Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5035 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33138-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 101/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 332/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio
del 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d’Appello di Brescia, nel pronunciarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Bergamo, ha confermato la predetta decisione e rigettato la domanda
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
CC
avanzata da NOME COGNOME, quale unico appellante dei 22 originari istanti, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze tutti i ricorrenti prestavano servizio come funzionari giudiziari con inquadramento in Area terza, posizione economica F1 o F2 (ex cancellieri C1 e C1S) ai sensi del CCNI 29.7.2010, domanda avente ad oggetto l’accertamento, previa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE nullità del predetto CC NI, del diritto all’inquadramento nel profilo di direttore amministrativo di Area terza, fascia economica F6 o, in subordine, F3, con tutte le conseguenze economiche connesse;
la Corte distrettuale ha premesso che l’appellante , inquadrato nel profilo professionale cancelliere C1 (sulla base RAGIONE_SOCIALE classificazione prevista dal CCNL 1998/2001 e dal CCNI 2000) aveva avuto attribuito il nuovo inquadramento previsto dalla tabella di trasposizione allegata al C.C.N.L. 2006/2009 che aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale suddividendolo in tre aree, stabilendo un sistema di progressione solo economica all’interno di ciascuna area professionale e demandando alla contrattazione collettiva la definizione dei singoli profili professionali;
con il C.C.N.I. 2010 il profilo professionale del cancelliere era stato collocato nella 2ª area e nello stesso erano confluiti gli ex cancellieri B3, mentre i profili di funzionario giudiziario e di direttore amministrativo erano stati inseriti nella 3ª area fasce F1 e F2 ed in essi collocati rispettivamente gli ex cancellieri C1 -C1 S e C2;
il contratto integrativo aveva pienamente rispettato le corrispondenze previste dalla contrattazione nazionale e, pertanto, non si ravvisava alcun profilo di nullità dello stesso; il giudice d’appello ha poi escluso che i cancellieri C1 -C1 S avessero subito un demansionamento con l’attribuzione al
direttore amministrativo ex cancelliere C2 di compiti che in precedenza potevano essere espletati dagli stessi;
ha rilevato che le declaratorie del contratto integrativo risultano pienamente in linea con quelle RAGIONE_SOCIALE contrattazione nazionale e, in particolare, per quanto attiene alla attività di direzione e di coordinamento la attribuisce anche al funzionario giudiziario F1 e F2 che dirige una sezione o reparto, ossia un’unità organica come previsto dal contratto nazionale;
ha, poi, escluso che la nuova classificazione avesse sottratto compiti in precedenza assegnati perché anche il contratto integrativo del 2000 faceva riferimento alla unità organica e l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE cancelleria nel suo complesso era limitata ai soli casi di uffici di piccole dimensioni che, sostanzialmente, integravano una unità organica semplice composta da pochi addetti;
solo al cancelliere C2 e al direttore di cancelleria C3 erano attribuiti compiti di maggiore rilevanza;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre NOME COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
-che entrambe le parti hanno poi depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 5, 6, 8 e 10 del CCNL Ministeri 2006/2009 sottoscritto il 14 settembre 2007, imputa alla Corte territoriale di avere disconosciuto il limite posto alla contrattazione integrativa dall’invocato art. 7 del CCNL di comparto 2006/2009, nel senso di procedere all’individuazione dei profili professionali ‘sulla base dei criteri definiti a livello nazionale’ nonché la valenza precettiva dei richiamati ulteriori articoli del medesimo CCNL;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE censura di cui al motivo che precede, di non avere illegittimamente dato conto RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui al contratto integrativo , ai sensi dell’invocata norma, che definisce un modello di contrattazione articolata, ponendo in rapporto gerarchico i distinti livelli;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del CCNL di comparto 2006/2009, 2103 c.c. e 52, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente, sempre sul presupposto RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE censura di cui al primo motivo, addebita alla Corte territoriale di avere illegittimamente disconosciuto il demansionamento sofferto dal ricorrente per la definizione dei profili professionali da parte RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa in contrasto con la disciplina di cui al contratto nazionale e alla precedente contrattazione decentrata;
-che, tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, se pure presentano evidenti profili di inammissibilità, limitandosi il ricorrente a reiterare le tesi sostenute in diritto nei precedenti giudizi di merito, senza misurarsi con le argomentazioni su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronunzia di rigetto del gravame, devono ritenersi infondati, risultando la tesi, in particolare affermata nel primo motivo, infondata alla luce de ll’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16038/2010 e, da ultimo, Cass. n. 16999/2023 parimenti attinente alla legittimità RAGIONE_SOCIALE medesima contrattazione integrativa) secondo cui ‘In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di
contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite RAGIONE_SOCIALE inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo’ ;
che il sistema di classificazione adottato dai contratti, nazionale e integrativo, che qui vengono in rilievo è stato esaminato da Cass. n. 33395/2021, alla cui motivazione si rinvia, che ha rimarcato come anche nel precedente sistema la qualifica di cancelliere esprimeva professionalità collocate in aree e livelli distinti;
che d’altro canto non si può fare leva sull’art. 7 del CCNL 2006/2009 per sostenere la nullità delle disposizioni dettate dalla contrattazione integrativa, posto che pienamente condivisibile è l’articolata motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sintetizzata nello storico di lite ed inoltre l’inquadramento che il rico rrente contesta è esattamente quello indicato nella tabella di trasposizione richiamata dall’art. 10 del CCNL che disciplina il passaggio dall’uno all’altro sistema di classificazione;
che erroneo è poi il riferimento ai diritti quesiti che sarebbero derivati dalla precedente contrattazione perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 19164/2017, in un rapporto di durata qual è quello di lavoro si può parlare di diritti quesiti solo in relazione alle prestazioni già rese o ad una fase del rapporto già esaurita;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25.1.2024