Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8068 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22633-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOMENOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 309/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 2178/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Oggetto
R.G.N. 22633/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 09/01/2025
CC
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta, nei limiti della prescrizione, la domanda di NOME COGNOME, inquadrato come collaboratore di esercizio – parametro retributivo 129 area professionale 3 c.c.n.l. autoferrotranvieri 27.11.2000, intesa all’accertamento del diritto all’inquadramento come operatore di esercizio ( parametro 140) ed alla condanna della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze retributive oltre che al versamento dei corrispondenti trattamenti previdenziali e contributivi, come rivendicato in ragione delle mansioni di polizia amministrativa espletate nel periodo dedotto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri, confermato dall’art. 4 del successivo Accordo Nazionale del 18.11.2004; richiamato il sistema di classificazione del personale, ricordato che il COGNOME si collocava nell’ambito dell’Area operativa di esercizio -esercizio automobilistico, filoviario e tranviario, ha osservato che il parametro 140 rivendicato richiedeva quale elemento indefettibile e caratterizzante lo svolgimento di mansioni di guida degli autobus per il trasporto di persone ( per la quale è richiesta abilitazione e patente di guida D), mansione indicata come prevalente; sostiene quindi che al fine del riconoscimento del parametro 140 si ri chiedeva l’intercambiabilità con le
mansioni di guida dell ‘attività di riscossione incassi e polizia amministrativa, prevista quest’ultima solo <> , quale mansione svolta in <> delle quali il lavoratore non aveva mai dedotto e allegato il possesso. Contesta inoltre che i compiti di verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L R. Puglia 18/2002 e riscossione degli incassi, fossero qualificabili come compiti di polizia amministrative, espressione quest’ultima che assume concernere un più ampio spettro di misure preventive e repressive volte complessivamente alla tutela di tutti i beni aziendali, mobili e immobili, alla sorveglianza del personale di servizio e alla osservanza di leggi e regolamenti che disciplinano i trasporti extraurbani .
2. Il motivo è infondato.
2.1. Si premette che la declaratoria corrispondente al formale in quadramento attribuito al COGNOME dalla società, vale a dire collaboratore di esercizio, parametro retributivo 129, Area professionale 3^ c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE 27.11.2020, per quel che qui rileva, fa riferimento ai <>.
2.2. La declaratoria corrispondente alla qualifica di Operatore di esercizio (140 ) rivendicata dall’odierno controricorrente, per quel che qui rileva, fa riferimento ai <>.
2.3. In fatto non è contestata la attività espletata dal lavoratore, consistente, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, in compiti, esercitati su vari autobus, di verifica di titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002, e riscossione degli incassi,.
2.4. Ciò posto l’inquadramento attribuito dalla società al COGNOME, di collaboratore di esercizio, parametro retributivo 129, Area professionale 3^ c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE 27.11.2000 effettivamente non risulta adeguato rispetto alle mansioni effettivamente svolte in considerazione del fatto che :
il contenuto oggettivo dei compiti indicati nella declaratoria contrattuale di formale inquadramento non è interamente sovrapponibile a quelli accertati come svolti dal lavoratore, in quanto da quelli contemplati dalle parti collettive esula la attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative, pacificamente svolta dal lavoratore; b) è la
medesima declaratoria che prevede quale attività principale del collaboratore di esercizio, quella di guida di mezzi di trasporto di persone con patente B, assegnando un dichiarato rilievo residuale ed accessorio agli ulteriori compiti che sono effettuati dal collaboratore solo in via eventuale ‘ove richiesto’, compiti rappresentati, per quel che qui rileva, dalla vendita e verifica dei titoli di viaggio e di informazione e supporto alla clientela e versamento di incassi.
2.5. Per espressa previsione contrattuale quindi all’ambito delle mansioni svolte dal collaboratore di esercizio è estranea la attività connessa alla contestazione e applicazione di sanzioni amministrative. Diversamente, la declaratoria corrispondente all’inquadramento di operatore di esercizio, rivendicato dal COGNOME comprende anche le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, dichiaratamente qualificate come alternative alla attività di guida per i mezzi di trasporto persone. A riguardo devesi evidenziare che, a differenza di quanto opina parte ricorrente,la attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 l. r. n. 18/2002 (recante il Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) si configura quale tipica attività di polizia amministrativa attenendo alla verifica e repressione di violazioni connesse a condotte che in quanto attinenti ad interessi della collettività in generale con profili di rilievo pubblicistico risultano regolate a livello amministrativo. A opposte conclusioni non è dato pervenire sulla base di risalente precedente di questa Corte costituito da Cass. n. 9818/2008, venendo in rilievo in quel giudizio una mera questione di interpretazione delle norme del contratto collettivo in tema di classificazione del personale, questione definita dal giudice di
legittimità nell’ambito dei limiti del sindacato consentito alla Suprema Corte in tema di interpretazione della clausole negoziale in epoca antecedente alla modifica dal d. lgs. n. 40 del 2006, che, come noto, ha parificato la denuncia, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sollecitando, in sede di legittimità, ‘l’interpretazione delle clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione.
2.6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025