Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23238-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto mansioni
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che li rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 764/2022 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 1366/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello principale dei lavoratori in epigrafe indicati e quello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE ed ha così confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori inquadrati nella 3° area parametro 151 aveva dichiarato il loro diritto ad essere inquadrati nella 2° area professionale, parametro 178 ed aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare le differenze retributive spettanti dal settembre 2008 al deposito del ricorso come quantificate dalla consulenza disposta ed integrate nei confronti dei ricorrenti COGNOME e COGNOME oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate.
1.1. Il giudice di appello, all’esito dell’esame del materiale probatorio, sulla base delle declaratorie professionali di cui al c.c.n.l. di settore del 2000, ha verificato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del parametro superiore rivendicato dai lavoratori e del pari ha accertato che il parametro 178 nell’ambito della seconda area, riconosciuto dal Tribunale, era rispondente all’attività sv olta consistente anche nel controllo dell’attività degli operatori di esercizio
monitorando le vetture e il rispetto di orari e frequenze a garanzia di un servizio efficiente.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi. I lavoratori hanno resistito con tempestivo controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 secondo comma 2, n.4 c.p.c., in riferimento all’art 360 cpc n. 4 e la conseguente violazione dell’art. 118 disp att. nonché dell’art. 111 Cost. 6 comma.
3.1. Sostiene la società ricorrente che la sentenza impugnata, laddove afferma che con riguardo all’attività svolta dai controricorrenti che ‘ certamente , vi è l’applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità di cui alla 2 area professionale, diversamente opinando dall’appellante RAGIONE_SOCIALE ma non si rinvengono profili superiori a quello 178 assegnato dal Tribunale, non rinvenendosi poteri discrezionali e di coordinamento giacché essi prendono le decisioni tecniche e non di altro tipo, riferendosi ai direttori gerarchici comunque in caso di incidenti gravi. Parimenti sussiste quell’autonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute di cui al profilo 151 però le dichiarazioni dei testi evidenziano altresì quelle competenze specialistiche non rinvenibili nell’area professionale 3 se non in termini esclusivamente solo tecnico
gestionali’ , non chiarisce affatto quale sia stato l’iter logico seguito per pervenire alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive avendo riguardo ad un parametro che ha come elemento distintivo il coordinamento (‘coordinatore della mobilita’) implicante necessariamente un certo tipo di discrezionalità (seppur nell’ambito di una gestione ordinaria) atteso che, nel contempo, aveva accertato che non si rinveniva tale requisito nell’esercizio dell’attività svolta dai lavoratori.
3.2. Rammenta che la nullità colpisce anche le sentenze che, come quella in esame, contengono una motivazione meramente apparente del tutto equiparabile ad una inesistenza poiché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture.
3.3. Sostiene che una volta accertata l’assenza di coordinamento la sentenza richiama risultanze istruttorie che evidenziano effettivamente solo l’autonomia operativa e le competenze specialistiche con le quali i ricorrenti svolgevano le mansioni assegnate e tuttavia, allo stesso tempo, viene riconosciuto un trattamento retributivo, quello relativo alla qualifica del coordinatore della mobilità par. 178, con motivazione talmente laconica ed in sé contraddittoria da dover essere considerata nulla.
Il motivo è infondato.
4.1. Rileva il Collegio che la Corte di appello, diversamente da quanto affermato dalla società ricorrente, ha dato conto delle ragioni per le quali pur negando il diritto al parametro più elevato rivendicato ha poi ritenuto che sussistessero i presupposti per il riconoscimento del parametro retributivo intermedio. A tal proposito ha chiarito che ai fini del riconoscimento del parametro 178 l’attivit à di coordinamento non è necessaria ma è piuttosto alternativa a quella di controllo che invece ha accertato essere stata effettuata. Una volta ravvisati nelle mansioni svolte dagli odierni controricorrenti gli elementi di riferimento di quel parametro, non era necessario verificare l’esistenza di quelli propri del parametro inferiore restandone sostanzialmente assorbito l’esame dall’accoglimento di una soluzione più favorevole . Va ricordato infatti che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica
argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. Cass. n. 12652 del 2020).
4.2. Orbene la Corte territoriale nel procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato ha valutato motivatamente le tre fasi, tra di loro ordinate in successione, consistenti: a) nell’accertamento di fatto dell’attività lavorativa in concreto svolta; b) nell’individuazione delle qualifiche o gradi previsti dalla normativa applicabile nel singolo caso (contratto collettivo ovvero regolamento del personale ad esso equiparabile); c) nel raffronto dei risultati di tali due indagini. 4.3. L’ omessa valutazione da parte del giudice del merito della fase di individuazione dei tratti caratteristici delle qualifiche può integrare la errata applicazione dell’art. 2103 cod. civ.. Tuttavia, l’individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto è demandata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, per vizi di motivazione (come le altre fasi del già menzionato “iter” logico-giuridico dell’inquadramento) ed anche in relazione alla violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della disciplina collettiva applicabile (cfr. Cass. n. 11037 del 2006).
4.4. E tuttavia non è questa la violazione oggi denunciata davanti a questa Corte ed allora per aversi la nullità, per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., denunciata è
necessario che risulti che la sentenza abbia totalmente omesso ovvero abbia predisposto una motivazione talmente carente da non poter essere comprensibile il percorso logico seguito ( Cass. n. 12864 del 2015).
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del CCNL del 27/11/2000 e dell’Accordo preliminare di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri del 2 marzo 2000 nonché dell’art. 2103 c.c. e 1362 c.c. in riferimento all’. art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
5.1. Sostiene la società ricorrente che in evidente violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c., oltre che della normativa di riferimento che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ha omesso di operare il dovuto raffronto tra le mansioni accertate e quelle previste dalla normativa di riferimento. La Corte territoriale si sarebbe sottratta al c.d. percorso trifasico non correttamente osservato. Il Collegio avrebbe dovuto mettere a confronto le mansioni svolte dai lavoratori, così come accertate con il provvedimento impugnato, con quelle previste dalla declaratoria di riferimento di cui al par. 178 e rilevare che le competenze ‘tecnico gestionali’ di cui a l detto parametro ben si differenziano da quelle ‘specialistiche’ accertate e non ricomprese nell’ambito di detto parametro.
5.2. Deduce che, ove tale operazione fosse stata effettuata correttamente, le domande sarebbero state rigettate in quanto per l’attribuzione di un profilo superiore sarebbe stato necessario che vi fossero tutti gli elementi che lo
contraddistinguevano. Ritiene perciò che ai fini del riconoscimento del par. 178 si sarebbe dovuto accertare l’esistenza di 1) competenze tecnico gestionali e non specialistiche; 2) coordinamento 3) discrezionalità (insita nelle competenze gestionali) atteso che la declaratoria del parametro recita: ‘ Lavoratori che in possesso di competenze tecnico gestionali tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito degli indirizzi stabiliti coordinano e/o controllano l’attività di altri lavoratori nonchè collaborano nella verifica dei prodotti e dei servi zi resi dai terzi’. Nel caso di specie invece, sebbene sia stata accertata l’assenza di tutti e tre gli elementi , la Corte ha ugualmente condannato l’ RAGIONE_SOCIALE a pagare le differenze retributive del parametro 178. Le risultanze istruttorie, infatti, avevano dimostrato l’assenza di coordinamento e di discrezionalità, l’esistenza di competenze specialistiche e di autonomia operativa (già posseduta con il par. 151) espressa nell’ambito di competenze specialistiche non rinvenibili nella 3 area. Deduce che, se del caso si sarebbe potuto attribuire al massimo il parametro 170, pure rivendicato e rientrante nell’Area professionale 2 chiesta che ricomprende attività e competenze più specialistiche rispetto alla 3 area e che invece non è stato nemmeno preso in considerazione.
Ritiene il Collegio che, anche a voler trascurare l’ improcedibilità della censura, atteso che la società pur denunciando un vizio di interpretazione del contratto non allega al ricorso il c.c.n.l. né chiarisce dove sarebbe stato
prodotto, così incorrendo nella violazione degli artt. 369 n. 4 e 366 n. 6 c.p.c., essa è comunque infondata. La Corte di merito ha interpretato il parametro 178 in maniera del tutto aderente al suo contenuto testuale, quale viene riportato nel motivo di ricorso, ed ha individuato come alternativi i compiti di coordinamento (non ravvisabili) e quelli di controllo del personale sottoposto invece accertati. Si tratta di accertamento che non incorre nei vizi di interpretazione denunciati essendo del tutto coerente con il tenore testuale della disposizione collettiva che, come detto, pone le due diverse competenze anche come alternative tra loro.
7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che se ne sono dichiarati antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023