Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3138 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3138 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 597/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, pro tempore ;
Oggetto: Dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Transito RAGIONE_SOCIALE -Inquadramento – Criteri
R.G.N. 597/2018
Ud. 24/01/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
in persona del legale rappresentante, pro tempore ; entrambi domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 610/2017 depositata il 07/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 610/2017 del 7 luglio 2017, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato NOME COGNOME, ha accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 18/2016 del Tribunale di Agrigento, la quale aveva accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellato già dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e transitato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -ad essere inquadrato nella Categoria D5, con decorrenza dal mese di luglio 2007.
Il ricorrente, nel rivolgersi al giudice del lavoro di Agrigento, aveva dedotto di essere stato assunto dal RAGIONE_SOCIALE nel 1992, di avere acquisito la qualifica di Perito Superiore Geometra (VII Qualifica Funzionale, 7 o bis livello retributivo), e di avere presentato tempestiva domanda di transito nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, comma 7, L. n. 36 del 2004, ottenendo tuttavia il trasferimento, nonostante formale
diffida, solo in data 22 giugno 2007, a causa del colpevole ed inspiegabile ritardo RAGIONE_SOCIALE‘Ente datore di lavoro.
Aveva quindi dedotto che tale ritardo gli aveva precluso la possibilità di ottenere lo stesso inquadramento dei colleghi di pari grado che erano assunti fin dall’inizio nei ruoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che svolgevano le sue stesse mansioni come previsto dalla L.R. n. 4/2007.
Aveva pertanto chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento di Assistente Tecnico del RAGIONE_SOCIALE, categoria D5 a far data dall’8 febbraio 2006 -data in cui con legge RAGIONE_SOCIALE era stata recepita la normativa statale sui trasferimenti – e di Funzionario Direttivo Tecnico Superiore RAGIONE_SOCIALE, categoria D5 a far data dal 2 marzo 2007 con corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive dalla categoria C7 alla categoria D5, e la condanna alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive.
3. Accolta in primo grado la domanda e proposto appello da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale, nel riprodurre, letteralmente, la motivazione adottata in propri precedenti pronunciati in vicende ritenute sovrapponibili a quella esaminata, ha ricostruito il quadro normativo concernente il transito dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ha rilevato che la tabella di corrispondenza approvata con d.P.Reg. RAGIONE_SOCIALE 20 aprile 2007 era stata emanata in conformità alle previsioni RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 4/2007, con la quale il personale non direttivo era stato inquadrato nella categoria B o nella categoria C, a seconda del ruolo di provenienza previsto dalla legge n. 201/1995, ed era stato previsto l’inquadramento in B del personale che, come l’appellato,
rientrava fra i lavoratori indicati dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE richiamata legge del 1995.
La Corte d’appello, poi, ha osservato che NOME COGNOME non aveva spiegato le ragioni per le quali, in relazione alle funzioni svolte, la tabella di corrispondenza dovesse essere disattesa ed ha ulteriormente argomentato che l’appellato aveva fo ndato la propria originaria domanda sull’art. 1, comma 8, RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 4/2007, la quale tuttavia era da ritenersi applicabile al solo personale già inserito nel ruolo del RAGIONE_SOCIALE;
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo ricorre ora COGNOME COGNOME NOME.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 7, L. n. 36/2004; 10, comma 9, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9/2006; 3 e 5, D.M. 5.07.2005.
Argomenta, in particolare, il ricorso che, avendo il ricorrente presentato regolare e tempestiva domanda di trasferimento – quasi due anni prima rispetto alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. R. n. 4/2007 e del D.P. RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2007 – sarebbe stato obbligo del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE operare immediatamente l’equiparazione tra le qualifiche
possedute dal personale proveniente dal RAGIONE_SOCIALE e quelle del personale del RAGIONE_SOCIALE, e procedere così al relativo inquadramento, facendo salvi lo stato giuridico ed economico posseduti dai transitanti, nonché l’anzianità di servizio degli stessi.
Nella prospettazione di cui al motivo, ove ciò fosse stato fatto e si fosse quindi operata un’equiparazione tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE antecedenti alla riforma – tenendo conto dei medesimi criteri seguiti per inquadrare il corrispondente personale RAGIONE_SOCIALE e secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, D.M. 5 luglio 2005 -, il ricorrente, con la qualifica di Perito Superiore geometra del CFS livello 7° bis , avrebbe dovuto essere inquadrato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella qualifica di Assistente Tecnico RAGIONE_SOCIALE (geometra), categoria D5.
Avrebbe quindi errato la decisione impugnata nell’escludere sia un ritardo imputabile alle Amministrazioni nel provvedere al transito nel RAGIONE_SOCIALE sia nel ritenere, conseguentemente, corretto l’inquadramento operato sulla scorta di una dis ciplina sopravvenuta rispetto al momento in cui doveva ritenersi operante il transito del personale del RAGIONE_SOCIALE, dovendo invece il diritto all’inquadramento rivendicato essere riconosciuto sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente già al momento RAGIONE_SOCIALE domanda di trasferimento.
La Corte territoriale sarebbe, quindi, incorsa in una non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, n. 36, in combinato disposto con l’articolo 10, comma 9, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 9/2006, e degli articoli 3 e 5 del D.M. 5 luglio 2005.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36, 97, Cost.
Argomenta, in particolare, il ricorso che l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello verrebbe a comportare una discriminazione tra il personale proveniente dal RAGIONE_SOCIALE ed il personale già in precedenza inquadrato nel RAGIONE_SOCIALE, violando i principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità sanciti dalla Carta Costituzionale.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in vicende similari, dalle quali, peraltro, sono scaturiti proprio i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo richiamati – e mutuati – dalla decisione ora impugnata.
Nelle decisioni di questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23870 del 2022) -la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. -si è, in sintesi, osservato che:
-la L. n. 36/2004 ha previsto, a ll’art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data RAGIONE_SOCIALE propria entrata in vigore, il personale del RAGIONE_SOCIALE poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali – e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione – nei ruoli dei servizi tecnici forestali RAGIONE_SOCIALE regione ove prestava servizio, rimettendo i criteri per disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005);
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9/2006, il cui art. 10, comma 9, autorizzava il dipartimento RAGIONE_SOCIALE foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘ nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute ‘ , il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio in RAGIONE_SOCIALE che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttavia facendo salvo ‘ lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento ‘ ;
-al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006 al personale del RAGIONE_SOCIALE si applicavano l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, che prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previ gente, il titolo di studio e l’anzianità di servizio;
-solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venivano istituiti per il personale non direttivo del RAGIONE_SOCIALE i medesimi ruoli previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all’inquadramento nell e categorie B o C RAGIONE_SOCIALEe varie qualifiche funzionali ivi previste;
-con d.P.Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l’ordinamento professionale e l’articolazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni all’interno RAGIONE_SOCIALEe categorie , fissando, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-tuttavia, poiché sia al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di emanazione RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, la classificazione del personale del RAGIONE_SOCIALE e lo stato giuridico ed economico RAGIONE_SOCIALE stesso non erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da ritenersi che il passaggio dal ruolo statale a quello RAGIONE_SOCIALE – che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna aveva autorizzato, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe vacanze – non potesse che avvenire sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e che le corrispondenze dovessero essere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale RAGIONE_SOCIALEe qualifiche dei due Corpi a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 ‘ non condiziona il passaggio all’adozione RAGIONE_SOCIALEe tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipen dente che aveva domandato il trasferimento, dall’altro l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina valevole per gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, previa individuazione del profilo professionale corrispondente ‘ ;
-conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 , L.R. n. 10/2000 nonché
dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nelle categorie A, B, C e D , mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio.
Il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l’inquadramento del personale transitato a domanda dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 36/2004, deve essere operato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base RAGIONE_SOCIALE disciplina all’epoca vigente e d a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri dettati dall’art. 5 , L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella RAGIONE_SOCIALE per il passaggio.
A tali principi la decisione impugnata non si è conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del ricorrente proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE disciplina sopravvenuta di cui alla L.R. n. 4/2007, in tal modo applicando retroattivamente il regime da quest’ultima stabilito.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
Per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo di ricorso la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale si conformerà al principio
qui richiamato, provvedendo altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 24 gennaio