Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1894 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1894 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18573-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI RAGIONE_SOCIALE DI BARI NOME COGNOME in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1998/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 949/20016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
R.G.N. 18573/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/12/2024
CC
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che, con sentenza del 6 novembre 2019, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e altri 4 nei confronti dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti dipendenti dell’Università ed appartenenti ai ruoli direttivi ad esaurimento, all’inquadramento, ai sensi dell’art. 16, comma 5, l. n. 808/1977, come interpretato dall’art. 1, comma 11, l. n. 38/1980, nella qualifica di primo dirigente con conseguente ricostruzione economica e giuridica della carriera e condanna dell’Università datrice al pagamento dell e differenze retributive tra la posizione dirigenziale e quella ricoperta dagli istanti; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa non trovando titolo nell’art. 16 l. n. 808/1977 che, nel disporre la ricostruzione di carriera e l’inquadramento del personale universitario non docente nella carriera di appartenenza, ha previsto per il personale delle carriere articolate in più qualifiche l’inquadramento , in base all’anzianità maturata, nelle qualifiche superiori, non contiene elementi né letterali né logici, da cui possa desumersi la volontà del legislatore di derogare allo speciale procedimento selettivo di cui all’art. 22, d.P.R. n. 748/1972, per il conferimento delle qualifiche dirigenziali, salvo che una norma esplicita lo consenta;
che per la cassazione di tale decisione degli originari istanti ricorre la sola Lanave, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Università;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, l. n. 808/1972 e della l. n. 38/1980in relazione all’art. 12 delle preleggi, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata norm a
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del citato art. 16, da leggersi, viceversa, in base al criterio letterale e sistematico, come tale da ammettere un inquadramento automatico nella superiore qualifica dirigenziale;
che il motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere aver la Corte territoriale letto l’art. 16, l. n. 808/1977 in conformità alla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 11, l. n. 38/1980, in base alla quale l’applicabilità del benef icio di cui al citato art. 16, dato dall’inquadramento nella qualifica superiore per gli appartenenti a carriere articolate su due e più qualifiche laddove per l’anzianità maturata la ricostruzione di carriera avesse comportato quell’effetto, è prevista an che per il conferimento dei posti di primo dirigente da operarsi, tuttavia, con le modalità di cui al d.P.R. n. 748/1972 che a quei fini imponeva l’espletamento di una apposita procedura selettiva, modalità poi sostituita, a seguito dell’abrogazione della predetta normativa ad opera del d.lgs. n. 165/2001, dalle previsioni a riguardo dettate dal TUIP, la cui applicazione deve ritenersi obbligatoria dalla sua entrata in vigore, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. n. 18965/2024) secondo cui ‘ In seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma ‘;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
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che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 5 dicembre 2024.
La Presidente
(NOME COGNOME