Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1393 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 1393 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1118/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE societa’ cooperativa
-intimati- avverso la sentenza n. 2311/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 1496/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di NOME COGNOME proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nonché della committente RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore (livello E) di cui al CCNL Attività ferroviarie.
La Corte territoriale -comparando la descrizione delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio con le declaratorie contrattuali dettate dal CCNL applicato (in specie livello F-Generici, assegnato al lavoratore, e livello F -Operatori, oggetto della domanda giudiziale) in relazioni a servizi di logistica forniti dalla cooperativa Aura – ha rilevato che non erano state allegate mansioni che, per responsabilità, autonomia e caratteristiche, potessero consentire l’accoglimento della domanda; in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato che il possesso del titolo per la guida dei muletti non è un elemento sufficiente e idoneo al riconoscimento dell’inquadramento superiore che, invece, necessitava di specifiche
allegazioni in riferimento all’autonomia esecutiva e al possesso di conoscenze qualificate.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. La società Trenitalia ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi di ricorso (esposti congiuntamente) è dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 2103 c.c. e 26 del CCNL Attività ferroviarie del 20.7.2012 (e accordi di rinnovo del 5.6.2014 e 16.12.2016) per avere, la Corte territoriale, fornito una lettura incompleta della clausola del contratto collettivo; invero, il livello (superiore) E espressamente menziona, quale caratteristica complementare, il possesso della patente quale requisito per poter accedere alla posizione retributiva E2 e E1, mentre la declaratoria del livello F non richiede il possesso della patente rilasciata da RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo non merita accoglimento.
L’art. 26 del CCNL Attività ferroviarie, dedicato alla Classificazione del personale, recita: ‘ Premessa: 1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati: livello professionale F, Generici -posizioni retributive F1 e F2; livello professionale E, Operatori -posizioni retributive E2, E1 …
1.2. L’inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie generali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale, così come definite nel presente articolo.
Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle stesse non ha carattere esaustivo.
Le declaratorie dei livelli e le caratteristiche complementari delle figure professionali esemplificative consentono, per analogia, di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL.
Nell’ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti posizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di ciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse figure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata nello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con riferimento alle abilitazioni/patenti ‘.
In particolare, la declaratoria del livello professionale F prevede: ‘ Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all’esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l’utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto ‘. Tra le figure professionali esemplificative sono elencate: ‘ Manovale. Lavoratori addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di facchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze particolari. Pulitore impianti fissi e a bordo treno. Lavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e di attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze
ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all’allestimento e al disallestimento delle vetture. Generici (servizi ausiliari). Lavoratori che svolgono, sia a bordo treno che a terra, attività generiche comunque connesse con i servizi ferroviari, che non richiedono particolari qualificazioni professionali. Addetto di logistica: lavoratori che provvedono al carico e allo scarico delle merci dai carrelli trasportatori ed il carico e lo scarico dei prodotti destinati ai servizi a bordo; effettuano il prelievo da bordo treno e nei magazzini dei rifiuti con il trasporto fino ai punti di raccolta indicati ed i rifornimenti idrici dei materiali rotabili…Mozzo…’
La declaratoria del (superiore) livello E prevede: ‘ Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle RAGIONE_SOCIALE ‘. Tra le figure professionali esemplificative sono elencate: ‘ Addetto di bordo. Lavoratori che, anche con conoscenza di lingue estere, effettuano il servizio di accoglienza e assistenza clienti delle carrozze ferroviarie provvedendo ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato e riscuotono e versano gli importi per ogni servizio a pagamento reso alla clientela coni relativi rendiconto. Operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi: lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono attività di condotta e manovra esclusivamente nei raccordi industriali e commerciali con le relative operazioni accessorie nei binari dì presa e consegna, provvedendo, se collocati almeno nella posizione retributiva 2, anche al coordinamento ed al controllo di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività amministrative connesse. Meccanico officina fissa/mobile: lavoratori che, inseriti nel ciclo manutentivo, svolgono
attività operative di natura tecnico qualificata anche attraverso l’acquisizione delle abilitazioni previste. Armatore ferroviario raccordi/Referente armamento ferroviario: lavoratori che, inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività di montaggio e manutenzione dei binari esclusivamente all’interno dei raccordi industriali e commerciali anche attraverso l’utilizzo di mezzi, delle attrezzature e delle abilitazioni previste. Se collocati almeno nella posizione retributiva 2 possono svolgere anche compiti di addestramento e di controllo di squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività amministrative connesse. Ausiliario (Circolazione, Manovra Infrastruttura, Manovra Rotabili, Uffici): lavoratori che svolgono attività di carattere operativo anche amministrative di limitata complessità nell’ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo. Operatore (servizi ausiliari e/o di pulizia): lavoratori che svolgono attività di carattere operativo di limitata complessità nell’ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo. Operatore qualificato di logistica: lavoratori che nell’ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa e/o tecnico/pratiche che richiedono il possesso di conoscenze qualificate. Lavoratori che nell’ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa e/o tecnico/pratiche che richiedono il possesso di conoscenze qualificate ‘.
4. La sentenza impugnata – riportando per esteso le due declaratorie contrattuali di interesse nonché i relativi profili professionali e verificando le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore in relazione ai profili professionali -ha accertato il corretto inquadramento professionale ed ha evidenziato che il connotato
essenziale della rivendicata figura professionale consiste in un grado qualificato di conoscenze in ‘attività tecnico operative’, svolte in condizioni di autonomia esecutiva (come richiesto dalla declaratoria contrattuale), mentre nello stesso ricorso introduttivo del giudizio emerge lo svolgimento di attività di carattere manuale e/o generico (per le quali occorrono conoscenze professionali elementari); inoltre, la Corte territoriale ha sottolineato come lo strumento utilizzato per svolgere le mansioni di trasporto merci, approvvigionamento, carico, scarico cibi, bevande, vettovagliamento (il muletto) integra ‘ l’utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice ‘ espressamente previsto dalla declaratoria del livello (F) già posseduto.
La Corte territoriale ha, dunque, svolto il processo cd. trifasico di comparazione delle mansioni espletate dal ricorrente con le declaratorie contrattuali e, sulla base d’una corretta interpretazione del contratto collettivo, è pervenuta alla conclusione che le dette mansioni rientrano nel livello F. Tale conclusione non può essere smentita dalla circostanza, enfatizzata in ricorso, del possesso della patente rilasciata da Rete Ferroviaria italiana, che non costituisce elemento caratterizzante del superiore livello invocato né, comunque, sufficiente a conseguirlo.
In altre parole, un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove -come nel caso di specie -tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato.
La Corte territoriale ha poi correttamente considerato la previsione del comma 1.2. dell’art. 26 che richiede, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori, la concorrenza sia degli elementi dettati nella declaratoria generale (per ciascun livello professionale) sia delle caratteristiche complementari e, poi, nella disamina dei due livelli in
oggetto (livello F e livello E) -comparati con le mansioni descritte nel ricorso introduttivo del giudizio -ha ritenuto che l’attore espletasse attività manuali e/o generiche di cui al livello di appartenenza (escludendo il disimpegno di mansioni operative tecniche, proprie del livello superiore) con utilizzo di apparecchiature di uso semplice (mancando, sempre nel ricorso introduttivo del giudizio, una configurazione di complessità dello strumento, il muletto, utilizzato).
Ulteriori censure contenute nel motivo adombrano, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e, pertanto, si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso apprezzamento (peraltro parziale e atomistico) dei dati di fatto, il che non è consentito in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, nonché in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME