Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8111-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, DI COGNOME SALVATORE;
– intimati –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistenti con procura –
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 3730/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 2304/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME ed altri lavoratori al l’inquadramento nel 3° livello Area spazzamento del c.c.n.l. applicabile e condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive.
La Corte di merito ha ritenuto che l’elemento che alla stregua della declaratoria contrattuale differenziava il livello 2° della medesima Area – corrispondente a quello di formale inquadramento dei lavoratori – e il livello 3° dagli stessi rivendicato, era rappresentato dal fatto che quest’ultimo implicava l’utilizzo di mezzi caratterizzati da ulteriori funzionalità rispetto alla mera guida -presente anche del 2° livellorichiedendosi una preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro acquisibile anche mediante esperienza pratica; le macchine in questione erano costituite da spazzatrici, innaffiatrici, compattatori e mezzi aventi analoghe caratteristiche; in questa prospettiva ha escluso, in contrasto con la prospettazione della società, rilievo dirimente al fatto che il mezzo guidato fosse costituito o meno da un automezzo di compattazione, caratteristica non rinvenibile nei mezzi utilizzati dagli odierni intimati.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del contratto collettivo per omessa contraddittoria ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili; deduce, inoltre, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; errata interpretazione e/o mancata valutazione degli elementi di fatto dedotti a sostegno della domanda. Critica la interpretazione delle norme collettive alla base della decisione impugnata in quanto fondata sulla mancata previsione all’interno del c.c.n.l., nell’ambito dei mezzi in dotazione ai lavoratori, di una differenziazione tra i cd. compattatori e i cd. costipatori e sulla mancata indicazione ‘circa il rapporto di compressione del rifiuto superiore a 3:1 nell’ambito dei mezzi, ovvero con riferimento ad alcun rapporto di compressione’; ascrive al giudice di appello di non avere tenuto in considerazione sia la documentazione prodotta sia gli esiti dell’istruttoria alla stregua dei quali, nell’ambito dell’Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, non risultavano utilizzati mezzi di compattazione, per la cui conduzione era previsto non solo il possesso della patente C) ma altresì anche la ‘carta di qualificazione del conducente’; l’attività concretamente espletata era svolta da operai comuni, quali i lavoratori in questione, con l’ausilio di mezzi di piccola portata, definiti cd. costipatori per la raccolta dei rifiuti, circostanza emersa nel corso della istruttoria ed ignorata dal giudice di merito. Assume, in sintesi, che l’inquadramento
rivendicato richiedeva, rispetto alle mansioni attribuite, un quid pluris costituito dalla maggiore complessità del mezzo utilizzato.
2. Il motivo deve essere respinto.
2.1. La ricorrente non ha prodotto il contratto collettivo su cui esso si fonda, non ha indicato la relativa collocazione nell’ambito dei fascicoli del giudizio di merito né ha riportato in ricorso il relativo contenuto, come prescritto al fine della valida denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo (Cass., n. 18422/2023, Cass. n. 29521/2021). La violazione dell’obbligo di deposito del testo integrale del contratto collettivo è sanzionata con l’improcedibilità de l motivo (Cass. n. 6255/2019, Cass. n. 4350/2015). L’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa,
impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione su di esso (Cass. n. 21366/2010, Cass. n. 27876/2009, Cass. n. 15495/2009).
2.3. Nel merito il motivo è comunque infondato, dovendo condividersi l’approdo ermeneutico della Corte distrettuale, coerente con la piana lettura delle declaratorie di riferimento operata in piena aderenza al dato testuale della norma collettiva. Alla stregua della declaratorie corrispondenti al formale livello di inquadramento degli odierni intimati ( 2° livello) ed a quello rivendicato (3° livello), quali trascritte in sentenza (sentenza, pag. 3), l’elemento discretivo fra l’uno e l’altro non è rappresentato, come sostiene RAGIONE_SOCIALE, dalla utilizzazione di mezzi con particolari caratteristiche e complessità, tantomeno di mezzi per la cui guida si richiede il possesso della patente C); invero, ciò che contraddistingue l’uno e l’altro livello è il diver so grado di qualificazione dell’attività espletata; secondo la declaratoria contrattuale corrispondente al 2° livello, tale attività ha carattere elementare e richiede conoscenze generiche del processo lavorativo <>; l’attività corrispondente al 3° livello, secondo la relativa declaratoria contrattuale, risulta più complessa in quanto implica l’adibizione <> e preparazione professionale supportate da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro ed autonomia operativa l imitata all’esecuzione del proprio lavoro.
2.4. Il riferimento in entrambe le declaratorie all’utilizzo di mezzi implicanti il possesso della patente di Categoria ‘B’
esclude poi che, come viceversa opina parte ricorrente, la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro richiesta per il 3° livello possa esprimersi solo nella guida di mezzi cd. compattatori.
2.5. Quanto alle censure fondate sulle emergenze istruttorie ed in particolare sul rinvio alle ‘relazioni allegate al fascicolo di parte’ le stesse sono inammissibili per la dirimente considerazione che non risultano evocate nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. .
Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2024
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME