SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 393 2025 – N. R.G. 00006556 2023 DEL 12 02 2025 PUBBLICATA IL 12 02 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Il AVV_NOTAIO COGNOME, all’esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale
ai sensi dell’art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al R.G.L. n. 6556/2023
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in  Torino,  INDIRIZZO  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in atti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
c o n t r o
L’ (P.IVA )  in  persona Controparte_1 P.IVA_1
del  legale  rappresentante pro  tempore , elettivamente  domiciliata  in Bologna, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto
: Inquadramento superiore. Differenze retributive
Conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti
Per parte ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso limitando la domanda di condanna per differenze retributive alla somma lorda di € 1.167,23, oltre accessori come per legge.
Per  parte  convenuta:  Richiama  le  conclusioni  di  cui  alla  memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le  allegazioni  e  domande  RAGIONE_SOCIALE  parti  e  lo  svolgimento  del processo
Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. depositato il 25.9.2023 il sig. premesso di essere stato dipendente della RAGIONE_SOCIALE dal 7.10.2016 al 31.3.2023 e poi de dal 1°.4.2023 in avanti, a seguito di cambio appalto inerente il lotto 1 e relativo all’espletamento dei servizi ambientali integrati presso il complesso immobiliare di Torino Porta Nuova, conveniva in giudizio le due società datrici di lavoro, rivendicando il riconoscimento del livello E3 del CCNL Mobilità/Area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1°.6.2020, con le relative differenze retributive essendo inquadrato dal 1°.3.2020 nel livello F2 del CCNL indicato e, quindi, a seguito del passaggio presso RAGIONE_SOCIALE‘Operosa al livello F1 . Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
A sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie domande, il ricorrente esponeva di essersi occupato presso la stazione Porta Nuova di Torino della pulizia e del lavaggio marciapiedi lungo i binari ferroviari e le aree soggetto al pubblico passaggio, per mezzo ed alla guida, in mezzo all’ utenza, di macchine lavasciuga, spazzatrici elettriche nonché carrelli elettrici con rimorchio, avendo seguito apposito corso e conseguente abilitazione alla guida di carrelli elettrici e motocarrelli.
Tutto ciò premesso ed esposto in fatto, in diritto il ricorrente rivendicava il riconoscimento nel livello E, posizione retributiva 2 CCNL applicato, dal 1°.6.2020, con la conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento,  a  titolo  di  differenze  retributive  di  €  10.084,18  e di € 1.531,23, oltre accessori come per legge. […] Parte_2
Si  costituivano in giudizio entrambe le società convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, il ricorrente conciliava la lite con la RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, il giudizio veniva dichiarato estinto nei confronti di quest’ultima, proseguendo solo contro la società . RAGIONE_SOCIALE
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
All’udienza in data 25.11.2024 il difensore del ricorrente, preso atto che quest ‘ultimo  aveva  dichiarato  nel  corso  dell’interpello  di  non  aver  mai svolto  il  turno  notturno  presso , riduceva  la  domanda  di condanna  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  differenze  retributive  fino  al  settembre 2023  alla  somma  lorda  di  €  1.167,23,  rinunciando  alla  domanda  di pagamento  dell’indennità di turno in terza anche per il periodo successivo. CP_2
Infine, all’udienza odierna i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti discutevano la causa, che viene ora decisa con la presente sentenza.
2. Il merito
L’accertamento del diritto al superiore trattamento economico e normativo  postula,  in  linea  generale,  che  il  lavoratore  abbia  svolto, nell’esecuzione  della  prestazione  lavorativa,  mansioni  diverse  e  più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all’attribuzione  della  qualifica  superiore  ed  al  corrispondente trattamento economico.
Invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell’art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione RAGIONE_SOCIALE qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione AVV_NOTAIO, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione AVV_NOTAIO, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione AVV_NOTAIO, n. 20272 del 27.09.2010; da ultimo Cass. civ. sez. lav., 8.2.2021, n. 2972).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti  a  base  della  domanda  ed,  in  particolare,  è  tenuto  ad  indicare esplicitamente  quali  siano  i  profili  caratterizzanti  le  mansioni  di  detta qualifica,  raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione AVV_NOTAIO, n. 8025 del 21.05.2003).
Ciò posto, va rilevato che ai sensi dell’art. 26 del CCNL Mobilità Ferroviaria, appartengono al livello in cui formalmente è stato inquadrato il ricorrente -ovvero il livello ‘ F’ -‘ i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all’esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l’utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Figure Professionali esemplificative: […] Generici (servizi ausiliari) Lavoratori che svolgono, sia a bordo treno che a terra, attività generiche comunque connesse con i servizi ferroviari, che non richiedono particolari qualificazioni professionali […]’ mentre appartengono al livello rivendicato dal sig. -ovvero il livello ‘E’ -‘ i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite. Figure Professionali esemplificative: […] Operatore (servizi ausiliari e/o di pulizia). Lavoratori che svolgono attività di carattere operativo di limitata complessità nell’ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo […] Operatore qualificato di logistica. Lavoratori che nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa Pt_1
e/o tecnico/pratiche che richiedono il possesso di conoscenze qualificate. ‘.
In  merito  alla  differenza  esistente  fra  i  due  livelli  di  inquadramento contrattuale  si  richiama,  anche  ai  sensi  dell’art.118  disp.att.  c.p.c.  la recente sentenza di questo Tribunale, n. 376/2025 emessa il 7.2.2025, in  fattispecie  del  tutto  sovrapponibile  alla  presente  e  nella  quale  il Tribunale  di  Torino,  con  motivazione  che  si  ritiene  di  condividere integralmente, ha osservato quanto segue:
‘ Anzitutto, deve rilevarsi che risulta infondata l’eccezione di parte convenuta, che vorrebbe ricomprese, tra le attività di supporto al processo lavorativo, di cui all’esemplificazione del livello E sopra riportata, attività di natura amministrativa, o di coordinamento di squadre di lavoro / gruppi operativi, o attività tecniche di logistica, posto che queste ultime sono indicate non nella declaratoria generale del livello contrattuale, ma nelle esemplificazioni specifiche per i diversi rami di attività del settore disciplinato dal CC; le attività amministrative in relazione alla figura dell’ausiliario alla circolazione, alla manovra infrastruttura, alla manovra dei rotabili, agli uffici ed alla figura dell’operatore qualificato di logistica, le attività di coordinamento / preposizione a squadre /gruppi operativi con riferimento alle figure dell’armatore ferroviario dei raccordi e, di nuovo, dell’operatore qualificato di logistica. Non si può snaturare la volontà negoziale RAGIONE_SOCIALE parti sociali inserendo forzatamente una definizione ‘chiusa’ RAGIONE_SOCIALE attività di supporto all’interno dell’esemplificazione dell’operatore di servizi ausiliari/di pulizia, definizione invece prevista con carattere di specificità per altre esemplificazioni di figure ben differenti.
Fatta questa prima precisazione, deve evidenziarsi che i caratteri distintivi (di natura  generale)  tra  i  due  livelli contrattuali in esame  sono  la genericità  RAGIONE_SOCIALE  mansioni,  con  eventuale  uso  di  apparecchiature  di  uso ‘semplice’  (livello  F)  e  la  limitata  compl essità  RAGIONE_SOCIALE  mansioni  (livello  E; indicazione tratta dall’esemplificazione per l’operatore dei servizi di pulizia, ma sostanzialmente desumibile anche dalle altre).
Entrambi i livelli contrattuali prevedono invece le abilitazioni conseguite; si può sin da ora affermare che il c.d. patentino rilasciato da RAGIONE_SOCIALE per la conduzione dei mezzi elettrici oggetto di contenzioso non rileva quindi quale ‘abilitazione conseguita’ (posto che, come si è appena visto, essa non è carattere discretivo tra i due livelli), ma, al limite, per caratterizzare la limitata complessità RAGIONE_SOCIALE mansioni, in ragione della differenziazione tra lavoratori con differente livello di qualificazione. Ciò posto, deve concludersi che la guida dei veicoli indicati in ricorso integri lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni di limitata complessità previste dalla norma contrattuale sopra esaminata. Ora, è fatto pacifico che sia la guida del veicolo con spazzole elettriche, per la pulizia dei marciapiedi e RAGIONE_SOCIALE banchine ferroviari, sia la guida del veicolo c.d. carrello elettrico / trattorino con rimorchio, per il trasporto di rifiuti al sito di raccolta, consiste nella conduzione di veicoli di velocità assai limitata (circa 10 km/h), con due sole marce (avanti ed indietro), che non è richiesta alcuna patente di fonte pubblicistica, ma il mero patentino rilasciato e richiesto da in seguito a corso di breve durata (per parte convenuta di sole tre ore); ma di sicuro la declaratoria contrattuale del livello, in particol are per la figura dell’operatore dei servizi di pulizia, richiede che siano disbrigate mansioni di limitata complessità. Ed è proprio la limitata complessità l’elemento caratterizzante della conduzione di tali veicoli, in quanto non tutti gli operatori ‘generici’ sono abilitati alla loro guida (appunto, è necessaria a frequentazione con esito positivo di corso con rilevanza di dimensione aziendale di breve durata), e, al di là dell’aspetto della previa abilitazione da parte di (gestore RAGIONE_SOCIALE piattaforme nelle quali è eseguito l’appalto da parte della società convenuta), anche l’aspetto pratico e concreto della corretta guida nell’ambito fisico -ambientale della stazione ferroviaria non è propriamente alla portata di un qualsivoglia operatore del settore RAGIONE_SOCIALE pulizie; infatti, è pacifico che le macchine elettriche in discorso hanno un ingombro superiore a quello della persona dell’operatore (che vi deve montare alla posizione di pilotaggio; nel caso del c.d. trattorino, muovendo anche il rimorchio pieno Parte_3 Pt_3
di rifiuti), sono intrinsecamente pericolosi, in quanto pensati ed in movimento (anche se a velocità limitata), che con essi il lavoratore deve muoversi in spazi non aperti, che in alcuni punti sono addirittura ben limitati (si pensi alle piattaforme di salita e discesa) e con ostacoli sul percorso, a volte dovendo porre attenzione al movimento dell’utenza pedonale della stazione. Non può quindi dirsi che la guida di tali mezzi costituisca operazione generica, come quelle previste dalla norma che disciplina il livello F, norma che ricomprende attività, appunto generiche, di pulizia, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali possono essere usati anche strumenti di semplice utilizzo (ed i mezzi elettrici in discorso, se non complessi come mezzi da strada, non possono dirsi semplici come un carrellino pieno di acqua e detergente, mosso a mano dall’operatore). In buona sostanza, la guida della macchina spazzatrice e del carrello con rimorchio, in particolare nelle condizioni ambientali indicate, se non fosse definita di ‘limitata complessità’, sarebbe trattata dalla contrattazione collettiva allo stesso modo dell’utilizzo di un banale secchio con ruote o di un qualunque attrezzo manuale per detergenza ed igienizzazione; conclusione che è evidentemente poco accettabile, a livello logico ‘.
Ciò premesso in linea generale avuto riguardo alla differenza esistente fra i due livelli del CCNL presi in considerazione, va evidenziato che, nella specie, i testi escussi hanno confermato che il ricorrente non svolgeva attività generiche, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, utilizzando mezzi semplici, ma svolgeva, nell’ambito della mansione affidata, attività di limitata complessità, utilizzando anche mezzi quali la lavasciuga ed il trattorino, peraltro da guidare in prossimità dei binari e in mezzo al pubblico in transito nella Stazione Porta Nuova di Torino.
Tutti i tre testi escussi, ossia due colleghi di lavoro del sig. sin dal periodo di assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE, ove il ricorrente ha lavorato dal 7.10.2016 fino al 31.3.2023, ed il responsabile del cantiere, hanno  confermato  che  il  ricorrente  ha  svolto  sin  dall’inizio  del  rapporto lavorativo  presso  RAGIONE_SOCIALE  e  quanto  meno  fino  ad  agosto Pt_1
2023, mansioni di pulizia, guidando la lavasciuga ed un trattorino elettrico cui viene agganciato un carrello per trasportare i rifiuti, anche passando in mezzo al  pubblico  quando  la  stazione  è  aperta  all’utenza  e  a  fianco  dei binari, eseguendo operazioni di guida di non semplice realizzazione, stanti le dimensioni RAGIONE_SOCIALE macchine e gli spazi contenuti esistenti fra i binari.
Il teste sig. ha affermato che il ricorrente ha svolto mansioni di pulizia utilizzando quotidianamente, nel corso dei turni sia diurni sia notturni, la lavasciuga e il trattorino, oltre a svolgere mansioni di pulizia con scopa e paletta, attività di ‘deragnatura’, nonché potatura del verde e specificando che entrambi i mezzi sopra indicati hanno una marcia avanti ed una indietro, l’acceleratore, il freno ed il volante e specific ando che durante la guida ‘ bisogna stare attenti perché in stazione c’è tanta gente; ci sono stati dei casi in passato in cui la macchina è caduta nei binari senza conducente. Bisogna fare attenzione quando di gira sui binari perché le macchine sono grandi. La lavasciuga potrebbe essere lunga 2 metri per 1,20; ce ne sono anche di più piccole. Il trattorino ha due posti e sarà circa 1,3 metri di lunghezza per 1,50 di larghezza e allo stesso si attaccano i carrelli dietro’. Tes_1
Il  teste sig. ha co nfermato l’uso continuativo da parte del  ricorrente  fino  ad  agosto  2023  della  macchina  lavasciuga  e  del trattorino, per almeno due o tre ore per turno. Testimone_2
Il teste sig. responsabile del cantiere ha chiarito che le modalità di utilizzo dei macchinari nella stazione Porta Nuova di Torino sono imposte da sulla base della disposizione n. 12 del luglio 2015, specificando che per poter condurre i mezzi elettrici sopra indicati nella stazione di Porta Nuova gli operatori devono possedere una abilitazione rilasciata da a seguito di un corso teorico di 4 ore e che ha come prerequisiti il possesso della patente di guida B o l’attestazione dei requisiti medici per detta patente; l’abilitazione ha durata di 5 anni e viene rinnovata previo corso di aggiornamento e verifica del possesso della patente B o del requisito sanitario per la stessa. Tes_3 Parte Parte
Tutti  i  testi  escussi  hanno  specificato  che,  poiché  dell’agosto  2023,  il ricorrente  non  aveva  rinnovato  la  patente  B,  gli  era  stato  precluso  l’uso dei  mezzi  in  superficie,  continuando  a  utilizzarli  nel  piano  sotterraneo, oggetto anch’esso di pulizia da parte degli operatori, ma non di proprietà di e sul quale detta società nulla aveva prescritto avuto riguardo alla guida dei mezzi, anche atteso che tale luogo era interdetto al pubblico. Parte
I testi escussi hanno dichiarato che il sig. negli ultimi anni in cui era dipendente di RAGIONE_SOCIALE aveva svolto unicamente il turno notturno, ossia dalle 22 alle 5, utilizzando peraltro anche in tale periodo le macchine sopra indicate e sebbene in tali orari vi fosse meno afflusso di pubblico, la stazione ferroviaria rimane comunque aperta all’utenza fino a mezzanotte e mezza e riapre verso le 4:30 del mattino, potendo, dunque, il ricorrente svolgere attività di pulizia con i mezzi anche in periodo temporale notturno con presenza di pubblico, seppure limitato, e guidando tali mezzi in spazi di limitata estensione e con la presenza di ostacoli fisici. Pt_1
Peraltro, dal 1°.4.2023, quando il è transitato per cambio appalto presso L è pacifico in giudizio, per averlo ammesso lo stesso ricorrente nel corso dell’interpello, che il suddetto non ha più svolto turni notturni, operando, pertanto, con la lavasciuga e il trattorino nel corso RAGIONE_SOCIALE attività svolte in orario diurno, con la presenza del pubblico in stazione ed operando negli spazi ristretti fra i binari, con conseguente svolgimento di attività di limitata complessità alla guida dei mezzi indicati. Pt_1 CP_2
Le mansioni svolte in concreto, e con continuità fino all’agosto 2023, dal sig. , consistevano, quindi, nella pulizia della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova alla guida di mezzi (trattorino elettrico con rimorchio, lavasciuga) transitando nei corridoi a fianco dei binari e in altre aeree e zone di pubblico passaggio, comunque alla presenza e in mezzo all’utenza e ad  altri colleghi, dovendosi  sussumere,  dette  mansioni, nel livello richiesto piuttosto che nel livello formalmente assegnato. Pt_1
La società convenuta ha, infine, osservato che la descrizione del livello F prev ede  l’eventuale  utilizzo,  da  parte  degli  operatori,  di  mezzi  e  di
attrezzature  meccaniche,  descrizione  che  si  attaglierebbe  ai  mezzi  di locomozione manovrati dal ricorrente.
Come peraltro convincentemente osservato nella sentenza n. 376/2025 dell’intestat o Tribunale più sopra già richiamata e che si condivide anche su detto punto: ‘ La dizione di ‘mezzi e di attrezzature meccaniche’ presente nella declaratoria del livello F, ed in particolare nell’esemplificazione della figura del pulitore di impianti fissi e a bordo treno, deve però essere letta nel contesto in cui è inserita, e quindi insieme alla descrizione RAGIONE_SOCIALE ‘attività manuali e/o generiche’ e ‘RAGIONE_SOCIALE apparecchiature di uso semplice’ che si leggono nella prima parte (di carattere generale) della declaratoria del livello. La lettura contestualizzata porta a ritenere che per ‘attrezzature meccaniche’ devono intendersi non mezzi di locomozione, ma strumenti meccanicamente azionati dal lavoratore, mediante uso di energia fisica, quali appunto gli strumenti di pulizia manuale prima menzionati (i carrelli con ruote trasportati a mano, per l’uso di acqua e detergenti, o per raccolta e trasporto di rifiuti), i piccoli aspirapolvere elettrici, se in uso, bracci telescopici per pulizia di vetri e finestrini, spruzzatori a pressione, e simili; appunto, strumenti utilizzabili da lavoratore strettamente manuale, dedito ad attività del tutto generiche di pulizia’ ; potendosi ulteriormente aggiungere che per ‘attrezzature meccaniche’ debbono considerarsi gli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere l’attività di pulizia, ivi compresi quelli da adoperarsi manualmente dall’operatore e che, pur formati da meccanismi ed ingranaggi, non sono i mezzi di pulizia dotati di motore elettrico e circolanti su ruote, ma, più semplicemente, piccoli aspiratori elettrici, il carrello contenente gli strumenti di pulizia, i bracci telescopici e altri attrezzi di tale natura.
Per  tutto  quanto  sopra  esposto,  in  definitiva,  la  domanda  del  ricorrente può trovare accoglimento con il riconoscimento del diritto del sig. ad  essere  inquadrato  al  livello  E-figura  Operatore,  del  CCNL  Mobilità, dall’assunzione all’attualità. Pt_1
Non rileva, in senso contrario, il fatto che il ricorrente abbia utilizzato le macchine lavasciuga ed i trattorini presso l’odierna convenuta solo dal 1° all’agosto 2023, posto che successivamente non ha rinnovato la patente di guida, atteso che, da un lato, egli ha continuativamente svolto l’attività di guida di tali mezzi sin dall’assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro lato, in ogni caso, ha certamente svolto detta attività i n modo continuativo per almeno 4 mesi presso , periodo di tempo sufficiente al riconoscimento del superiore inquadramento ai sensi dell’art. 26 CCNL contenente una disciplina di miglior favore rispetto a quanto stabilito in linea generale dall’art. 2103 settimo comma c.c. (che prevede che l’assegnazione al livello superiore divenga definitiva trascorsi sei mesi continuativi di svolgimento di mansioni superiori). Num_1 CPNUMERO_DOCUMENTO
Invero,  la  norma  di  legge  in  esame  prevede  il  periodo  di  sei  mesi continuativi  solo  in  mancanza  di  uno  specifico  periodo  di  tempo  di svolgimento di mansioni superiori stabilito dal CCNL.
Nella specie, l’art. 26 del CCNL sopra richiamato prevede che nel caso di assegnazione al livello superiore i lavoratori ‘ hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l’assegnazione stessa diviene definitiva,  ove  la  medesima  non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di lavoratore  assente  con  diritto  alla  conservazione  del  posto,  dopo  un periodo comunque non superiore a tre mesi ‘.
Dunque,  nella  specie,  sono  sufficienti  soli  tre  mesi  di  assegnazione  a mansioni superiori per l’acquisizione in via definitiva del livello superiore , periodo  di  tempo  interamente  trascorso  avuto  riguardo  al  ricorrente, anche solo prendendo in considerazione l’attività lavorativa svolta presso e  non  considerand o  il  pregresso  periodo  di  lavoro  presso  la RAGIONE_SOCIALE
Può, inoltre, essere accolta la domanda del ricorrente di riconoscimento, sin dall’assunzione presso la società convenuta, della posizione retributiva 2, la quale, in forza del CCNL di settore, viene maturata dal lavoratore al raggiungimento  di  due  anni  di  anzianità  nella  posizione  retributiva  3  (e tanto vale per il livello F come per il livello E).
Gli accertamenti di livello e di posizione retributiva sono limitati al periodo lavorato alle dipendenz e de , posto che ormai la pronuncia viene emessa solo nei confronti di quest’ultima, stante la conciliazione raggiunta con la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente ha altresì diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE conseguenti differenze  retributive  fra  il  livello  riconosciuto  e  quello  rivendicato  e ottenuto giudizialmente nei confronti de dal  1°.4.2023  e  fino  alla  data  della  domanda,  ossia  al  30.9.2023,  con esclusione dell’indennità di turno, cui la difesa del ricorrente ha rinunciato all’ud ienza del 25.11.2024. Controparte_4
Atteso che parte convenuta non ha specificamente contestato i conteggi del  ricorrente  avuto  riguardo  ad  altri  aspetti  RAGIONE_SOCIALE  differenze  retributive rivendicate, deve condannarsi la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute per il riconoscimento del superiore livello, nel periodo dal 1°.4.2023 al 30.9.2023, della somma lorda di € 1.167,23, oltre accessori come per legge.
3.Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della concreta non particolare difficoltà (inferiore alla media) e del valore (indeterminabile, complessità bassa) della controversia.
Visto l’art. 429 c.p.c.;
ogni  diversa  domanda,  istanza,  eccezione  e  deduzione  respinta,  nel contraddittorio fra le parti:
ACCERTA e DICHIARA il diritto di ad  essere  inquadrato nel livello E (figura Operatore), posizione retributiva 2 del CCNL RAGIONE_SOCIALE  dal  1°.4.2023  all’attualità  e, per l’effetto: Parte_1
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la in Controparte_4
persona  del  legale  rappresentante pro  tempore ,  al  pagamento  in  favore
del  sig. ,  a  titolo  di  differenze  retributive  dovute  per  superiore inquadramento  per  il  periodo  dal  1°.4.2023  al  30.9.2023,  della  somma lorda  di  €  1.167,23,  oltre  interessi  legali  e  rivalutazione  monetaria  d al dovuto al saldo. Pt_1
CONDANNA parte convenuta a rifondere  in  favore  di  parte  ricorrente  le spese di lite che liquida complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Cosi deciso in Torino, lì 12 febbraio 2025
Il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO NOME COGNOME