Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15967-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 682/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15/11/2019 R.G.N. 887/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 15967/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 682/2019 della Corte d’appello di Salerno che, in accoglimento del gravame di NOME COGNOME, ha disposto la sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti del Comune di residenza negli anni 2009, 2010 e 2011.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, degli artt. 1,2,3,4 della legge n. 352/1978 e dell’art. 44 -bis del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.
NOME COGNOME, premesso di aver lavorato negli anni 2009, 2010 e 2011 per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di essere stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli a seguito della riqualificazione dell’attività della RAGIONE_SOCIALE come industriale, aveva chiesto la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla reiscrizione; il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte ha riformato la decisione, affermando che, come già statuito nel proprio precedente, sentenza n. 674/2018 relativa alla causa intrapresa da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non si applica la retroattività della classificazione ex art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, che è prevista per i casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, posto che, nella specie, il datore non aveva fornito dichiarazioni inesatte nella fase di apertura della posizione previdenziale, di tal chè la modifica dell’inquadramento era
legittima ma operava ex nunc , ossia dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.
Secondo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, i Giudici territoriali hanno erroneamente ritenuto che la variazione d ‘ inquadramento previdenziale non avesse carattere retroattivo, nonostante l’inquadramento iniziale fosse avvenuto sulla base di omessa comunicazione di circostanze in ordine alle quali sussisteva obbligo d ‘ informazione.
La doglianza, concernente esclusivamente il profilo attinente alla decorrenza, è infondata.
Questa Corte si è già pronunciata sulla questione, oggi posta all ‘ attenzione, con la sentenza n. 33187/2021 che ha respinto identico motivo di censura dell’Istituto avverso la sentenza n. 674/2018 della Corte salernitana sopra menzionata, a definizione del contenzioso instaurato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
In quella sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva denunciato l’errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel negare l’effetto retroattivo dell’inquadramento nel settore industriale, a fronte dell’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostanze attinenti al mutamento dell’attività RAGIONE_SOCIALEle, in origine RAGIONE_SOCIALE; tale circostanza avrebbe dovuto condurre all’applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, secondo il quale l’effetto retroattivo del nuovo inquadramento si determina anche laddove non siano state comunicate talune circostanze che si aveva l’obbligo di comunicare e non solo laddove siano state comunicate circostanze inesatte.
Richiamando il precedente di cui a Cass. n. 5541/2021, questa Corte ha ricordato che, in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 8, cit., è «ormai consolidato il principio secondo il quale la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di
lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività, ma disomogenee nella classificazione (Cass. S.U. n. 16875 del 12/08/2005). La norma impone, invece, la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell’attività un comportamento del datore di lavoro positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l’inoltro di dichiarazioni inesatte. La condotta ivi prevista è affatto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell’attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell’ordinamento nel d.l. n. 352 del 1978, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 467 del 1978, che prevede l’obbligo dell’impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all’attività imprenditoriale svolta e la sanzione per la relativa violazione, ma non determina la retrodatazione dell’inquadramento (Cassazione n. 14258/2019). Tale decisione, in particolare, ha dato ulteriore continuità all’orientamento assunto da questa Corte negli arresti n. 4521 del 1/03/2006 e nei più recenti n. 27347 del 2017; nn. 3459 e 3460 del 2018, in consapevole dissenso dalla diversa tesi sposata, da ultimo, da Cass. n. 8558 del 11/04/2014. La prima soluzione deve infatti essere preferita, in quanto è coerente con la natura eccettiva della deroga all’operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque,
non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale, dall’art. 14 preleggi; essa, inoltre, privilegia le esigenze di certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto ed anche sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. Tale orientamento si è oramai affermato e poggia su considerazioni di carattere sistematico che resistono alle critiche formulate dal ricorrente; tali critiche risultano, invece, improntate, per un verso, a considerazioni di carattere generale quali quelle che evidenziano la conoscenza degli eventi relativi al rapporto di lavoro solo in capo al datore di lavoro e non da parte degli Enti, ovvero alla mera considerazione dei diversi obblighi di comunicazione imposti dalle norme citate, diverse da quella relativa alla decorrenza dei nuovi inquadramenti. Si tratta di osservazioni che non incidono sulla ratio della scelta legislativa sottesa alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, ed alla specificità del bilanciamento operato dalla stessa disposizione tra interesse pubblico alla retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento ed interesse dell’impresa a non essere soggetta ad obbligazioni per periodi ormai trascorsi».
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Alla decisione non consegue statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo controparte rimasta intimata.
Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 novembre
2025.
La Presidente NOME COGNOME