Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AVV_NOTAIO COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO – R.G.N. 23884/2017
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– NOME. AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME
ha pronunciato la seguente
Premi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Classificazione
attività ‘
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘
COGNOME.
Ud. 24/10/2023
sul ricorso 23884-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME
COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in INDIRIZZO la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 405/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/04/2017 R.G.N. 1337/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Milano, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha accolto la domanda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e ha dichiarato che «nulla (era dovuto) a titolo di contributi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in base) all’accertamento ispettivo notificato il 12.12.2012»;
a fondamento del decisum , in estrema sintesi, la Corte di appello ha posto il difetto di prova, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dagli ASA, ai fini di un diverso inquadramento e del maggiore premio richiesti;
ha proposto ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con due motivi;
ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE in epigrafe;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso;
a tale riguardo, va osservato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione, rileva la data di consegna del plico all’ufficiale giudiziario e non quella successiva di consegna del plico medesimo all ‘ ufficio postale ; nella fattispecie, la richiesta di notifica all’ ufficiale giudiziario è avvenuta nell’ultimo giorno utile (11. 7 2017) come è validamente documentato e attestato. La rituale costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE supera, poi, ogni altro eccepito vizio di notifica;
nel merito, con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. L’omissione è riferita al fatto che il personale «RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (assistenti socio-assistenziali) non potevano -e non possononormativamente svolgere attività di carattere sanitario per cui non era necessaria alcuna prova specifica al riguardo;
con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione del DM 12.12.2000, norma delegata in forza degli artt. 39,40 e 41 del d.P.R. nr. 1124 del 1965 (T.U. assicurazione infortuni sul lavoro), con riferimento agli artt. 4,5,6 ed alle voci di tariffa «0311-0312», per non avere la Corte di appello correttamente inquadrato il personale ASA RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla corrispondente voce di tariffa («0312») di cui alle tabelle del 12 dicembre 2000;
il Collegio giudica fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo;
il profilo controverso concerne l’inquadramento, ai fini del regime tariffario dei premi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dagli enti che, come la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erogano servizi (anche) attraverso le prestazioni fornite dal personale ASA;
si tratta di una questione già affrontata da questa Corte, sia pure in relazione a strutture gestite da Fondazioni diverse da quella in causa (Cass. nn. 10114 e 10206 del 2022);
i precedenti citati, al cui supporto motivazionale si rinvia, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp.att.cod.proc.civ., hanno ritenuto che l’attività degli «ASA» , nell’ambito dei servizi erogati da strutture come quelle RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, configurasse una lavorazione autonoma, piuttosto che complementare, con applicazione del tasso di tariffa corrispondente alla lavorazione «0312»;
la Corte ha, in particolare, ritenuto che, in relazione al servizio erogato dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fosse configurabile, ai fini del sistema tariffario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, un’attività «complessa», con due attività autonome (quella strettamente sanitaria e quella socio-assistenziale), benché tra loro interagenti, in quanto
ciascuna tesa a realizzare, attraverso cicli di operazioni differenti, l’obiettivo RAGIONE_SOCIALEa struttura, ovvero quello di garantire agli ospiti il duplice servizio sanitario e assistenziale (e non, principalmente, quello sanitario, come nelle strutture ospedaliere o nelle cliniche o RAGIONE_SOCIALE di cura);
16. giudica il Collegio che la raggiunta conclusione vada confermata in questa sede, con le precisazioni che seguono;
17. l’attività degli ASA -come ricostruita nei precedenti giudizi in esito, altresì, agli accertamenti di fatto- è coerente con le fonti normative di riferimento (v. già DPR nr. 761 del 1979, art. 1, co 4, e DM Sanità 10.2.1984, pubblicato sulla G.U. 15.2.1984);
18. ratione temporis , anche in relazione alla fattispecie concreta, vengono in rilievo le tabelle di cui al DM 12 dicembre 2000 e non quelle del DM 27 febbraio 2019 che hanno portato alla ridefinizione di alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all’aggregazione in un’unica voce di tariffa di più lavorazioni esistenti, all’eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attuali e all’istituzione di nuove voci , riferite a lavorazioni che si sono diffuse in epoca recente e che corrispondono a nuove forme produttive o di erogazione dei servizi;
19. ne consegue l’inesattezza RAGIONE_SOCIALEa statuizione de lla Corte di appello, perché non coerente con il sistema applicativo RAGIONE_SOCIALEe tariffe dei premi delineato dal DM 12 dicembre 2000 e con i principi di questa Corte. Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità, alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 ottobre 2023.