Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12208 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 262/2018 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’ AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 830/2017 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 1°.8.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Le ricorrenti -già dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, trasformata dapprima in ente pubblico economico e poi in RAGIONE_SOCIALE -vennero trasferite alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE (ora confluito nell’I.N.P.S.), istituto pres so il quale già lavoravano in posizione di comando, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito in legge n. 273 del 1995, disposizione resa applicabile alla fattispecie dall’art. 45, comma 10, della legge n. 448 del 1998 e dall’art. 53, comma 10, della legge n. 449 del 1997.
Inquadrate nell’istituto di destinazione rispettivamente in Area C, livello retributivo C1 (NOME COGNOME) e in Area B, livello retributivo B2 (tutte le altre ricorrenti), si rivolsero al Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento rispettivamente in Area C, livello retributivo C3 (NOME COGNOME), e in Area C, livello retributivo C1 (le rimanenti), in quanto ritenuto corrispondente all’inquadramento loro attribuito nell’ente di provenienza (in origine, rispettivamente, settima e sesta categoria professionale dei postelegrafonici).
Il Tribunale accolse le domande RAGIONE_SOCIALE lavoratrici, ma la Corte d’Appello di Bologna, accogliendo il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, riformò la sentenza di primo grado e, quindi, rigettò le domande di inquadramento all’area e al livello retributivo superiori.
Contro la decisione della Corte d’Appello le lavoratrici proposero ricorso per cassazione, che venne accolto da questa Corte, cassando la sentenza impugnata e rinviando il processo alla medesima Corte territoriale, alla quale dettò il seguente principio di diritto: « il trasferimento su domanda del lavoratore già dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (poi trasformata in ente pubblico economico e poi in RAGIONE_SOCIALE) ad una diversa amministrazione, presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo. Ciò comporta l’inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contratt uale applicabile nell’ente ad quem , all’inquadramento in essere presso l’ente a quo in epoca antecedente alla adozione del nuovo sistema di classificazione ad opera del CCNL 1994 ».
La Corte d’Appello di Bologna, in sede di rinvio, ha così deciso: « in riforma della sentenza n. 145/2004 del Tribunale di Piacenza, respinge le domande proposte dalle ricorrenti in primo grado, attuali ricorrenti in riassunzione »; ha inoltre compensato le spese di lite relative ad ogni fase e grado del processo.
Contro tale sentenza le lavoratrici indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Le ricorrenti hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unic o motivo si denuncia «Violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, de ll’ art. 1321 e ss. c.c. -1362 e ss. c.c. -2103 c.c. -degli artt. 1, 2, 5, 30, 52, 72 d.lgs. n. 165 del 2001 -dell’art. 53, comma 10, legge n. 449 del 1997 -dell’art. 3 legge n. 797 del 1981 -dell’art. 40, 43, 53 CCNL per il triennio 1999/2001 per il comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di data 5.8.1999 -dell’art. 1406 c.c. Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa n fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Le ricorrenti sostengono che il giudizio sulle equiparazioni tra le tipologie di mansioni previste nell ‘ente di provenienza e in quello di destinazione avrebbe dovuto essere espresso in base alle declaratorie contenute nella sopravvenuta contrattazione collettiva e non sulla base dei sistemi previgenti all’istituzione RAGIONE_SOCIALE nuove macroaree di classificazione del personale dipendente.
Il ricorso è infondato, perché la Corte territoriale ha dato esatta attuazione al principio di diritto indicato nella sentenza di rinvio n. 24794/2016, ove era precisato che, nella continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, ai lavoratori deve essere riconosciuto un inquadramento equivalente « all’inquadramento in essere presso
l’ente a quo in epoca antecedente alla adozione del nuovo sistema di classificazione ad opera del CCNL 1994 ».
La sentenza di rinvio ha infatti inteso dare continuità all’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 503/2011 e seguìto in altri precedenti pronunciati con riguardo alla medesima vicenda del passaggio all’I.N.P.D.A.P. dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE (Cass. nn. 11189/2011; S.U. n. 10291/2012; Cass. nn. 15091/2018; 15298/2018; nonché, con riferimento a una qualifica di provenienza inferiore, Cass. n. 11553/2021).
2 .1. Rimosso con la cassazione l’errore contenuto nella prima sentenza della Corte d’Appello di Bologna (che non aveva confrontato i contenuti professionali RAGIONE_SOCIALE diverse declaratorie, attribuendo valore decisivo all ‘inquadramento determinato , in modo ritenuto vincolante, dal d.P.C.M. che aveva disposto il trasferimento), in sede di rinvio il confronto è stato svolto correttamente secondo le indicazioni contenute nella predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 503/2011.
Le Sezioni unite hanno precisato che, data la particolarità della vicenda (che ha visto l’eccezionale passaggio alla pubblica amministrazione di dipendenti di una società ormai di diritto privato, giustificato dalla loro pregressa condizione di pubblici impiegati), la verifica della corrispondenza RAGIONE_SOCIALE declaratorie deve essere effettuata con riferimento all ‘i nquadramento rivestito nell ‘ ambito dell ‘ ordinamento pubblicistico dai dipendenti postali transitati alle dipendenze dell’IRAGIONE_SOCIALE . Criterio che « trova ulteriore giustificazione anche nella maggiore omogeneità tra i criteri di inquadramento in vigore nell’ambito RAGIONE_SOCIALE due amministrazioni pubbliche e nella circostanza della minore idoneità specificativa RAGIONE_SOCIALE dilatate e meno numerose categorie di inquadramento introdotte dalla
contrattazione collettiva dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali ».
Applicato tale criterio, le Sezioni unite hanno proceduto esse stesse al confronto tra le declaratorie, riscontrando una sostanziale equivalenza di livello di mansioni, sia tra la sesta categoria della classificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sesta qualifica funzionale degli enti pubblici economici, sia tra le rispettive settime categoria e qualifica, tutte come definite nella legge n. 797 del 1981 e nel d.P.R. n. 285 del 1988.
Il corollario dell’esito di tale confronto è così testualmente espresso nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite: « Una volta individuato nella sesta qualifica il livello di inquadramento congruo secondo il sistema RAGIONE_SOCIALE qualifiche funzionali già vigente per gli enti pubblici non economici, consegue, come è pacifico, l’inquadramento nell’area B, posizione B2, della disciplina introdotta dal CCNL per il quadriennio 1998-2001, in base alla tabella per il primo inquadramento del personale in servizio. D’altra parte il ricorso a tale procedimento di previa individuazione della corrispondenza dell’inquadramento di provenienza con quello RAGIONE_SOCIALE qualifiche funzionali è giustificato dal fatto che quest’ultimo è quello che era applicabile al tempo della vigenza dell’inquadramento costituente il primo termine di paragone ed è di tipo più omogeneo con lo stesso, e quindi consente una più precisa valutazione di corrispondenza, oltre ad assicurare parità di trattamento con il personale già in servizio presso l’ente di destinazione. Peraltro la esattezza del risultato finale è confermata dal rilievo che nella posizione B2 sono espressamente indicati gli stessi profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico precedentemente previsti nella sesta qualifica funzionale ».
2. La Corte d’Appello di Bologna si è attenuta a tale criterio e non avrebbe potuto fare diversamente, trattandosi del criterio dettato dalla sentenza di cassazione con rinvio; mentre le ricorrenti ripropongono il raffronto RAGIONE_SOCIALE rispettive posizioni di lavoro sulla base del CCNL stipulato il 26.11.1994 per RAGIONE_SOCIALE (che accorpò in quattro aree il personale precedentemente inquadrato in nove livelli) e del CCNL 19982001 per gli RAGIONE_SOCIALE (che invece inquadrò in tre aree professionali i dipendenti precedentemente suddivisi in nove qualifiche).
2.3. Né alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse invocato l’applicazione de lla legge n. 797 del 1981 e del d.P.R. n. 285 del 1988.
Infatti, da un lato, la necessità di fare riferimento alle declaratorie contenute in quei testi normativi è un dato ormai vincolante ai sensi dell’art. 384 , comma 2, c.p.c., perché stabilito nella sentenza di rinvio; dall’altro lato, si tratta di testi normativi con riferimento ai quali vige il principio iura novit curia e non può trovare applicazione, invece, il principio di non contestazione che vale soltanto con riferimento ai fatti di causa e non al diritto applicabile.
Respinto il ricorso, sussistono valide ragioni per compensare anche le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, tenuto conto della particolarità della tormentata vicenda, che ha avuto esiti contrastanti nei vari gradi di giudizio.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, il 21.2.2024.