Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5092  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6611/2018 proposto da:
NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in  persona del legale rappresentante p.t. ,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso di essa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli, n. 8342/2017, pubblicata il 3 gennaio 2018 e notificata il 9 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  ricorso  al  Tribunale  di  Napoli  i  ricorrenti  hanno  esposto  di  essere  ex dipendenti  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  distaccati presso  l’ente  RAGIONE_SOCIALE,  di  essere  stati  inclusi  in  un  ruolo  unico  del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di essere stati comandati presso vari enti pubblici di Napoli e Provincia e di avere ritirato il proprio assenso al comando prima del 31 maggio 2010.
Essi  hanno  chiesto  quindi,  che  fosse  accertato  che  erano  dipendenti  del RAGIONE_SOCIALE e che il provvedimento ministeriale di definitiva collocazione, anche in soprannumero, nei ruoli degli enti presso i quali prestavano servizio alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 era illegittimo.
Hanno domandato, altresì, il risarcimento del danno.
Il  Tribunale  di  Napoli,  nel  contraddittorio  RAGIONE_SOCIALEe  parti,  con  sentenza  n. 2510/2014, ha rigettato il ricorso.
I  ricorrenti  hanno  proposto  appello  che  la  Corte  d’appello  di  Napoli,  nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 8342/2017, ha rigettato.
I ricorrenti hanno presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.l. n. 283 del 1998, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, del d.lgs. n. 300 del 1999, del d.m. 28 dicembre 2000, degli artt. 4 e 6 CCNL comparto Ministeri.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del CCNL integrativo del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 2001.
I due motivi, che possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione, sono infondati.
I ricorrenti sostengono che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che essi erano dipendenti RAGIONE_SOCIALE, tanto che i loro nomi comparivano nel ruolo unico del personale del RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto n. 11 del 27 marzo 2009 del RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, non sarebbe stato considerato che, una volta trasformato l’ETI in spa e accertato il loro esubero, erano rimasti in posizione di comando presso le diverse sedi in forza di comandi annuali rinnovati previo loro consenso scritto e che era sempre stato dato rilievo alla loro volontà di continuare detti comandi.
La  Corte  d’appello  di  Napoli  avrebbe  errato,  allora,  nel  considerare  il  loro inserimento  nel  citato  ruolo  unico  come  un’operazione  sistematica  priva  di effetti, quando, invece, il RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato nei loro confronti poteri datoriali.
In seguito al ritiro del loro consenso al comando in corso, avvenuto prima del 1° gennaio 2011, data di decorrenza del trasferimento disposto dal d.l. n. 78 del 2010,  che  aveva  previsto  il  definito  inquadramento  dei  dipendenti  ex  ETI collocati in posizione di comando nell’ente presso il quale prestavano servizio, essi    avrebbero  avuto  diritto  a  rientrare  al  MEF,  quale  RAGIONE_SOCIALE  di appartenenza.
Preliminarmente occorre inquadrare la vicenda da un punto di vista normativo.
Il  d.lgs.  n.  283  del  1998  ha  istituito  (art.  1)  l ‘ RAGIONE_SOCIALE  per  lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività produttive e commerciali già riservate o, comunque, attribuite all ‘ RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE), prevedendo, altresì, la trasformazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ente in società per RAGIONE_SOCIALE.
L ‘ art. 4 del citato d.lgs. ha stabilito che il personale già appartenente all ‘ RAGIONE_SOCIALE (e  addetto  alle  attività  di  cui  all ‘ art.  1,  comma  2)  fosse  inserito  in  un  ruolo provvisorio ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE e distaccato temporaneamente  presso  l ‘ RAGIONE_SOCIALE  nel  numero  necessario  per l ‘ avvio e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ attività RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE medesimo.
Il  detto  personale,  in  tutto  o  in  parte,  è  stato  progressivamente  trasferito all ‘ RAGIONE_SOCIALE in base ai fabbisogni previsti dalle determinRAGIONE_SOCIALE riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e ‹‹ i processi di ristrutturazione di cui all ‘ art. 2, comma 2 ›› .
Il comma 4 del menzionato art. 4 ha precisato che il personale trasferito all ‘ RAGIONE_SOCIALE e alle società per RAGIONE_SOCIALE in cui quest ‘ ultimo è stato trasformato, che fosse risultato in esubero a seguito di ristrutturRAGIONE_SOCIALE aziendali eventualmente verificatesi in alcuni anni successivi alla data di trasformazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ente in società per RAGIONE_SOCIALE, aveva diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE finanziaria e in quelli di altre pubbliche amministrRAGIONE_SOCIALE.
Il d.lgs. n. 300 del 1999, all ‘ art. 74, comma 1, primo periodo, ha stabilito che ‹‹ A  partire  dalla  data  fissata  con  decreto  del  ministro  RAGIONE_SOCIALEe  RAGIONE_SOCIALE,  tutto  il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici  del  ministero  o  presso  le  agenzie  fiscali  secondo  un  piano  diretto  a consentire l ‘ avvio RAGIONE_SOCIALEe attività in conformità con le trasformRAGIONE_SOCIALE attuate con il presente decreto legislativo ›› .
Il RAGIONE_SOCIALE con decreto del 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di  avvio  RAGIONE_SOCIALEe  agenzie  fiscali  e  l ‘ istituzione  del  ruolo  speciale  provvisorio  del personale  RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE  finanziaria  a  norma  degli  articoli  73  e  74  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) ha diviso il personale in sezioni distinte del ruolo speciale.
I  lavoratori  provenienti dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e in distacco presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE sono stati inseriti nella sezione 1/G.
Quelli  rimasti  presso  l’RAGIONE_SOCIALE  sono  confluiti  nella  sezione  1/H  del  medesimo ruolo.
Per l’esattezza, l’ art. 5, punti 1 e 10, del d.m. 28 dicembre 2000 ha previsto che ‹‹ Tutto il personale del RAGIONE_SOCIALE, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, è inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall ‘ art. 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F ed 1/G ›› . ‹‹ Il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall ‘ art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è inserito in apposita sezione, denominata 1/G, RAGIONE_SOCIALE‘elenco di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e, per quanto concerne il personale attualmente distaccato presso l’RAGIONE_SOCIALE, nel decreto ministeriale 9 novembre 2000 ›› .
La legge Finanziaria per il 2007 (il comma 563 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006) ha espressamente riconosciuto la possibilità, per i dipendenti del ruolo 1/G, di richiedere il trasferimento, anche in posizione di soprannumero, nei ruoli RAGIONE_SOCIALEe amministrRAGIONE_SOCIALE di servizio, con l ‘ eventuale inquadramento nella qualifica corrispondente alla reale professionalità.
É poi intervenuto il d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, che, all ‘ art. 9, comma 25, ha stabilito, tra l ‘ altro, che ‹‹ il personale, già appartenente all ‘ RAGIONE_SOCIALE distaccato presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturRAGIONE_SOCIALE aziendali e ricollocato presso uffici RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrRAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 10 gennaio 2011, è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto ›› .
Questa Corte, nel tempo, ha esaminato diversi aspetti di tali vicende.
In particolare, per ciò che qui interessa, la sentenza Cass., Sez. L, n. 15819 del 6 luglio 2009 ha valutato il carattere provvisorio del ruolo ad esaurimento, distinguendo nettamente il ruolo unico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE da quello ad esaurimento per i dipendenti che provenivano dall’RAGIONE_SOCIALE.
Cass., Sez. L, n. 5112 del 3 marzo 2010 ha affermato, quindi, che l ‘ art. 4, comma  4,  del  d.lgs.  n.  283  del  1998,  si  riferisce  unicamente  al  personale trasferito all ‘ RAGIONE_SOCIALE e alle società indicate, e non anche a quello inserito nel ruolo ad esaurimento e soltanto distaccato temporaneamente presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE e le dette società.
La norma, infatti, intende garantire una riammissione nella P.A. al personale in esubero (ormai alle dipendenze di un soggetto privato), il quale, altrimenti, sarebbe soggetto ad una procedura di licenziamento collettivo.
Come riferito dai ricorrenti, essi non sono mai stati trasferiti all’RAGIONE_SOCIALE, presso  cui  erano  stati  solo  distaccati  per  un  breve  periodo  per  essere  poi comandati dal MEF in altri enti in seguito di dichiarazione di esubero. Pertanto, alle loro situRAGIONE_SOCIALE non può applicarsi l’appena menzionato art. 4, comma 4.
Infine, Cass., Sez. L, n. 1386 del 18 gennaio 2019 (non massimata) ha rilevato che l ‘ inserimento del personale già appartenente all ‘ RAGIONE_SOCIALE è avvenuto in un ruolo provvisorio  ad  esaurimento  del  MEF,  cui  non  corrispondevano  relativi  posti nell ‘ organico, circostanza questa RAGIONE_SOCIALE rispetto alla corresponsione da parte del RAGIONE_SOCIALE del trattamento economico, o all ‘ esercizio dei poteri datoriali cui danno rilievo gli attuali ricorrenti.
Ciò rende evidente che i ricorrenti non possono essere considerati dipendenti del  ruolo  del  RAGIONE_SOCIALE  e  non  hanno diritto  ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEa procedura ex art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998.
Ne deriva, quindi, che sono del tutto irrilevanti le loro doglianze concernenti l’esistenza di un comando e, dunque, la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa revoca, da parte loro, del correlato consenso.
Invero, non essendo mai stati titolari di un posto di ruolo presso il RAGIONE_SOCIALE controricorrente, essi non avevano alcun diritto ad essere dichiarati dipendenti
del MEF e ad essere inseriti nel suo ruolo, la loro vicenda essendo ormai regolata dall’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010.
Le  considerRAGIONE_SOCIALE  di  cui  sopra  risolvono  anche  la  questione  concernente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 CCNL integrativo richiamato dai ricorrenti.
La ricognizione normativa pone in evidenza come la vicenda in esame, per la sua particolarità, sia oggetto di un’articolata disciplina speciale, in cui rientra l’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010 , conv. dalla legge n. 122 del 2010, che non può essere derogata, nella specie, dal l’ art. 4 del citato CCNL integrativo.
Inoltre, la previsione contrattuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, intitolato ‹‹ Assegnazione temporanea presso altra RAGIONE_SOCIALE ›› , il cui contenuto precettivo non è in discussione, non venendo in rilievo questione interpretativa RAGIONE_SOCIALEo stesso, ha come elemento costitutivo che il personale assegnato ad altra RAGIONE_SOCIALE già ricoprisse un posto nelle dotRAGIONE_SOCIALE organiche RAGIONE_SOCIALE‘ammini strazione di appartenenza, continuando ad averlo nel periodo di assegnazione; da ciò deriva il carattere temporaneo RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione.
Nella fattispecie, l’inserimento dei ricorrenti è avvenuto in un ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, cui non corrispondevano relativi posti nell’organico di quest’ultimo ente , circostanza questa decisiva.
2) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‹‹ Il lavoratore già appartenente all’RAGIONE_SOCIALE, inserito in un ruolo ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE e distaccato temporaneamente presso l’RAGIONE_SOCIALE e le società RAGIONE_SOCIALE in cui quest’ultimo è trasformato ex art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 283 del 1998, che, in base al disposto del successivo art. 4 del medesimo d.lgs., sia stato dichiarato in esubero a seguito di ristrutturRAGIONE_SOCIALE aziendali e ricollocato presso uffici RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrRAGIONE_SOCIALE, non è equiparabile ai dipendenti di ruolo del detto RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa specialità e RAGIONE_SOCIALEa provvisorietà del ruolo di inquadramento. Pert anto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 25, de l d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, egli è inquadrato, a decorrere dal 10 gennaio 2011, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi
RAGIONE_SOCIALEe relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest’ultimo d.l. ›› .
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  ad  opera  dei  ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
 condanna  i  ricorrenti  a  rifondere  le  spese  del  giudizio  di  cassazione,  che liquida  in  complessivi  euro  8.000,00  per  compenso  e  a  rimborsare  le  spese prenotate a debito;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza,  a  carico  dei  ricorrenti,  dei  presupposti  per  il  versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 25