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Inquadramento superiore CCNL Mobilità: mansioni e livello

La sentenza del Tribunale di Torino accerta il diritto di un lavoratore all’inquadramento superiore nel CCNL Mobilità, riconoscendogli il livello E (figura Operatore) e la posizione retributiva 2 dal 1°.4.2023. La decisione si fonda sull’effettivo svolgimento di mansioni di ‘limitata complessità’, come la guida di macchine lavasciuga e trattorini in ambienti ferroviari, che superano la genericità prevista per il livello F. Il Tribunale ha condannato la società convenuta al pagamento delle differenze retributive per il periodo 1°.4.2023 – 30.9.2023, oltre accessori.

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Pubblicato il 8 marzo 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Inquadramento superiore CCNL Mobilità: La sentenza del Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ha recentemente emesso una sentenza significativa in materia di inquadramento superiore CCNL Mobilità, chiarendo i criteri per il riconoscimento di un livello professionale superiore e le conseguenti differenze retributive. Questa decisione offre importanti spunti per lavoratori e aziende che operano nel settore, in particolare per coloro che sono inquadrati nel CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

I Fatti al centro dell’Inquadramento superiore CCNL Mobilità

Il caso riguarda un lavoratore impiegato in una stazione ferroviaria, inizialmente assunto dalla prima società datrice di lavoro e successivamente transitato alla seconda società datrice a seguito di un cambio di appalto. Il lavoratore lamentava un inquadramento professionale non adeguato alle mansioni effettivamente svolte. Nello specifico, pur essendo inquadrato nel livello F2 e successivamente F1 del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, egli rivendicava il riconoscimento del livello E3 (figura Operatore) a decorrere dal 1° giugno 2020, con conseguenti differenze retributive.

Il ricorrente esponeva di essersi occupato della pulizia e del lavaggio di aree interne alla stazione, utilizzando macchine lavasciuga, spazzatrici elettriche e carrelli elettrici con rimorchio. Queste attività, a suo dire, richiedevano un’abilitazione specifica e venivano svolte in ambienti complessi e a contatto con il pubblico, caratterizzando le mansioni come di ‘limitata complessità’, ben oltre le attività generiche previste per il suo inquadramento.

Nel corso del giudizio, il lavoratore ha raggiunto un accordo conciliativo con la prima società datrice, proseguendo la causa solo contro la seconda società convenuta. Ha ridotto la sua domanda di condanna per differenze retributive a € 1.167,23, rinunciando, inoltre, all’indennità per il turno notturno.

La Decisione del Tribunale sull’Inquadramento superiore CCNL Mobilità

Il Giudice del Lavoro, dott. Lorenzo AUDISIO, ha accolto la domanda del lavoratore, riconoscendo il suo diritto all’inquadramento superiore CCNL Mobilità al livello E (figura Operatore) e alla posizione retributiva 2 del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, a partire dal 1° aprile 2023 e fino all’attualità. Di conseguenza, la società convenuta è stata condannata al pagamento delle differenze retributive per il periodo specificato, pari a € 1.167,23 lordi, oltre agli accessori di legge.

Le Motivazioni del Tribunale sul Riconoscimento dell’Inquadramento superiore

Il Tribunale ha basato la sua decisione su un’analisi approfondita delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e sulla comparazione con le declaratorie dei livelli F ed E del CCNL applicato. È stato evidenziato che l’accertamento del diritto a un superiore trattamento economico e normativo richiede la prova che il lavoratore abbia svolto mansioni diverse e più complesse rispetto al proprio profilo di inquadramento.

Un punto cruciale è stata la distinzione tra le attività ‘generiche’ (livello F) e quelle di ‘limitata complessità’ (livello E). Il Tribunale ha ripreso una precedente sentenza del medesimo ufficio, chiarendo che l’utilizzo di ‘mezzi e attrezzature meccaniche’ nel livello F si riferisce a strumenti semplici (es. aspirapolvere manuali, carrelli), mentre la guida di macchine come lavasciuga e trattorini, sebbene a bassa velocità, comporta una ‘limitata complessità’ dovuta all’ingombro dei mezzi, alla necessità di operare in spazi ristretti (vicino ai binari) e in presenza di pubblico, oltre che alla richiesta di un ‘patentino’ specifico. Questi elementi non sono considerati ‘operazioni generiche’.

I testi escussi hanno confermato che il lavoratore ha svolto continuativamente queste mansioni complesse sin dall’inizio del rapporto di lavoro con la prima società datrice e, successivamente, con la società convenuta. Sebbene il lavoratore abbia interrotto l’uso dei mezzi in superficie per il mancato rinnovo della patente B nell’agosto 2023, ha continuato a utilizzarli nel piano sotterraneo. La prova testimoniale ha evidenziato che le mansioni svolte non rientravano tra le attività generiche e che l’attività con le macchine era costante e significativa.

Il Giudice ha anche specificato che il requisito dei tre mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall’Art. 26 del CCNL, è stato ampiamente superato, rendendo definitivo l’inquadramento superiore. La richiesta della posizione retributiva 2 è stata accolta in virtù del raggiungimento di due anni di anzianità nella posizione retributiva 3, valida per entrambi i livelli F ed E.

Le Conclusioni e le Implicazioni dell’Inquadramento superiore CCNL Mobilità

La sentenza ribadisce l’importanza dell’analisi delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore ai fini dell’inquadramento contrattuale, sottolineando che non è sufficiente il solo utilizzo di macchinari per giustificare un inquadramento superiore, ma è fondamentale valutare la complessità e le condizioni di svolgimento di tali mansioni. Il caso si conclude con la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive e delle spese processuali, evidenziando il principio che le retribuzioni devono sempre essere commisurate all’effettiva qualità e complessità del lavoro prestato.

Quali sono le condizioni per ottenere un inquadramento superiore secondo il CCNL Mobilità?
Per ottenere un inquadramento superiore nel CCNL Mobilità, il lavoratore deve dimostrare di svolgere mansioni più complesse e diverse rispetto a quelle previste per il suo attuale profilo, in particolare che rientrino nella categoria di ‘limitata complessità’ e che siano svolte continuativamente per almeno tre mesi, come previsto dall’Art. 26 del CCNL.

La guida di macchine per la pulizia in stazione giustifica un inquadramento superiore?
Sì, la sentenza ha stabilito che la guida di macchine come lavasciuga e trattorini in ambienti come una stazione ferroviaria, operando in spazi ristretti e in presenza di pubblico, e richiedendo una specifica abilitazione, integra mansioni di ‘limitata complessità’ che superano il livello ‘generico’ e giustificano un inquadramento superiore, come il livello E (Operatore).

Il mancato rinnovo di una patente o abilitazione impedisce il riconoscimento dell’inquadramento superiore?
No, la sentenza ha specificato che il mancato rinnovo di una patente, che ha limitato l’uso di alcuni mezzi in certe aree, non ha precluso il riconoscimento dell’inquadramento superiore. Questo perché il lavoratore ha continuato a svolgere mansioni analoghe in altre aree (sotterranee) e il periodo di svolgimento delle mansioni superiori è stato sufficiente a consolidare il diritto all’inquadramento definitivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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