Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9663 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 9663 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 14963-2013 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO ope legis; C . F . tempore, RAGIONE_SOCIALEO ALLA VIA
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende; P_IVA 4146 INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE n. RAGIONE_SOCIALE 1157/2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2013 R.G.N. R . G . N .
1209/2010;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. _
RAGIONE_SOCIALE
777
RILEVATO CHE:
la Corte d’Appello di Milano in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale Lecco, ha accolto il ricorso di NOME COGNOME, già dipendente del RAGIONE_SOCIALE trasferitosi a seguito di mobilità volontaria al RAGIONE_SOCIALE il quale chiedeva di sentir dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato – dall del passaggio (3 ottobre 2005) nel livello B3 super, in quanto corrispondente al propria qualifica d’inquadramento C4 presso l’ente locale e sentir condannare i RAGIONE_SOCIALE a corrispondergli dalla stessa data un assegno ad personam riassorbibile, comprensivo di rivalutazione ed interessi, a titolo di differenza stipendiale e quot indennità di amministrazione nella misura percepita presso l’RAGIONE_SOCIALE locale d provenienza;
!a Corte territoriale ha accolto la domanda del lavoratore, affermando che l stesso, pacificamente inquadrato presso il RAGIONE_SOCIALE nella categori C4, COGNOME diritto ad essere inquadrato non già nella categoria B3 che il RAGIONE_SOCIALE g COGNOME attribuito, bensì nella posizione economica B3 Super, atteso che, in base rispenivamente ai CC.NN.LL. per ì dipendenti dei comparti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Ministeri risultava accertata la corrispondenza fra la categoria C4 e il livello B3 Super;
quanto alla domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam riassorbibile, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello l’ha rigettata avendo accertato ch passaggio non COGNOME provocato alcun peggioramento del trattamento economico ai danni del lavoratore;
la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è domandata dal RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo. NOME COGNOME COGNOME resistito c controricorso, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO CHE:
il motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co.1, n.3 cod. proc. contesta “Violazione /o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, D.Lgs. 165/2001″;
Parte ricorrente conte::: – .a alla Corte territoriale una falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del ci.lgs. n.165 che al crnma 2 bis prevede che il trasferimento è disposto “…con inquadramento nell’area wnzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta nell’amministrazione di provenienza”; il COGNOME, inquadrato nell’Area C de comparto RAGIONE_SOCIALE locali sarebbe stato correttamente inquadrato nella posizione funzionale B3 del comparto Ministeri, in quanto il relativo C.C.N.L. 1998-2001 COGNOME indicato che i passaggi di posizione all’interno RAGIONE_SOCIALEe aree (tra cui quello dalla posizione B3 posizione B3 Super) sarebbero stati possibili soltanto mediante l’applicazione di crit discrezionali, legati al merito e consistenti nella “valutazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno, d prestazione e RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interven formativi e di aggiornamento”; deduce che, sebbene la giurisprudenza abbia riconosciuto che la tabella di cui al DPCM n.446 del 2000, relativa ai trasferimenti Ministeri agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, possa essere utilizzata quale parametro di riferimento verificare la correttezza RAGIONE_SOCIALEa verifica di corrispondenza tra la qualifica possedu quella attribuita dopo il passaggio, ciò non giustifica la meccanica trasposizione de stessa ai trasferimenti da un RAGIONE_SOCIALE a un’amministrazione centrale;
ia difesa del RAGIONE_SOCIALE ritiene significativa in proposito la circostanza per tabella di cui al DPCM nulla indichi in merito alla corrispondenza tra le varie posiz RAGIONE_SOCIALE‘Area B del comparto Ministeri e le categorie C3 e C4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il mot viene attribuito al fatto che la posizione economica B3 Super sarebbe conseguibile soltanto attraverso una valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione; al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di trasferimento presso il RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME godev del trattamento economico corrispondente alla posizione economica C4, ma restava pur sempre inquadrato nel livello iniziale RAGIONE_SOCIALEa categoria C, atteso che l’assegnazion RAGIONE_SOCIALEa posizione economica deve essere tenuta disgiunta dall’attribuzione del profil professionale, e che l’equiparazione professionale si riferisce soltanto quest’ultimo;
la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘area funzionale e RAGIONE_SOCIALEa posizione B3 con la posizione C4 originariamente rivestita dal COGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE locale sarebbe pertanto corrett tant’è che il trattamento economico attribuito al dipendente a seguito d trasferimento RAGIONE_SOCIALEo stesso per mobilità è rimasto invariato il che renderebb incontroverso che il RAGIONE_SOCIALE ha esattamente applicato l’art. 30, co.2 bis del d.lgs. n.165 riconoscendo al COGNOME il diritto all’inquadramento nell’ “area funzionale” e n “posizione economica” corrispondente a quella originariamente rivestita;
il motivo merita accoglimento;
la vicenda dedotta in giudizio si colloca nell’ambito dei processi di mobilità pubblici dipendenti all’interno RAGIONE_SOCIALEa Pubblica amministrazione, come regolati dagli ar 30 e 31 del D.Igs. n.165 del 2001;
in particolare essa è disciplinata ratione temporis dall’art. 30 co.2 bis introdotto dall’art. 5 co.1 quater del D.L. n.7 del 2005 convertito nella I. n.43 del 2005 ( passaggio dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE è avvenuto il 3 ottobre 2005);
la norma stabilisce:” _Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacant inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”;
essa va intesa in conformità al principio di diritto, affermato da questa Co secondo cui nel passaggio deve essere, in ogni caso, garantita l’equivalenza fra inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l’amministrazione di destinazione (Sez.Un. n.26420 del 2006; n.503 del 2011; Cass. n.10933 del 2011; n.17117 del 2013; n.18416 del 2014; n.3064 del 2016); la Corte ha altresì precisato che l’inquadramento nell’ambi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione deve essere individuato in quello “maggiormente corrispondente” all’inquadramento previsto presso l’ente di provenienza dalle fon legali e contrattuali;
sotto tale profilo, la Corte d’appello, inquadrando correttamente l’istituto mobilità volontaria nella cessione del contratto, ha svolto l’accertamento de corrispondenza prendendo quale “parametro di riferimento” le tabelle di equiparazione professionale contenute nel DPCM n.446 del 2000 (art. 5), che ha disciplinato i passaggio dalle amministrazioni statali agli enti locali in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 de! d.lgs. n.112 del 1998;
ha accertato quindi che l’attribuzione al COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘area funzionale (e d posizione economica) B3 non potesse che corrispondere “oggettivamente” all’inquadramento originario nella categoria C RAGIONE_SOCIALE‘ente locale di provenienza, att che, secondo l’art. 5 del DPCM n.446, all’area B3 dei Ministeri veniva equiparata l categoria C2 RAGIONE_SOCIALE enti locali, inferiore alla categoria C4 rivestita dal COGNOME all’ trasferimento;
tale è l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale per affermare COGNOME COGNOME diritto al superiore inquadramento nell’area funzionale “B3 Super” in virtù RAGIONE_SOCIALEo “scarto” sussistente tra la categoria C2 e !a categoria C4 RAGIONE_SOCIALE enti locali ri all’area B3 dei Ministeri;
questa Corte, pronunciandosi su casi analoghi di passaggi volontari da RAGIONE_SOCIALE locali Ministeri, ha affermato che le tabelle di equiparazione contenute nel DPCM n.446 del 2000, emanato al fine di disciplinare l’ipotesi inversa di mobilità dai Ministeri ag
locali, non possono assumere alcuna efficacia vincolante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzi RAGIONE_SOCIALE‘area e del profilo di inquadramento, originando, la norma in parola, da un’autor esterna a quella deputata alla concreta disciplina dei rapporti di lavoro, ed avend stessa come unica finalità quella di rendere possibile la mobilità volontaria intercompartimentale (ex multis Sez. Un. 1.503 del 2011; Cass. n.21889 del 2016); che pertanto il giudice è pienamente legittimato a compiere la verifica, nel quad RAGIONE_SOCIALEa disciplina legale e contrattuale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione, al fi individuare quale sia la qualifica maggiormente corrispondente a quella posseduta dal lavoratore precedentemente al trasferimento (Sez.Un.n.503 del 2001; Cass. n.14124 del 2015; n.3064 del 2016; n.21889 del 2016);
la verifica RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra la categoria professionale posseduta presso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quella attribuita dal RAGIONE_SOCIALE, va, pertanto, operata in concreto in base alle discipline collettive dei due enti interess sotto tale ultimo profilo, si rileva che il CCNL per il personale del comp Ministeri, quadriennio normativo 1998 – 2001 (biennio economico 1998-1999) al Capo II, rubricato “Progressione economica”, art. 17 “Sviluppi economici all’interno de aree”, ai comma I. sancisce che “Nelle aree AeBè previsto uno sviluppo economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale RAGIONE_SOCIALE‘Area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabe sono denominati ”Super”, assumendo rispettivamente la sigla “Al S”, “B3 S”, “Cl S”, “C3 5” “; !a stessa norma, al comma 2, stabilisce che “Gli sviluppi economici son progressione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri – definiti nel contratto collettivo int amministrazione – ispirati alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno, RAGIONE_SOCIALEa prestazione RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi aggiornamento”;
la norma contrattuale devolve, quindi, alla RAGIONE_SOCIALE integrativ definizione dei criteri per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE sviluppi economici denominati “Su all’interno di ciascuna area, ed è chiara nel disporre che detti criteri si isp principi meritocratici la cui valutazione è riservata alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa s amministrazione ove ha luogo lo sviluppo, in concreto, del percorso professionale dei lavoratore;
l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, che ha ritenuto di riconoscere corrispondenza “automatica” tra i! profilo C4 posseduto dal lavoratore presso l’ent locale ed un profilo, quello B3 Super, la cui attribuzione, per espressa scelta RAGIONE_SOCIALEe p
sociali, può essere unicamente il frutto di una valutazione discrezionale d RAGIONE_SOCIALE, è pertanto erronea;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvede alle spese del giudizio di legittimità;
visto l’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo unificato introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 201 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi
Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale del 29 Novembre 2018