Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9663 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 9663 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 14963-2013 proposto da: da :
MINISTERO DELL’ GLYPH ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. P_IVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO ope legis; C . F . tempore, DELLO ALLA VIA
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende; 2018 4146 INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso GLYPH la GLYPH sentenza GLYPH n. GLYPH 1157/2012 GLYPH della GLYPH CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2013 R.G.N. R . G . N .
1209/2010;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
GLYPH
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RILEVATO CHE:
la Corte d’Appello di Milano in parziale riforma della pronuncia del Tribunale Lecco, ha accolto il ricorso di NOME COGNOME, già dipendente del Comune di Calco trasferitosi a seguito di mobilità volontaria al Ministero dell’Economia e delle Fina il quale chiedeva di sentir dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato – dall del passaggio (3 ottobre 2005) nel livello B3 super, in quanto corrispondente al propria qualifica d’inquadramento C4 presso l’ente locale e sentir condannare i Ministero a corrispondergli dalla stessa data un assegno ad personam riassorbibile, comprensivo di rivalutazione ed interessi, a titolo di differenza stipendiale e quot indennità di amministrazione nella misura percepita presso l’Ente locale d provenienza;
!a Corte territoriale ha accolto la domanda del lavoratore, affermando che l stesso, pacificamente inquadrato presso il Comparto degli Enti Locali nella categori C4, aveva diritto ad essere inquadrato non già nella categoria B3 che il Ministero g aveva attribuito, bensì nella posizione economica B3 Super, atteso che, in base rispenivamente ai CC.NN.LL. per ì dipendenti dei comparti Enti Locali e Ministeri risultava accertata la corrispondenza fra la categoria C4 e il livello B3 Super;
quanto alla domanda di condanna del Ministero al pagamento dell’assegno ad personam riassorbibile, il Giudice dell’appello l’ha rigettata avendo accertato ch passaggio non aveva provocato alcun peggioramento del trattamento economico ai danni del lavoratore;
la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di un unico articolato motivo. NOME COGNOME ha resistito c controricorso, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO CHE:
il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. contesta “Violazione /o falsa applicazione dell’art. 30, D.Lgs. 165/2001”;
Parte ricorrente conte::: – .a alla Corte territoriale una falsa applicazione dell’art. 30 del ci.lgs. n.165 che al crnma 2 bis prevede che il trasferimento è disposto “…con inquadramento nell’area wnzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta nell’amministrazione di provenienza”; il COGNOME, inquadrato nell’Area C de comparto Enti locali sarebbe stato correttamente inquadrato nella posizione funzionale B3 del comparto Ministeri, in quanto il relativo C.C.N.L. 1998-2001 aveva indicato che i passaggi di posizione all’interno delle aree (tra cui quello dalla posizione B3 posizione B3 Super) sarebbero stati possibili soltanto mediante l’applicazione di crit discrezionali, legati al merito e consistenti nella “valutazione dell’impegno, d prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interven formativi e di aggiornamento”; deduce che, sebbene la giurisprudenza abbia riconosciuto che la tabella di cui al DPCM n.446 del 2000, relativa ai trasferimenti Ministeri agli Enti Locali, possa essere utilizzata quale parametro di riferimento verificare la correttezza della verifica di corrispondenza tra la qualifica possedu quella attribuita dopo il passaggio, ciò non giustifica la meccanica trasposizione de stessa ai trasferimenti da un Ente Locale a un’amministrazione centrale;
ia difesa del Ministero ritiene significativa in proposito la circostanza per tabella di cui al DPCM nulla indichi in merito alla corrispondenza tra le varie posiz dell’Area B del comparto Ministeri e le categorie C3 e C4 degli Enti Locali; il mot viene attribuito al fatto che la posizione economica B3 Super sarebbe conseguibile soltanto attraverso una valutazione discrezionale dell’amministrazione di destinazione; al momento della richiesta di trasferimento presso il Ministero, NOME COGNOME godev del trattamento economico corrispondente alla posizione economica C4, ma restava pur sempre inquadrato nel livello iniziale della categoria C, atteso che l’assegnazion della posizione economica deve essere tenuta disgiunta dall’attribuzione del profil professionale, e che l’equiparazione professionale si riferisce soltanto quest’ultimo;
la corrispondenza dell’area funzionale e della posizione B3 con la posizione C4 originariamente rivestita dal COGNOME presso l’Ente locale sarebbe pertanto corrett tant’è che il trattamento economico attribuito al dipendente a seguito d trasferimento dello stesso per mobilità è rimasto invariato il che renderebb incontroverso che il Ministero ha esattamente applicato l’art. 30, co.2 bis del d.lgs. n.165 riconoscendo al COGNOME il diritto all’inquadramento nell’ “area funzionale” e n “posizione economica” corrispondente a quella originariamente rivestita;
il motivo merita accoglimento;
la vicenda dedotta in giudizio si colloca nell’ambito dei processi di mobilità pubblici dipendenti all’interno della Pubblica amministrazione, come regolati dagli ar 30 e 31 del D.Igs. n.165 del 2001;
in particolare essa è disciplinata ratione temporis dall’art. 30 co.2 bis introdotto dall’art. 5 co.1 quater del D.L. n.7 del 2005 convertito nella I. n.43 del 2005 ( passaggio dal Comune di Calco al Ministero dell’Economia e delle Finanze è avvenuto il 3 ottobre 2005);
la norma stabilisce:” trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacant inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”;
essa va intesa in conformità al principio di diritto, affermato da questa Co secondo cui nel passaggio deve essere, in ogni caso, garantita l’equivalenza fra inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l’amministrazione di destinazione (Sez.Un. n.26420 del 2006; n.503 del 2011; Cass. n.10933 del 2011; n.17117 del 2013; n.18416 del 2014; n.3064 del 2016); la Corte ha altresì precisato che l’inquadramento nell’ambi dell’amministrazione di destinazione deve essere individuato in quello “maggiormente corrispondente” all’inquadramento previsto presso l’ente di provenienza dalle fon legali e contrattuali;
sotto tale profilo, la Corte d’appello, inquadrando correttamente l’istituto mobilità volontaria nella cessione del contratto, ha svolto l’accertamento de corrispondenza prendendo quale “parametro di riferimento” le tabelle di equiparazione professionale contenute nel DPCM n.446 del 2000 (art. 5), che ha disciplinato i passaggio dalle amministrazioni statali agli enti locali in attuazione dell’art. 7 de! d.lgs. n.112 del 1998;
ha accertato quindi che l’attribuzione al COGNOME dell’area funzionale (e d posizione economica) B3 non potesse che corrispondere “oggettivamente” all’inquadramento originario nella categoria C dell’ente locale di provenienza, att che, secondo l’art. 5 del DPCM n.446, all’area B3 dei Ministeri veniva equiparata l categoria C2 degli enti locali, inferiore alla categoria C4 rivestita dal COGNOME all’ trasferimento;
tale è l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale per affermare COGNOME aveva diritto al superiore inquadramento nell’area funzionale “B3 Super” in virtù dello “scarto” sussistente tra la categoria C2 e !a categoria C4 degli enti locali ri all’area B3 dei Ministeri;
questa Corte, pronunciandosi su casi analoghi di passaggi volontari da Enti locali Ministeri, ha affermato che le tabelle di equiparazione contenute nel DPCM n.446 del 2000, emanato al fine di disciplinare l’ipotesi inversa di mobilità dai Ministeri ag
locali, non possono assumere alcuna efficacia vincolante ai fini dell’attribuzi dell’area e del profilo di inquadramento, originando, la norma in parola, da un’autor esterna a quella deputata alla concreta disciplina dei rapporti di lavoro, ed avend stessa come unica finalità quella di rendere possibile la mobilità volontaria intercompartimentale (ex multis Sez. Un. 1.503 del 2011; Cass. n.21889 del 2016); che pertanto il giudice è pienamente legittimato a compiere la verifica, nel quad della disciplina legale e contrattuale dell’amministrazione di destinazione, al fi individuare quale sia la qualifica maggiormente corrispondente a quella posseduta dal lavoratore precedentemente al trasferimento (Sez.Un.n.503 del 2001; Cass. n.14124 del 2015; n.3064 del 2016; n.21889 del 2016);
la verifica della corrispondenza tra la categoria professionale posseduta presso Comune di Calco e quella attribuita dal Ministero dell’Economia e Finanze, va, pertanto, operata in concreto in base alle discipline collettive dei due enti interess sotto tale ultimo profilo, si rileva che il CCNL per il personale del comp Ministeri, quadriennio normativo 1998 – 2001 (biennio economico 1998-1999) al Capo II, rubricato “Progressione economica”, art. 17 “Sviluppi economici all’interno de aree”, ai comma I. sancisce che “Nelle aree AeBè previsto uno sviluppo economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell’Area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabe sono denominati ”Super”, assumendo rispettivamente la sigla “Al S”, “B3 S”, “Cl S”, “C3 5” “; !a stessa norma, al comma 2, stabilisce che “Gli sviluppi economici son progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri – definiti nel contratto collettivo int amministrazione – ispirati alla valutazione dell’impegno, della prestazione dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi aggiornamento”;
la norma contrattuale devolve, quindi, alla contrattazione collettiva integrativ definizione dei criteri per l’attribuzione degli sviluppi economici denominati “Su all’interno di ciascuna area, ed è chiara nel disporre che detti criteri si isp principi meritocratici la cui valutazione è riservata alla discrezionalità della s amministrazione ove ha luogo lo sviluppo, in concreto, del percorso professionale dei lavoratore;
l’affermazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di riconoscere corrispondenza “automatica” tra i! profilo C4 posseduto dal lavoratore presso l’ent locale ed un profilo, quello B3 Super, la cui attribuzione, per espressa scelta delle p
sociali, può essere unicamente il frutto di una valutazione discrezionale d Ministero, è pertanto erronea;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvede alle spese del giudizio di legittimità;
visto l’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo unificato introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi
Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale del 29 Novembre 2018