Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4333 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4333 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8097-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4408/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 1608/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Interpretazione
CCNL
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 25/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato ‘la domanda formulata da COGNOME NOME con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado’ nei confronti della RAGIONE_SOCIALE volta al riconoscimento del diritto ad un superiore inquadramento.
In sintesi, la Corte territoriale, premesso come fosse incontestato che alla COGNOME, inquadrata nel 1° livello dei Quadri Direttivi del CCNL per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 9 aprile 2008, fo sse stato assegnato l’incarico di responsabile della RAGIONE_SOCIALE con ordine di RAGIONE_SOCIALE dell’8 luglio 2010, ha richiamato la declaratoria del 3° livello retributivo rivendicato contenuta nell’art. 82 del contratto collettivo applicabile.
La Corte ha, in particolare, escluso che la COGNOME fosse preposta -come richiesto dalla disposizione collettiva -ad un ufficio o RAGIONE_SOCIALE al quale fossero ‘stabilmente addetti nel complesso almeno 20 RAGIONE_SOCIALE compreso il preposto’; ha considerato che ‘alcuni di essi erano part time , per cui andavano computati in proporzione all’orario svolto’, giusta il disposto dell’art. 6 del d. lgs. n. 61 del 2000 che stabilisce i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale; ha sottolineato che ‘la durata de lla prestazione lavorativa degli addetti ad un determinato ufficio incide sull’impegno e sulla responsabilità del preposto all’ufficio stesso’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la società intimata.
Parte ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito:
1.1. il primo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 2095 c.c., in relazione all’art. 83, comma 2, del CCNL applicabile, lamentando che ‘alla ricorrente, a fronte RAGIONE_SOCIALE mansioni lavorative effettivamente espletate per un periodo superiore a cinque mesi, che non è mai stato contestato dalla controparte, non è stato riconosciuto né il trattamento economico corrispondente all’attività svolta, né l’assegnazione alla categoria dei quadri direttivi’;
1.2. il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del CCNL applicabile e degli artt. 1362 e ss. c.c., oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c.;
per il primo aspetto si contesta l’interpretazione della disciplina collettiva operata dalla Corte territoriale che non avrebbe tenuto conto del ‘chiarimento a verbale’ contenuto nella disposizione richiamata secondo cui: ‘per addetto si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato, iscritto al RAGIONE_SOCIALE‘, senza distinguere tra RAGIONE_SOCIALE a tempo pieno e RAGIONE_SOCIALE part time ; ha aggiunto che il contratto collettivo di riferimento, laddove ha inteso indicare un criterio
di computo diverso per il personale part time lo ha fatto in maniera esplicita, come previsto dall’art. 93, comma 5, a proposito del personale inquadrato nella III area professionale; con la seconda censura si eccepisce che la Corte non si sarebbe pronunciata sulla richiesta subordinata formulata nel l’atto di primo grado di riconoscimento dell’inquadramento nella categoria intermedia di Quadro Direttivo di 2° livello.
Il Collegio reputa che, in particolare, il secondo motivo di ricorso ponga questione di interpretazione di una norma del contratto collettivo nazionale, su cui questa Corte di legittimità esercita un sindacato diretto ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. , con potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti con il principio contenuto nell’art. 6 del d. lgs. n. 61 del 2000.
Pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 novembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME