Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14787 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 14787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1413/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE GLI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE SUL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede legale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente al ricorso successivo -nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-resistente con procura al ricorso successivo-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 750/2016 pubblicata il 27/10/2016 N.R.G. 1250/2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 1413/17
Rilevato che:
Con sentenza del 27.10.2016 n. 750, la Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente l’appello della società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Forlì che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima avverso il verbale di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE n. 501 del 12.2.2009 con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a un nuovo inquadramento dell’attività esercitata dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed aveva contestato la violazione dell’art. 1 della legge n. 389/89, in relazione alla determi nazione dell’imponibile contributivo. In particolare, con il predetto verbale, gli Ispettori verbalizzanti contestavano che, ai fini della determinazione degli imponibili contributivi dell’assicurazione obbligatoria, la società opponente applicasse il CCNL RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in luogo del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 1 legge 389 cit. L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pertanto, alla luce del predetto verbale di accertamento, procedeva all’addebito dei contributi omessi per il periodo dall’1.1.200 4 al 31.12.2008.
Il tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, riteneva che il profilo dell’attività svolta dalla società fosse esattamente contenuto nell’ambito del CCNL nettezza RAGIONE_SOCIALE, perché pure se consistente materialmente in attività di trasporto, in realtà aveva ad oggetto rifiuti e dunque era connesso al più ampio perimetro del loro smaltimento.
La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, riteneva illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE n. 501 del 12.2.2009, per il periodo successivo al 1.1.2007, in quanto il CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2009 (con effetto
dall’1.1.2007) restringeva l’oggetto dell’attività alla sola categoria dei rifiuti urbani, rispetto al CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2004 che individuava i propri destinatari negli addetti al servizio di igiene ambientale, senza ulteriore specificazione, quindi, ricomprendendo anche l’attività dell’odierna società che s’interessava, negli anni di riferimento, di rifiuti speciali: pertanto, il minimale contributivo da applicare alla società, non poteva essere parametrato sulla base del CCNL RAGIONE_SOCIALE Ur bana a partire dall’1.1.2007, in quanto l’attività della società non era ricompresa nel relativo perimetro contrattuale. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrono separatamente per cassazione sulla base ciascuno di un motivo, in particolare, quello dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è illustrato da memoria , mentre la società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con distinti controricorsi.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso (che definiremo principale, in quanto consegnato per primo per la notifica e, precisamente, il 30.12.2016), l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 del DL n. 338/89, convertito con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7.12.2009 (con efficacia dall’1.1.2007) non fosse applicabile all’attività svolta dal la società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In buona sostanza, secondo l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rilevato che la contrattazione collettiva del 2009 riguardava in via immediata e diretta i lavoratori di imprese che provvedono alla gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre l’attività svolta dalla società era la rac colta e depurazione di acque di scarico e servizi di disinfezione e disinfestazione, con carattere meramente strumentale dell’attività di trasporto, e che quindi l’attività della predetta società non rientrava espressamente e direttamente né nel contratto collettivo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 2009
né tantomeno nel contratto collettivo nazionale che disciplina l’attività generica di trasporto di merci, la Corte del merito si sarebbe dovuta interrogare su quale fosse l’attività disciplinata dai due contratti collett ivi citati e solo dopo aver compiuto un’attività di verifica in concreto, che nella specie era del tutto mancata, avrebbe poi potuto giungere al risultato di applicare l’uno o l’altro contratto (secondo quella che fosse stata ritenuta l’attività più simila re), anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1 del DL n. 338/89.
Con il motivo di ricorso (che definiremo incidentale, in quanto consegnato per secondo per la notifica e, precisamente, il 3.1.2017), l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 del DL n. 338/89, convertito con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, pur avendo accertato che l’attività di trasporto realizzata dalla società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse meramente strumentale a quella di raccolta e depurazione acque di scarico e servizi di disinfezione e disinfestazione (cfr. p. 13 della sentenza impugnata), tuttavia aveva dichiarato illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento n. 501 del 12.2.2009, per il periodo successivo al 1.1.2007, in ragione della restrizione operata dal CCNL 2009 alla sola categoria dei rifiuti urbani (cfr. p. 14 della sentenza impugnata).
Il primo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché simili, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza (in termini) di questa Corte, ‘Ai fini dell’individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto
collettivo, legittimamente l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre l’esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell’individuare l’imponibile contributivo, aveva ritenuto applicabile non il c.c.n.l. del 2009 per í dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – sul presupposto che quest’ultimo, facendo riferimento alla “gestione integrata dei servizi urbani”, non contemplasse il trattamento dei rifiuti non urbani -, ma il c.c.n.l. trasporto merci, benché fosse stato accertato lo svolgimento, da parte dell’impresa, di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria all’attività di s maltimento)’ (Cass. n. 17107/22) .
Nella specie, è mancata, da parte della Corte del merito, l’attività di individuazione della similarità dell’attività svolta (cfr. Cass. n. 26601/14), avendo ritenuto senza spiegazione alcuna che l’attività di trasporto rifiuti non urbani finalizzata allo smaltimento era più simile all’attività di trasporto generico di merci, piuttosto che all’attività di trasporto di rifiuti urbani . Ove, infatti, per uno specifico settore, non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre l’esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (fra tante, Cass. n. 26266 del 2020, 22357 dei 2019, 11650 del 2018). La Corte territoriale erroneamente ha ravvisato la similarità con l’attività di trasporto di derrate alimentari o detersivi, benché fosse incontroverso lo svolgimento di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria rispetto alle attività
ulteriori di auto-spurgo, stasatura, smaltimento rifiuti e pulizia serbatoi e loro smaltimento, e non il contrario.
In conclusione, per non essersi conformata agli esposti principi la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento anche per il periodo successivo al primo gennaio 2007.
Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a verbale di accertamento n. 501 del 12.2.2009 anche per il periodo successivo al primo gennaio 2007.
Spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.3.23.