Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1213 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1213 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17627-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all ‘Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 2089/2021 del Tribunale di Roma, depositato il 18/05/2021 R.G.N. 12309/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto
Lavoro pubblico inquadramento autista soccorritore CRI
R.G.N. 17627/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 07/12/2023
CC
Rilevato che :
Il Tribunale di Roma, adito in sede di ricorso ex art. 98, comma 2, l. fall., ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME allo stato passivo di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa;
per quel che qui rileva, il Tribunale, premesso che il COGNOME aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della liquidazione dell’ente per differenze retributive maturate per l’asserito svolgimento di mansioni superiori, ha ritenuto infondata la pretesa -invero respingendo la sussistenza del diritto al superiore inquadramento rivendicato -sul rilievo che, come sostenuto dallo stesso lavoratore, sin dalla prima assunzione a tempo determinato e poi anche a seguito di stabilizzazione del rapporto giudizialmente riconosciuta, aveva sempre svolto mansioni di autista soccorritore, che prevedevano non solo la guida e il controllo di funzionalità del veicolo ma anche mansioni sanitarie di primo soccorso e connesse operazioni amministrative, attività che, per come desumibile anche dalla sentenza di questa Corte n. 20915 del 5 agosto 2019, rientrano nell’ambito del supporto assicurato al soccorso svolto dagli operatori sanitari e non richiedono il possesso di un’abilità specifica né di titolo di studio e d i specializzazione, peraltro non posseduti dal COGNOME, che aveva prodotto unicamente attestati di frequenza di corsi e incontri di formazione svoltesi nell’arco di una o più giornate. Di conseguenza, il lavoratore era stato correttamente inquadrato nell’Area A e le mansioni svolte non erano sussumibili (né automaticamente trasposte dalla contrattazione
integrativa successivamente intervenuta) nell’Area B, e, precisamente nel nuovo profilo di autista soccorritore, parificato a quello dell’assistente o operatore socio -sanitario, integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario, caratterizzato da un più elevato profilo di professionalità rispetto a quello dell’operatore inquadrato nell’Area A ;
propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il lavoratore, mentre l’ Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana non ha svolto l’attività difensiva ;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1. c on l’unico motivo il ricorso il lavoratore deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. integrativo di Croce Rossa Italiana 1998/2001, dell’art. 6 del C.C.N.L. 20062009, dell’art. 12 del contratto integrativo del C.C.N.L. 20062009, sottoscritto il 18 febbraio 2009, dell’art. 36 Cost., per aver ritenuto che le mansioni dell’autista soccorritore, da sempre svolte dal lavoratore, ed implicanti attività ulteriori rispetto alla guida e manutenzione dell’automezzo, pienamente strumentali all’attività di soccorso (supporto al personale sanitario, partecipazione alla valutazione della scena dell’intervento, messa in sicurezza degli infortunati, posizionamento corretto ed adeguato del paziente, liberazione delle vie aeree, mantenimento della temperatura corporea e delle funzioni vitali e defribillazione effettuata a mezzo DAE), rientrassero nella mera attività di supporto senza richiedere il possesso
di attività specifica, osservandosi, per converso, che tale figura rientra pienamente nella figura delineata nell’Area B, che non è di mero supporto ma di inserimento nel processo produttivo tipico dell’attività sanitaria. Nel motivo si precisa che in sede di insinuazione al passivo era stato richiesto unicamente il riconoscimento delle differenze retributive e non già l’inquadramento superiore, e, rispetto all’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall’ente, che la stessa non poteva decorrere prima della stabilizzazione del rapporto, intervenuta a seguito di pronuncia giudiziale nel 2014, a fronte del ricorso proposto al giudice del lavoro di Milano (procedimento dichiarato improcedibile per effetto della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell’ente) nel 2016 ;
il motivo è fondato e va accolto nei sensi segnati dalla presente motivazione;
2.1. in via preliminare, va precisato che ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L 20/12/2022, n. 37331), pronunziata in fattispecie complessivamente sovrapponibile alla presente, nonché al principio di diritto enunciato da Cass. n. 20915 del 2019, cit. Alla motivazione delle citate pronunce si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non essendo stati prospettati argomenti nuovi che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso ;
2.2. al riguardo si osserva, infatti, che la domanda di insinuazione al passivo, per il pagamento di differenze retributive proposta dal lavoratore, secondo quanto emerge dal decreto impugnato e dallo
stesso ricorso per cassazione, veniva formulata sulla base di due differenti presupposti: da un lato l’asserita erroneità dell’inquadramento posto in essere dal datore alla luce della contrattazione collettiva; dall’altro l’allegato svolgimento, in fatto, di mansioni superiori;
2.3. ai fini che qui interessano va quindi innanzi tutto chiarito che le due questioni di cui innanzi sono completamente diverse;
2.4. q uanto alla questione del preteso diritto all’inquadramento in area B, posizione B 1, sulla base del C.C.N.L. 2006/2009 e del conseguente C.C.N.I., con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive, il motivo non può essere accolto.
Con riguardo al periodo anteriore, intercorrente tra la data di assunzione e l’entrata in vigore del C.C.N.I., la censura è apodittica e tautologica, non chiarendo affatto per quali ragioni l’inquadramento originario posto in essere dal datore sarebbe stato erroneo.
Per il periodo successivo all’entrata in vigore della contrattazione collettiva integrativa, invece, la doglianza è infondata alla luce dell’insegnamento del giudice di legittimità, peraltro richiamato anche dal giudice di merito, da cui questo Collegio non intende discostarsi.
La citata Cass. n. 20915 del 2019, ha, infatti, sul punto affermato che in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l ‘ art. 12 del C.C.N.I. della Croce Rossa Italiana del 20 febbraio 2009 non è viziato da nullità, per violazione dell ‘ art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile ratione temporis ), nella parte in cui descrive i profili professionali socio sanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall ‘ art. 22, comma 1, lett.
a) del contratto nazionale degli enti pubblici non economici 1998 -2001, detta norma non configura una ricollocazione del personale nell ‘ ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali, da valere per le assunzioni e gli inquadramenti successivi all’entrata in vigore del nuovo C.C.N.I..
Escluso, quindi, che la contrattazione integrativa abbia operato la trasposizione di figure professionali da un ‘ area all ‘ altra, si deve ribadire conclusivamente che tutte le doglianze contenute nell’unico motivo articolato, volte a contestare l’erroneità dell’inquadramento, non possono essere accolte;
2.5. il ricorso è, invece, fondato in relazione alla seconda sotto-censura in cui si articola il mezzo: la denunziata erroneità della decisione, rispetto ai parametri normativi innanzi indicati, avuto riguardo al rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, proposta sul presupposto, invece, dello svolgimento – in concreto – di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento;
2.6. s i è già detto che la questione qui all’esame è stata oggetto di scrutinio in Cass. n. 37331 del 2022 cit., nella cui motivazione si è osservato che « in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragion e del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte;
nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare;
ciò, secondo quanto emerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo Croce Rossa 1998/2001;
analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo Croce Rossa 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione;
-il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; -ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico valutativa richiesta dalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabil i solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta;
-proprio l’avere questa S.C. ritenuto il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B (C ass. 20915 del 2019) avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis , doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione»;
2.7. tutto quanto innanzi detto vale anche per la fattispecie qui all’attenzione, ivi compresa, stante l’assunzione del ricorrente in data 23 giugno 2003, la necessità di effettuare il ricordato giudizio trifasico avuto riguardo alla contrattazione collettiva ratione temporis vigente, come sopra richiamata: nello specifico dovendo aversi riguardo, quanto al primo periodo, al C.C.N.L. 2002-2005 (che richiama il C.C.N.L. 19982001), contratto collettivo, rispetto al quale alcuna valutazione ha compiuto il Tribunale, e, per il periodo successivo, al C.C.N.L. 20062009.
Il giudizio trifasico (per le modalità del quale ci si riporta a quanto già innanzi esposto attraverso il richiamo al percorso motivazionale di Cass. Sez. Lav. n. 37331 del 2022, ma anche alla precedente Cass. Sez. L 22/11/2019, n. 30580) dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo
vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte (su tale aspetto si veda infra ), fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001;
2.8. l ‘operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l ‘ equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell ‘ ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell ‘ area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l ‘ assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest ‘ ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della
salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav. 14/11/2019, n. 29624);
2.9. il principio innanzi richiamato ribadisce, quindi, la necessità che il giudice effettui il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che nell’impiego pubblico contrattualizzato è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia , anche a prescindere dall ‘ iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così Cass. Sez. L 16/03/2023, n. 7641; quanto alla conoscibilità d’ufficio dei C.C.N.L. nel pubblico impiego, tra le tantissime, si fa qui rinvio alle massimate Cass. Sez. L 05/03/2019, n. 6394, Cass. Sez. L 16/09/2014, n. 19507);
2.10. sempre in linea generale, in via conclusiva, ritiene altresì il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che -come ha avuto modo più volte di precisare il giudice di legittimità -al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche
qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. L 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. L 23/11/2021, n. 36358);
3. tanto premesso, venendo alla fattispecie concreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. L 05/08/2019, n. 20915) dopo aver precisato – come innanzi già ricordato – che in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l ‘ art. 12 del C.C.N.I. della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell ‘ art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 e non configura una ricollocazione del personale nell ‘ ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali – precisa altresì che con la C.C.N.I. (cfr. punto 6.11.) «è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di atti vità nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche»;
3.1. in senso sostanzialmente unidirezionale il precedente C.C.N.L. 20022005, attraverso il richiamo all’art. 8 del C.C.N.L. 1998-2001, sottoscritto il 14.11.2001, sul piano delle declaratorie prevede che: « nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale;
n ell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell ‘ ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate».
Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di proc edure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente strumentale.
Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo, informatico, socio-sanitario, delle attività tecniche.
Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che – si precisa – non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze.
Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente strumentale (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece –
colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario;
3.2. il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, in quanto, da un lato, non ha colto la distinzione fra domanda di inquadramento superiore e quella di rivendicazione delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni su periori, dall’altro, non ha effettuato il giudizio trifasico di cui innanzi si è detto, verificando, in virtù delle norme dei contratti collettivi ratione temporis vigenti, se effettivamente siano state espletate o meno, in concreto e con la necessaria prevalenza qualitativa e quantitativa, mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento;
4. alla luce di quanto innanzi esposto, il decreto va cassato con rinvio della causa al medesimo Tribunale – cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità – affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal lavoratore, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi sopra richiamati;
4.1. in particolare, procederà il giudice del rinvio ad individuare ed enucleare la contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, in relazione a tutto l’arco temporale che viene in rilievo e ad effettuare la comparazione dei profili professionali, secondo i principi tutti innanzi esposti, al fine di operare – evidenziati i tratti distintivi tra i profili
professionali A, posizione A2, e B, posizione B2, qui in esame – il giudizio di sussunzione delle mansioni in concreto svolte nell’uno o nell’altro .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere