Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27108  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6084-2023 proposto da:
TRAMONTANO NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del Direttore  Generale  e  legale  rappresentante pro  tempore , rappresentata e  difesa  dall’avvocato  NOME  COGNOME TAMAJO;
– controricorrente –
 avverso la sentenza n. 4028/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 2410/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2025
CC
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Con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, già infermiere professionale dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, inquadrato nella qualifica B2 del relativo CCNL poi transitato al RAGIONE_SOCIALE ex art. 3 del d.P.C.M. 1.4.2008, al corretto inquadramento, con ogni conseguenza giuridico-economica, in subordine anche in via risarcitoria, nella fascia economica 5 RAGIONE_SOCIALEa categoria D del CCNL per il RAGIONE_SOCIALE, in luogo RAGIONE_SOCIALEa fascia economica iniziale attribuitagli dalla RAGIONE_SOCIALE.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa progressione orizzontale e RAGIONE_SOCIALEe relative differenze retributive in ragione del servizio svolto presso il RAGIONE_SOCIALE, quale aRAGIONE_SOCIALE di provenienza, al momento del trasferimento alla RAGIONE_SOCIALE, avendo disatteso l’interpretazione dal medesimo prospettata per cui il D.P.C.M. 1.4.2008, attuativo RAGIONE_SOCIALEa legge delega n. 244/2007, nel disporre all’art. 3, comma 2, che il servizio prestato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche previdenziali ed economiche, imporrebbe di tener conto, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramen to nella categoria spettante, non solo del c.d. maturato economico ma anche RAGIONE_SOCIALE‘effettiva anzianità (c.d. maturato giuridico) già maturata presso il RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale ha accolto, viceversa, una lettura RAGIONE_SOCIALEa norma predetta per la quale ai fini in questione rileva il solo maturato economico, che va
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salvaguardato,  eventualmente  con  assegno ad  personam ,  al fine di non compromettere il principio del divieto di reformatio in peius , quindi garantendo l’integrità del trattamento economico complessivo goduto al momento RAGIONE_SOCIALE‘inquadr amento nei  ruoli  del  RAGIONE_SOCIALE,  prescindendo  dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘intero servizio prestato in precedenza, che viene in rilievo per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche diverse.
Per  la  cassazione  di  tale  decisione  ricorre  il  COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 283, l. n. 244/2007, 31 d.lgs. n. 165/2001, 2112 c.c., 3, comma 2, D.P.C.M. 1.4.2008, 12 preleggi nonché del CCNL per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione del complesso normativo regolante la fattispecie del trasferimento al Sevizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del personale infermieristico dipendente dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed in particolare degli artt. 2, comma 283, l. n. 244/2007 e 3, comma 2, D.P.C.M. 1.4.2008, la cui formulazione letterale e logica è tale da imporre di dar corso al trasferimento nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni vigenti in materia, ossia del l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e del l’art. 2112 c.c. implicanti la conservazione di tutti i diritti maturati in precedenza, nonché RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del personale dei ruoli del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
Il motivo è infondato per le considerazioni di seguito illustrate.
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Occorre premettere che con la l. 30 novembre 1998, n. 419, art. 5, è stato disposto il ‘Riordino RAGIONE_SOCIALEa medicina RAGIONE_SOCIALE‘ prevedendosi la delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge, uno o più decreti legis lativi al fine di tale riordino, con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicate alle lettere da a) ad e): diritto alla salute RAGIONE_SOCIALEe persone detenute o internate; tutela RAGIONE_SOCIALEe esigenze di sicurezza; garanzia di un livello di prestazioni di assistenza RAGIONE_SOCIALE adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento; affidamento alle RAGIONE_SOCIALE ed alle aziende RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali del controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza RAGIONE_SOCIALE alle persone detenute o internate; assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALEa programmazione economica, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché i criteri e le modalità RAGIONE_SOCIALEa loro gestione.
Con successivo d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 è stata attuata la suddetta delega prevedendosi il passaggio completo RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie penitenziarie al S.S.N. In particolare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1: « i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei piani sanitari regionali e in quelli locali», mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede le prestazioni a carico del S.S.N. in favore dei detenuti e degli internati, tra cui « d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale»,
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mentre il comma 3, dispone che «ogni RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un’apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati ». A sua volta, l’art. 2, comma 3, stabilisce che « alla erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sanitarie provvede l’RAGIONE_SOCIALE. L’aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti ». Gli artt. 3 e 4 distinguono, rispettivamente, le funzioni sanitarie penitenziarie (di competenza del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe aziende sanitarie) dalle funzioni di sicurezza (di competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE); l’art. 5, quindi, contempla il progetto obiettivo per la tutela RAGIONE_SOCIALEa salute in ambito penitenziario includendolo nell’ambito del piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
All’art. 6 ‘Personale e strutture’ è specificato che: « 1. Con uno o più decreti del Ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità e del Ministro di grazia e RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALEa programmazione economica, sentita la RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si applica l’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza. ».
La  successiva  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  all’art.  2, comma 283, nell’ottica di dare ‘completa attuazione’ al riordino RAGIONE_SOCIALEa  sanità  RAGIONE_SOCIALE,  ha  poi  previsto,  per  quanto  qui  di
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interesse: « a) il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE di tutte le funzioni sanitarie svolte dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comRAGIONE_SOCIALE terapeutiche RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti di cui all’articolo 96, commi 6 e 6 -bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comRAGIONE_SOCIALE dei minorenni e dei giovani di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall’autorità giudiziaria»; «b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro in essere, anche sulla base RAGIONE_SOCIALEa legislazione speciale vigent e, relativi all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle RAGIONE_SOCIALE di personale di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE ».
È, quindi, intervenuto il DPCM 1° aprile 2008 (in G.U. Serie generale n. 126 del 30 maggio 2008), con il quale sono stati dettati modalità e criteri per il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie, dei RAGIONE_SOCIALE di lavoro, RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie e RAGIONE_SOCIALEe attrezzature e beni strumentali in materia di sanità RAGIONE_SOCIALE, su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALEa salute e del Ministro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze e con il Ministro per
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le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica  aRAGIONE_SOCIALE, d’intesa  con  la  RAGIONE_SOCIALE  i  RAGIONE_SOCIALE  tra  lo RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 14 e 18 marzo 2008 e acquisita, altresì, l’intesa  con  la  RAGIONE_SOCIALE  i  RAGIONE_SOCIALE  tra  lo RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, in data 20 marzo 2008.
Tale DPCM ha disposto il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie penitenziarie  (art.  2),  occupandosi,  poi,  del  passaggio  del personale dipendente, RAGIONE_SOCIALEe attrezzature e dei beni strumentali (art. 4).
In particolare, all’art. 3, comma 2, ha previsto che: «2 . Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella B, viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale RAGIONE_SOCIALEe aziende sanitarie del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pagina 3 di 7 sulla base RAGIONE_SOCIALEa medesima tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria RAGIONE_SOCIALEo stipendio tabellare e RAGIONE_SOCIALE‘indennità RAGIONE_SOCIALE, determinati anch’essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, decurtato del valore RAGIONE_SOCIALEa predetta indennità professionale specifica; ove l’impo rto così determinato non corrisponda a quello RAGIONE_SOCIALEe fasce retributive RAGIONE_SOCIALEa categoria di inquadramento, al dipendente
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viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del RAGIONE_SOCIALE. Il servizio prestato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche. Per i dirigenti medici penitenziari il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa tipologia di incarico che verrà assegnato dalle aziende sanitarie locali. Il valore RAGIONE_SOCIALEe classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigor e del presente decreto, con l’aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Qualora l’importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come assegno ad personam» .
Dunque,  la l.  n.  244  del  2007 ha  conferito  alla  normazione delegata  ampiezza  di  poteri  in ordine alle operazioni di trasferimento del personale operante negli istituti penitenziari, con il solo limite di definire, in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali, le forme e le procedure 6 per tale  trasferimento,  anche  con  la  elaborazione  di  apposite tabelle di equivalenza.
Quello che si chiedeva, in sede di legge delega, oltre al concerto con  i  Ministeri  e  le  Conferenze  interessate,  era  una  previa definizione  in  sede  di  contrattazione  collettiva  RAGIONE_SOCIALEe  forme  e
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procedure di trasferimento, che nello specifico, come si evince dallo stesso DPCM, risulta essere stata effettuata; del resto, ai fini  del  passaggio,  la  definizione  di  apposite  tabelle  non  era indispensabile per il trasferimento di tutto il personale e ciò si evince dall’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa congiunzione ‘anche’ di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 230 del 1999.
Ne discende che rientrava nei compiti delegati dal legislatore incasellare, attraverso lo strumento convenzionale, il personale trasferito nell’inquadramento del nuovo CCNL del RAGIONE_SOCIALE di accoglienza e tale incasellamento ha avuto, con riguardo alla figur a RAGIONE_SOCIALE‘ex capo sala, presso il disciolto servizio, il risultato RAGIONE_SOCIALEa  confluenza  nel  profilo  RAGIONE_SOCIALE‘infermiere  professionale  del nuovo ordinamento.
L’intento del legislatore era certamente quello di attribuire al personale transitato una qualifica che fosse attinente alle mansioni svolte nell’ambito del precedente sistema di classificazione e così in sede di normazione secondaria si è tenuto conto del profilo professionale di provenienza, RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra inquadramenti differenti e di per sé non corrispondenti, in quanto previsti da fonti (pubblicistiche o pattizie) tra loro diverse, con l’obiettivo di garantire il passaggio da una disciplina d el rapporto ad un’altra non penalizzante per il personale sul piano del contenuto professionale RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta e RAGIONE_SOCIALEa sua giusta remunerazione.
A tale ultimo scopo è stato espressamente previsto un principio di irriducibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, assicurato con l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile (cfr. art. 3, comma 2, del DPCM sopra riportato).
Con il  suddetto  meccanismo, la nuova collocazione, lungi da intendersi  quale  attribuzione  di  mansioni  superiori,  era  una concordata  attestazione  che,  secondo  la  classificazione  del
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personale di cui al CCNL RAGIONE_SOCIALE‘ARAGIONE_SOCIALE di destinazione, il profilo configurato presso l’originario datore di lavoro avesse la maggiore corrispondenza possibile con la nuova assegnazione.
Come si evince dalle disposizioni sopra riportate è lo stesso quadro normativo che distingue il maturato economico, che va salvaguardato, eventualmente con assegno ad personam , al fine di non compromettere il principio del divieto di reformatio in peius , quindi garantendo l’integrità del trattamento economico complessivo goduto al momento RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nei ruoli del servizio RAGIONE_SOCIALE (corrispondente alla sommatoria RAGIONE_SOCIALEo stipendio tabellare e RAGIONE_SOCIALE‘indennità RAGIONE_SOCIALE al 31.12.2007, decurtato de ll’ indennità professionale specifica prevista per la categoria ed il profilo di nuovo inquadramento). Deve, dunque, prescindersi dall’anzianità effettiva, dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘intero servizio prestato in precedenza, che viene in rilievo per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, implicando solamente che debbano essere riconosciute al dipendente transitato tutte le condizioni connesse all’anzianità di servizio, ovvero tutti quegli istituti, quale ad esempio la RIA, che devono essere conservati nel medesimo importo in godimento, senza incidenze, invece, sulla fascia economica, non riconducibile all’anzianità di servizio.
Né  argomenti  di  segno  contrario  si  traggono  dalla  tabella allegata al DPCM che si limita, come già detto, ad operare la corrispondenza tra l’area B del RAGIONE_SOCIALE Ministeri e l’area D del RAGIONE_SOCIALE sanità.
D’altra parte, nel RAGIONE_SOCIALE sanità, alla data del passaggio (1° ottobre 2008), la progressione economica orizzontale non era conseguibile  automaticamente  con  l’anzianità  di  servizio  e, quindi, con il mero decorso del tempo, bensì attraverso specifici
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meccanismi selettivi e meritocratici, come contemplato all’art. 35 del CCNL 1998/2001 RAGIONE_SOCIALE (« 1. La progressione economica prevista dall’art. 30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 3 e nel limite RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie esistenti e disponibili n el fondo di cui all’art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa: a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione individuale »).
Nella disposizione esposta, dunque, non si rinviene alcun elemento letterale, logico e sistematico che deponga nel senso di differenziare il trattamento economico in base alla sola anzianità di servizio, dovendosi ribadire l’intrinseca diversità concettuale tra fascia economica in godimento e anzianità di servizio maturata, l’articolazione per fasce economiche essendo attinente allo sviluppo, non automatico, RAGIONE_SOCIALEa carriera, così essendo ben possibile che un dipendente con un’esigua anzianità di servizio si veda attribuita una fascia economica superiore attraverso il superamento di una relativa selezione, rispetto al dipendente con una consistente anzianità di servizio, che invece quella selezione non superi.
Il  criterio  indicato  dal  citato  DPCM  non  è  dissimile  da  quello applicato  in  occasione  di  altre  mobilità ex art.  31  d.lgs.  n. 165/2001 che è stato ritenuto non in contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALE 6 settembre 2011, in causa C 108-10, Scattolon.
Questa Corte ha ritenuto ( ex multis , Cass. 28 marzo 2018, n. 7698)  che  conforme  alla  giurisprudenza  UE    è  garantire  ai
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lavoratori il medesimo trattamento economico in precedenza goduto, dovendosi escludere che gli stessi, facendo leva sull’anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL del RAGIONE_SOCIALE di destinazione, possano pretendere un aumento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione (secondo la Corte di RAGIONE_SOCIALE, scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva è ‘impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento’ -n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può ‘essere validamente invocata per ottenere un miglioramento RAGIONE_SOCIALEe condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa …questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all’atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario …..detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente’).
In conclusione, il riconoscimento del servizio reso alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE impone unicamente di tenere  conto  RAGIONE_SOCIALE‘anzianità  complessiva  nell’applicazione  di istituti  legali  e  contrattuali  nei  quali  venga  in  considerazione l’anzianità di servizio, non comporta l’automatica attribuzione di  fasce  economiche  dal  cui  riconoscimento  deriverebbe  un aumento del complessivo trattamento retributivo goduto prima del trasferimento.
L’odierno ricorrente è stato, quindi, correttamente inquadrato nell’area D, corrispondente alla figura RAGIONE_SOCIALE‘operatore professionale RAGIONE_SOCIALE-infermiere, in base al maturato economico, cioè con l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa medesima
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posizione stipendiale di provenienza, mentre non ha diritto alla progressione economica nella fascia più alta richiesta (si veda anche Cass. 18 maggio 2020, n. 9096).
Il  ricorso  va  dunque  rigettato  e  le  spese,  che  seguono  la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.9.2025.
La Presidente NOME COGNOME