Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME (dipendente del RAGIONE_SOCIALE ed inquadrato nella categoria C3 del CCNL del Comparto), volto ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella IX qualifica funzionale dal 31.12.1990 in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 344/1990, nonché la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive dal 31.12.1990 al 21.6.2004, data di conseguimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica C3.
Il COGNOME aveva dedotto di essere stato inquadrato nella VIII qualifica funzionale dal 19.2.1990, in forza del D.M. del 7.11.1990, e che pertanto precedeva in ruolo il collega NOME COGNOME (cessato dal servizio per dimissioni nel 1985 e riammesso in data 1.4.1993 con decreto direttoriale del 10.3.2000), inquadrato nella IX qualifica funzionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 344/1990 a decorrere dal 1.4.1993; aveva dunque evidenziato di avere preceduto in ruolo il COGNOME.
La Corte territoriale ha evidenziato che l’art. 7 del d.l. n. 344/1990 è applicabile a due categorie di dipendenti: quelli assunti in esito a concorso per carriere direttive bandito prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/1980, e quelli che precedano i primi nel medesimo ruolo organico.
Non ha ritenuto pacifica né provata la circostanza che il COGNOME precedeva in ruolo il COGNOME, beneficiario RAGIONE_SOCIALEa progressione di qualifica in quanto appartenente alla prima RAGIONE_SOCIALEe due categorie; ha sul punto rilevato che il RAGIONE_SOCIALE, non costituito nel giudizio di primo grado, nel giudizio di appello aveva espressamente contestato tale circostanza ed aveva evidenziato che all’epoca RAGIONE_SOCIALEa riammissione in servizio del COGNOME (1.4.1993), questi apparteneva al ruolo
RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Centrale, mentre il COGNOME apparteneva al ruolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di appello ha rimarcato che il COGNOME nulla aveva mai allegato né provato in ordine alla data a partire dalla quale avrebbe preceduto in ruolo il COGNOME, ma si era limitato a produrre una sola pagina di estratto di ruolo nella quale compariva solo il nome del COGNOME; ha inoltre aggiunto che il ‘ruolo unico’ del RAGIONE_SOCIALE era entrato in vigore solo con il D.M. 1.4.2000 e che il COGNOME, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 344/1990, non precedeva il COGNOME (il quale, essendo cessato dal servizio per dimissioni, e riammesso in data 1.4.1993, non risultava inserito in alcun ruolo).
Ciò premesso, ha ritenuto che le previsioni riguardanti la seconda categoria di dipendenti indicati nell’art. 7 del d.l. n. 344/1990 siano applicabili solo a chi si fosse trovato a precedere in ruolo gli appartenenti alla prima categoria di dipendenti al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.l. n. 344/1990; ha inoltre precisato che il passaggio alla IX qualifica funzionale riguarda tutti coloro che erano stati assunti in esito a concorso per carriere direttive bandito prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/1980, nonché tutti coloro che li precedevano in ruolo al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.l. n. 344/1990.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 344/90 conv. dalla legge n. 21/1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 del DPR n. 3/1957, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere confuso l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riammissione in servizio ex art. 132 del DPR n. 3 del 1957 con quello RAGIONE_SOCIALEa mobilità del personale pubblico; deduce la mancanza di una previsione che limiti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma al momento RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore e richiama sul punto la sentenza
RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 258/1995, evidenziando che quello RAGIONE_SOCIALEa riammissione in servizio è l’unico caso in cui l’art. 7 trova attuazione successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 344/1990, sempre una sola volta (al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione: alla data di entrata in vigore del decreto legge per i presenti in servizio, o alla data successiva di una riammissione in servizio).
Lamenta che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. 344/1990 applicata dalla Corte territoriale contraddice il fine perequativo RAGIONE_SOCIALEa norma.
Evidenzia che per il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 del DPR n. 3 del 1957 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 21/1991, il riammesso viene collocato nell’ultima posizione RAGIONE_SOCIALEa VIII qualifica, alla quale apparteneva alla data RAGIONE_SOCIALEe dimissioni, mentre nel momento in cui al medesimo viene applicata la promozione di cui all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 21/1991 deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa perequazione del personale che lo precede in ruolo, prevista dal secondo comma di tale disposizione.
Aggiunge che la precedenza in ruolo del COGNOME risulta provata, atteso che alla data RAGIONE_SOCIALEa riammissione del COGNOME, la sua anzianità nella VIII qualifica riparte da zero, mentre il COGNOME, in servizio nella VIII dal 19.2.1990, aveva un’anzianità di servizio di tre anni e un mese; contesta inoltre che il COGNOME ed il COGNOME appartenessero a ruoli diversi, rimarcando che il ruolo del personale RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE a cui appartenevano sia il COGNOME che il COGNOME era già unito all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.M. 1.4.2000.
Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Si duole RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese anche nel giudizio di primo grado, evidenziando che in quella sede il RAGIONE_SOCIALE era rimasto contumace.
Il primo motivo è infondato, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n. 8827/2017), cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.
Il d.l. n. 344 del 1990, art. 7 conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, aveva previsto che il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge
11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precedeva in ruolo, fosse inquadrato nella IX qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.
L’intervento era stato determinato dall’intento di evitare sperequazioni, dovute ai tempi tecnici di espletamento dei concorsi, tra i vincitori degli stessi ed i soggetti che alla stessa data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata, che erano stati inquadrati in base alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale (istituita dal D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2 conv. in L. 24 marzo 1986, n. 78).
La stessa norma si è poi preoccupata di evitare che i suddetti vincitori di concorso “scavalcassero” con il suddetto inquadramento coloro che li precedevano nel ruolo, attribuendolo anche a questi ultimi con un procedimento che è stato denominato “trascinamento”.
Ciò in base alla considerazione che nella normalità dei casi tali soggetti, pur non avendo vinto i concorsi, erano comunque in possesso di titoli che determinavano la loro precedenza nel ruolo del soggetto “trascinante”, titoli che altrimenti sarebbero stati vanificati. Quindi il meccanismo individuato legislativamente prevedeva che il dipendente “trascinante” ottenesse l’inquadramento nella IX qualifica funzionale (con effetto secondo la previsione normativa dal 31.12.1990) e che tale qualifica venisse attribuita contestualmente ai dipendenti “trascinati” in quanto anteposti alla stessa data nel ruolo.
Pertanto, la disposizione ha avuto la funzione di definire una situazione particolare e limitata nel tempo, determinata dall’immissione in ruolo dei vincitori dei suddetti concorsi, penalizzati nell’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa neo-istituita IX qualifica funzionale dai tempi tecnici di espletamento dei concorsi stessi (v. in tal senso, Cass. n. 9948 del 2014).
La situazione che la legge ha inteso regolare era dunque del tutto transitoria e limitata nel tempo, riguardando i vincitori di concorsi banditi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312 del 1980 e i dipendenti che precedevano in ruolo i
predetti vincitori, che da questi si sarebbero visti scavalcati per effetto del miglior inquadramento conseguito a seguito del concorso.
Per tale categoria il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa IX qualifica è avvenuto in forza del d.l. 344/90, conv, dalla legge n. 21/91, con decorrenza dal 31.12.90.
5. A fronte del contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Cass. n. 9948/2014 ne aveva supposto il carattere non transitorio, con conseguente possibilità che tale norma potesse regolare fattispecie ricadenti in un arco temporale successivo alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, e per tale ragione ne aveva ritenuto la tacita abrogazione per incompatibilità, mentre Cass. n. 7815/2014 ne aveva sostenuto la natura di norma speciale, diretta a disciplinare una situazione transitoria e limitata nel tempo, in quanto diretta ad interessare, da un lato, i vincitori di concorsi per la IX qualifica funzionale banditi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/80, dall’altro, quei dipendenti che precedevano in ruolo la posizione di questi vincitori), Cass. n. 8827/2017 ha rilevato che secondo la previsione testuale RAGIONE_SOCIALEa norma, per tale ultima categoria di dipendenti l’inquadramento nella IX qualifica, per effetto di mero automatismo, prendeva effetto dal 31.12.90 e ha pertanto ritenuto che le situazioni interessate dal c.d. trascinamento non potevano che essere quelle definite, ossia maturate e concluse, prima di tale data.
Si è infatti sottolineato che il d.l. n. 334/90 si proponeva di sanare le situazioni anteriori al 31.12.90 e che non poteva essere applicato, con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive; è stato in particolare evidenziato che la specialità RAGIONE_SOCIALEa previsione, lungi dal costituire mero argine alla pretesa abrogazione per incompatibilità, costituisce essa stessa impedimento a qualsivoglia sua applicazione a fatti e vicende estranei alla sua originaria limitata sfera di applicazione (quella delineata nel predetto art. 7).
6. La fattispecie esaminata dalla richiamata pronuncia n. 8827/2017 è analoga a quella dedotta nel presente giudizio, riguardando sempre una vicenda nella un dipendente del RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione datrice di lavoro e, premesso di essere stato assunto
a seguito di concorso pubblico con inquadramento nella VIII qualifica funzionale, aveva sostenuto di avere titolo all’inquadramento nella IX qualifica con effetto dal 31.12.1990, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1991, n. 21, poiché la sua posizione in ruolo precedeva quella del collega NOME COGNOME, vincitore di concorso bandito prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/80, dimessosi nel 1985, riammesso in ruolo in applicazione del DPR n. 3/57, art. 132 ed inquadrato nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1.4.1993, per effetto di un provvedimento adottato il 21 marzo 2000.
Nella richiamata pronuncia si è escluso che tale vicenda potesse integrare i presupposti del “trascinamento” nei termini invocati dal ricorrente, trattandosi di fattispecie che da collocrea al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘alveo temporale di operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale; si è infatti evidenziato che la riammissione in servizio del COGNOME con provvedimento del marzo 2000 e con effetto retroattivo dal 1.4.1993 non consente alcun effetto estensivo RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma oltre i casi che questa ha inteso regolare.
Si è, in particolare, ritenuto che il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nella IX qualifica funzionale poteva essere attribuito al dipendente riammesso in ruolo che ne avesse i requisiti, ma non a coloro che lo precedevano in ruolo per il semplice motivo legato alla riammissione (in tal senso si è espresso anche il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE con le sentenze nn. 5848 e 5849 del 2000).
7. È stato dunque affermato il seguente principio di diritto: ‘ L’art. 7 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1990, n. 21 ha inteso perequare i dipendenti che alla data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base alla legge 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal giorno 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale, e coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente alla data del 13 luglio 1980. La norma ha poi previsto l’estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31.12.90. La norma speciale ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate
anteriormente al 31.12.90 e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive ‘ .
La sentenza impugnata, secondo cui per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1990, n. 21, passano alla IX qualifica funzionale tutti coloro che sono stati assunti in esito a concorso per carriere direttive bandito prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/1980, nonché tutti coloro che li precedono in ruolo al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vig ore del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1990, n. 21, è dunque conforme a tale principio.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto difetta di autosufficienza.
Infatti, il motivo non riproduce né localizza la sentenza di primo grado, da cui dovrebbe desumersi la contumacia del RAGIONE_SOCIALE nel suddetto grado di giudizio.
Deve in proposito rammentarsi che l’onere RAGIONE_SOCIALEa parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALEe censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
Va comunque evidenziato che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, poiché gli oneri RAGIONE_SOCIALEa lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. (Sez. 1 – , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020).
Ciò premesso, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe parti per le spese di giudizio, la denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c., in sede di legittimità
trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte integralmente vittoriosa ( ex multis : Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
12 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.2.2024.