Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3387 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4931/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME, con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
-controricorrente –
Oggetto: Dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Transito RAGIONE_SOCIALE – Inquadramento – Criteri
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 24/01/2024 CC
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 317/2021 depositata il 09/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 317/2021 del 9 novembre 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato NOME COGNOME, ha accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 201/2019 del Tribunale di Caltanissetta – la quale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE stesso NOME COGNOME, aveva accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellato già dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e transitato al RAGIONE_SOCIALE -ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007.
Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Catania, aveva dedotto di essere stato assunto dal RAGIONE_SOCIALE acquisendo acquisito la qualifica di Agente Scelto (V Qualifica Funzionale, 5 o livello retributivo), e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento, nonostante formale diffida, solo nel 2007, venendo inquadrato con la qualifica di Agente Scelto RAGIONE_SOCIALE -Categoria B -Posizione economica 2.
Aveva quindi lamentato l’erroneità di tale inquadramento in quanto inserito in categoria non corrispondente a quella di provenienza e non
congrua rispetto alle mansioni, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nel livello C5 o, in subordine, C1.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, accertando il diritto di NOME COGNOME COGNOME ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007.
Proposto appello da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha disatteso il gravame, osservando che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento dall’appellato, non potevano trovare applicazione la L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 4/2007 ed il decreto presidenziale del 20 aprile 2007, in quanto adottati due anni dopo l’emanazione del D.M. 5 luglio 2005, il quale aveva previsto che il personale transitato a domanda dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assumesse la qualifica corrispondente all’ordinamento vigente, e cioè quello stabilito dal D.P. Reg. n. 10/2001, il cui art. 13, a propria volta, equiparava le mansioni di cui alla ex 5° qualifica funzionale alle Categorie C5 e C6, in relazione all’anzianità di servizio.
La Corte territoriale, infatti, ha escluso che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione di cui alla L. n. 36/2004 potesse essere avvenuto in una situazione di indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento, affermando che il successivo intervento di cui all’art. 10, comma 9, L.R. 9/ 2006 aveva reso ‘attuale il diritto di transito stesso, ma, in ogni caso, con la qualifica professionale ‘corrispondente all’ordinamento vigente” di cui, appunto, al D.P. Reg. n. 10/2001, con conseguente inquadramento RAGIONE_SOCIALE figura RAGIONE_SOCIALE Guardia Scelta RAGIONE_SOCIALE nei livelli C5 o C6 in dipendenza del titolo di studio e RAGIONE_SOCIALE‘anzianità.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 36/2004; 13, d.P.R.S. n. 10/2001; 10, comma 9, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9/2006; 1, commi 1 e 2, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 4/2007; 36 e 144 d.P.R.S. 20 aprile 2007.
Argomenta parte ricorrente che il diritto del ricorrente al transito nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è venuto a perfezionare solo con il d.P.R.S. 20 aprile 2007, che ha completato la procedura necessaria per attuare il transito stesso.
Conseguentemente, ai fini del corretto inquadramento, dovevano trovare applicazione non le previsioni del D.P. Reg. n. 10/2001, bensì la specifica disciplina dettata, appunto, dal d.P.R.S. 20 aprile 2007, il quale contempla una tabella analitica di equiparazione, dalla quale emerge la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento di NOME COGNOME COGNOME come B2.
Il ricorso è infondato.
Appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata, ex art. 118 disp. att. c.p.c., e nelle quali si è, in sintesi, osservato che:
-la L. n. 36/2004 ha previsto, a ll’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data RAGIONE_SOCIALE propria entrata in vigore, il personale del RAGIONE_SOCIALE poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali – e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione – nei ruoli dei servizi tecnici forestali RAGIONE_SOCIALE regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005);
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento RAGIONE_SOCIALE foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute’ , il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio in RAGIONE_SOCIALE che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttavia facendo salvo ‘lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento’ ;
-al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006 al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna si applicavano l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;
-solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venivano istituiti per il personale non direttivo del RAGIONE_SOCIALE i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inquadramento nelle categorie B o C RAGIONE_SOCIALEe varie qualifiche funzionali ivi previste;
-con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni all’interno RAGIONE_SOCIALEe categorie , fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-tuttavia, poiché sia al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del RAGIONE_SOCIALE e lo stato giuridico ed economico RAGIONE_SOCIALE stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello RAGIONE_SOCIALE – che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna aveva autorizzato, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe vacanze – non potesse che avvenire su lla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale RAGIONE_SOCIALEe qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 ‘non
condiziona il passaggio all’adozione RAGIONE_SOCIALEe tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendent e che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina valevole per gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, previa individuazione del profilo professionale corrispondente’ ;
-conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 , L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce -pag. 2 -che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla Ragioneria centrale).
Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e d a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 , L.R.
n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio.
A tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente al momento del realizzarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il passaggio, escludendo, invece, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 4/2007, in quanto disciplina sopravvenuta.
Per contro, il motivo di ricorso viene ad invocare proprio tale ultima disciplina, ulteriormente argomentando nel senso RAGIONE_SOCIALE non immediata applicazione dei principi di cui alla L. n. 36/2004, giungendo a conclusioni radicalmente difformi a quelle cui questa Corte è ormai pervenuta sulla scorta dei precedenti già citati.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La presenza di orientamenti contrastanti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza dei Tribunali e RAGIONE_SOCIALEe Corti siciliane -evidenziata dalle parti nei rispettivi atti -vale a giustificare la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause
originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 24 gennaio