; – Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale’.
Tali caratteri sono stati ritenuti alternativi ai fini dell’inquadramento (v. Cass. nn. 11856/2024 e 16977/2023).
La Corte territoriale ha ritenuto necessaria, ai fini dell’inquadramento nella categoria D, l’assunzione di responsabilità dell’intero procedimento (non prevista dalla suddetta declaratoria), e non ha comunque svolto alcun accertamento in fatto sulla sussi stenza delle altre caratteristiche dell’attività.
Non ha inoltre verificato se le attività svolte dal COGNOME rientrano nell’esemplificazione dei profili previsti dalla declaratoria, la quale ricomprende il ‘lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme
tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.’ ed il ‘lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza’.
7. Il quarto motivo è inammissibile.
Al di là della modalità di formulazione della censura, che sovrappone l’omessa pronuncia all’omessa motivazione e all’omesso esame di un fatto decisivo, deve rammentarsi che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concretonon ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020).
No n è configurabile l’omessa pronuncia , avendo la Corte territoriale esaminato le censure proposte dalla Regione Marche nell’atto di appello ed avendole ritenute fondate.
Inoltre la censura, nel prospettare che le indennità di categoria C previste dalla contrattazione decentrata (e non dalla contrattazione collettiva, come ritenuto dalla sentenza impugnata) afferivano ad attività legate a procedimenti complessi e confermano la volontà della P.A. di corrispondere al lavoratore compensi a titolo indennitario per le mansioni superiori svolte, non assolve agli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. , in quanto non indica gli atti dei gradi di merito nei quali avrebbe invocato le disposizioni della contrattazione decentrata, nemmeno indicate né riportate.
In conclusione, va accolto il secondo motivo e vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi; la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della