Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16924 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 16924 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso 22915-2021 proposto da:
IMPARATO NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
Pubblio impiego.
Inquadramento
R.G.N. 22915/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 02/04/2025
PU
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4126/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2021 R.G.N. 3805/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 4126 del 2020, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’INAIL e dell’INPS, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli.
La lavoratrice aveva adito il Tribunale esponendo di aver lavorato dall’11 settembre 2000 al 1° ottobre 2005 presso l’Agenzia delle Entrate, da ultimo inquadrata nella Terza Area F/1 profilo professionale funzionario tributario, ambito del personale non dirigenziale (CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005 e CCNL Agenzia delle Entrate 2002-2005 ambito del personale non dirigenziale – v. ricorso introduttivo pag.1). A seguito di domanda per mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, la stessa era transitata dal 1° ottobre 2005 nei ruoli dell’INPS ed era stata inquadrata, in assenza di tabelle di equiparazione nel ruolo amministrativo, Area C, posizione economica C1. Successivamente era transitata nei
ruoli dell’INAIL e aveva ricevuto lo stesso inquadramento riconosciuto dall’INPS (posizione economica C2).
Tanto premesso, ritenendo di essere stata inquadrata in una qualifica inferiore rispetto a quella già rivestita presso l’Agenzia delle Entrate, dove svolgeva attività di particolare specializzazione (attività difensiva dell’ente, consulenza legale, presidio giuridico legale, e altro), aveva adito il Tribunale di Napoli chiedendo di essere inquadrata nell’Area Professionisti del CCNL EPNE a decorrere dal 1° ottobre 2005 con attribuzione delle mansioni corrispondenti a tale profilo professionale e pagamento delle differenze retributive e previdenziali oltre accessori.
In via subordinata aveva chiesto l’inquadramento nel Ruolo Vigilanza, Area C, posizione economica C4 CCNL EPNE, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2005.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando un motivo di ricorso.
Resistono con controricorso l’INAIL e l’INPS.
La lavoratrice e l’INAIL hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, da parte della Corte di Appello, delle seguenti norme di diritto e norme contrattuali: decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, articoli 30 e 52; regole di ermeneutica di cui all’articolo 1362 e seguenti cod. civ.,
CCNL Enti pubblici non economici 1998-2001, in particolare, art. 13 – Aree di inquadramento’ , Allegato ‘A’ ‘Declaratoria delle aree’, nella parte in cui descrive l’area ‘C’; CCNL Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali degli EPNE 1994-1997 richiamato dal CCNL EPNE 1998-2001; CCNL Agenzie fiscali 2002-2005 in particolare, articolo 17 e 18 , Allegato ‘A’; CCNL integrativo Agenzia delle Entrate 2002- 2005, in particolare articolo 14, l’allegato ‘A’ nella parte in cui descrive la Terza Area Funzionale profilo professionale: ‘funzionario’ e allegato ‘D’, ove si è negato alla ricorrente l’inquadramento come avvocato nell ‘ Area professionisti sull’assunto che l’inquadramento nella Posizione C1 del ruolo amministrativo CCNL ENPE 1998 2001 fosse equipollente e sovrapponibile all’inquadramento nella Terza Area Funzionale F/l profilo professionale funzionario tributario CCNL Agenzie fiscali 2002-2005, ambito del personale non dirigenziale.
La Corte d’Appello sarebbe giunta alla erronea conclusione della corrispondenza della Terza Area Funzionale CCNL Agenzie Fiscali con l’Area C 1 del CCNL ENPE.
Inoltre, la Corte Territoriale, pur dando atto che nella declaratoria della Terza Area Funzionale è previsto lo svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento, controllo, organizzazione di attività rilevanti e dello svolgimento di funzioni di elevato contenuto specialistico, avrebbe omesso di considerare il carattere altamente professionalizzato di siffatte funzioni.
La Corte non avrebbe individuato esattamente i termini del raffronto e cioè la declaratoria della Posizione C1 profilo
amministrativo e la declaratoria della Terza area profilo tributario.
Dunque, la Corte non avrebbe individuato gli elementi caratterizzanti la professionalità insita nella qualifica di funzionario tributario della Terza Area, originariamente posseduta dalla ricorrente.
Ciò, in violazione dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, in quanto la verifica della correttezza dell’inquadramento del lavoratore deve avvenire esclusivamente sulla base dell’individuazione della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione.
Il motivo è inammissibile, laddove nella sostanza chiede una rinnovata valutazione dell’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello in relazione alle risultanze istruttorie (si v. pag. 5 della sentenza di appello, terz’ultimo periodo prima del P.Q.M.). Ed infatti la valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (v. Cass. n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021).
Gli ulteriori profili di censura illustrati con il motivo di ricorso non sono fondati.
La sentenza impugnata si pone in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui ‘in tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della
‘cessione del contratto’ ex art. 1406 c.c., sicché l’individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’Amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all’interno delle aree, si realizza la progressione in carriera’ (vedi, per tutte: Cass., n. 86 del 2021).
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, il dipendente trasferito in seguito a procedura di mobilità ha diritto a essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica di cui era titolare nella P.A. di provenienza, e a lui si applica, in seguito, il trattamento giuridico ed economico stabilito nei contratti collettivi del comparto di destinazione; infatti, in tema di mobilità di personale da un’amministrazione all’altra, il passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente (cfr., Cass. n. 16846 del 2016).
Il giudice d’appello ha ritenuto corretto l’inquadramento della lavoratrice dopo aver proceduto all’esame e al raffronto delle declaratorie contrattuali.
4.1. Il CCNL Agenzie fiscali 20022005, all’art. 17 (classificazione) inserisce nella Terza Area le ex posizioni C1, C2 e C3. Sancisce che le declaratorie che individuano le Aree descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle Aree medesime. Le Aree corrispondono
a livelli omogenie di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto nell’allegato A.
Quest’ultimo, allegato A, nella Terza Area funzionale colloca i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Quanto alle specifiche professionali, prevede il CCNL, che tali lavoratori si caratterizzano per approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali ed elevato grado di esperienza acquisita; organizzazione di attività; coordinamento, direzione, ove previsto, di unità organiche anche rilevanze esterna di gruppi di lavoro e di studio; autonomie e responsabilità nell’ambito di direttive generali.
Come contenuti professionali di base sono indicati: ‘lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività inerenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l’esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di aree e del profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa . (…)’ .
Secondo il CCNL, in particolare, il lavoratore inquadrato nella Terza Area funzionale, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è
riservata ai dirigenti, garantendo l’attuazione dell’attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifiche, di controllo, di programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dell’elevato livello professionale posseduto, può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare.
L’art. 18 del CCNL Agenzie Fiscali 2002 -2005 rimette alla contrattazione integrativa la definizione dei profili professionali, intesi come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale e a una migliore corrispondenza prestazione lavorativa agli obiettivi di ciascuna Agenzia.
4.2. Il CCNL 1998-2001 EPNE (art. 13) articola la classificazione del personale su tre Aree professionali (A che accorpa le qualifiche funzionali fino alla IV); B che accorpa le qualifiche funzionali V e VI); C che accorpa le qualifiche funzionali VII, VIII e IX) individuate mediante le relative declaratorie.
Per il personale medico e gli altri professionisti già destinatari delle speciali normative contenute nella apposite Sezioni dei CCNL relative ‘all’Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali’ degli Enti pubblici non economici -stipulati per il quadriennio 1994 – 1997 per effetto del Contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti del 2 giugno 1998 nonché art. 1 D.lgs. n. 396/97 -è previsto che sono inquadrati nel
comparto e collocati in due distinte Aree denominate rispettivamente ‘Area medica’ e ‘Area dei professionisti’.
Il personale appartenete all’Area C ‘ opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo. Esso costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica. Assume la responsabilità di moduli organizzativi, ottimizza l’impiego delle risorse a disposizione e, in correlazione con elevata professionalità, assume il ruolo di facilitatore di processo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Esplica funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria.’ .
In quest’Area si inseriscono, a seconda dei diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su figure sia di tipo gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura), sia di tipo professionale (esperti di progett azione, specialisti di organizzazione, ‘ professionals ‘) operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum.
La posizione C1 presuppone possesso di una cultura d’impresa, conoscenza approfondita del ruolo dell’ente e del suo posizionamento in relazione al contesto di riferimento, conoscenze approfondite delle normative e delle regole, dei principi organizzativi c he il governo e l’attività istituzionale dell’ente presuppone, nonché dei vincoli esterni nel rispettare; conoscenze professionali di base riferite
all’informatica applicata e al processo ai processi di pertinenza.
Per i contenuti attitudinali, la posizione C1 presuppone conoscenze ed esperienze idonei ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione; attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo professionale all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianze del processo in funzione del cliente; attitudine alla cooperazione e l’integrazione nel gruppo.
4.3. In ragione del raffronto operato tra le declaratorie contrattuali, la Corte d’Appello ha affermato correttamente (come risulta dalle riportate clausole contrattuali) che le declaratorie delle due Aree sono perfettamente sovrapponibili, indicando gli elementi rilevanti in proposito, dovendo avere i dipendenti appartenenti alle predette Aree ‘approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali’ tali da permettere di ‘svolgere tutte le fasi del processo’ produttivo, con possibilità di avere il coordinamento e la responsabil ità di ‘unità organiche’ o di ‘moduli organizzativi’, secondo la definizione del Comparto ENPE, e di svolgere ‘funzioni specialistiche’.
La Corte d’Appello ha posto in evidenza come anche l’accesso dall’esterno è corrispondente, essendo richiesto come titolo di studio la laurea.
Il giudice di appello ha poi affermato che il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici che esercitano la professione legale all’interno dell’ENPE, va riferito all’ambito della dirigenza, ed è richiesto l’accesso tramite procedure
concorsuali selettive e il possesso dell’abilitazione professionale, per cui la lavoratrice non poteva ottenere detto inquadramento.
Si può ricordare in proposito che il CCNL – parte normativa quadriennio 1994/1997, parte economica biennio 1994/95 – relativo all’Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell’ambito degli ENPE, definito in data 30 luglio 1996, richiamato come sopra ricordato dal CCNL ENPE 19982001, ha chiarito che: ‘I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di “professionisti” e di “dipendenti” investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un’area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. Di qui l’inclusione dei professionisti in un’area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale. La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l’importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti – i medici e medici veterinari come gli avvocati, gli ingeneri e i geologi come gli attuari – esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all’amministrazione a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l’area legale, attraverso l’attività di patrocinio, rappresentanza e assistenza’.
In particolare l’art. 14 del contratto collettivo dirigenza ENPE 1994/1997, al comma 1 ha previsto: ‘Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l’Amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni contenute nel presente co ntratto (…)’, e al comma 4: ‘L’amministrazione, prima di procedere alla assunzione, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni (…)’.
In continuità, l’art. 33, Area Professionisti, del CCNL ENPE 19982001, che viene in rilievo ha stabilito ‘Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, resta ferma l’applicabilità del CCNL 1994 -97, in attesa della compiuta definizione degli specifici istituti contrattuali da effettuarsi entro il 30 dicembre 1998’.
4.4. Né, come precisa la Corte d’Appello, la lavoratrice poteva essere inquadrata nell’Area C4 CCNL ENPE atteso che, nelle norme finali, il CCNL Agenzie Fiscali 2002- 2005 prevede che ‘sino all’applicazione dell’art. 18 (‘criteri per la definizione dei profili professionali’) i profili professionali dei dipendenti coincidono con quelli dell’inquadramento previsti dal dPR n. 1210 del 1984 e del dPR n. 44 del 1990, allegati 1 e 2′.
Nella declaratoria delle mansioni contenuta nei citati dPR, relativa alla settima qualifica, poi transitata nell’area C, livello economico C1 del Comparto ministeriale, è previsto che il dipendente inquadrato ‘nell’ambito di procedure e istruzioni di massima svolge attività istruttoria direttamente
o coordinando l’attività di un gruppo di lavoro e/o impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti (riservati al settore) di competenza di livelli superiori’, e cioè, afferma la Corte d’Appello con accertamento di fatto , le attività che la lavoratrice ha affermato di svolgere all’INAIL.
Peraltro, l’Area C4 del CCNL ENPE 1998 -2001, richiede elevato bagaglio di conoscenze (elevato livello di qualificazione nella gestione dei processi aziendali) e contenuti attitudinali (assunzione di responsabilità formale in ordine alla conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle risorse) – il primo profilo di riferimento indicato dal CCNL ENPE è quello di funzionario capo – che non trovano corrispondenza nella declaratoria della Terza Area professionale di cui al CCNL Agenzie fiscali, q uest’ultima sovrapponibile, come ha affermato la Corte d’Appello con la declaratoria Area C1 ENPE.
4.5. La Corte d’Appello ha affermato, inoltre, in ragione della valutazione delle risultanze di causa e con accertamento di fatto, che non risultava che alla lavoratrice, presso l’Agenzia delle Entrate, fosse stato attribuito il coordinamento o la direzione di unità organiche o che abbia assunto temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente o che abbia svolto attività ispettiva o di vigilanza per cui non poteva vantare il diritto all’inquadramento nel livello economico C4 e nel profilo delle attività di vigilanza.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascun controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, per ciascun controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della