Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32414 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
Oggetto: Impiego pubblico -procedura straordinaria di reclutamento -Dipartimento protezione civile -trattamento retributivo
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16725/2023 R.G. proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la
rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 567/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2023 R.G.N. 1674/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME appartenente al personale di polizia municipale del Comune di Fonte Nuova, transitata, a seguito della procedura straordinaria di reclutamento ex art. 14 commi 1 e 3 -bis d.l. n. 195/2009, convertito con modificazioni in legge n. 26/2010, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento della Protezione civile con il ruolo di tecnico amministrativo del personale non dirigenziale con d.p.c.m. del 14/9/2010 e con decorrenza 27/12/2010, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma lamentando di essere stata inquadrata in una posizione economica inferiore a quella di appartenenza: in particolare presso il Comune di Fonte Nuova era inquadrata nella categoria C -corrispondente alla categoria B contratto collettivo Presidenza Consiglio dei Ministri -con posizione economica apicale C5; che, al contrario, la Presidenza del Consiglio le aveva attribuito una fascia economica intermedia (F6) e non quella apicale (F9).
Chiedeva così l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nella categoria B, posizione economica F8 del c.c.n.l. di categoria, e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate.
Il giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva appello invocando l’applicabilità al caso in esame dell’art. 30, comma 2 -bis , del d.lgs. 165/2001.
La Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado.
Rilevava che, nella fattispecie in esame, vi era stato un trasferimento della ricorrente che aveva comportato la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo; conseguentemente, stante l’applicazione dell’art. 30, comma 2 -bis, del d.lgs. n. 165/2001, l’inquadramento della dipendente doveva avvenire sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, che andava individuato in quello maggiormente corrispondente -nella disciplina contrattuale dell’ente ad quem -a quello in essere presso l’ente di provenienza.
Secondo il Collegio, inoltre, per operare l’equiparazione delle posizioni economiche del personale proveniente da altri ordinamenti professionali l’Amministrazione aveva impropriamente utilizzato la datata ed inadeguata tabella di equiparazione recepita con d.p.c.m. in data 1.12.2005, anziché quella più recente emanata con d.p.c.m. del 26.6.2015.
L’inadeguatezza ed inutilizzabilità della tabella del 2005 si ricavava dalla circostanza che il c.c.n.l. del Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2009, applicabile ratione temporis , aveva previsto il nuovo inquadramento del personale introducendo un nuovo sistema classificazione, diverso da quello del 2005 e in linea con quanto disposto nel 2015.
Pur nella consapevolezza che le corrispondenze stabilite nel suindicato d.p.c.m. si applicano alle procedure di mobilità avviate dopo la sua entrata in vigore, evidenziava che, come puntualizzato nello stesso Decreto (art. 1, comma 2), le tabelle in questione non avevano valore
innovativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti ed erano state elaborate sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare, onde le stesse si fondavano sui vigenti sistemi di classificazione del personale e sul raffronto numerico degli stipendi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale in vigore nei vari comparti del pubblico impiego, che erano gli stessi in vigore all’epoca del transito della ricorrente nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante il ‘blocco’ dei contratti del pubblico impiego.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 3 del d.l. n. 90/2005 e dell’art. 14, comma 3 -bis , del d.l n. 195/2009, tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Assume che la sentenza della Corte territoriale è giuridicamente errata essendo stata l’istante immessa nei ruoli del Dipartimento della protezione civile nella categoria e parametro retributivo corrispondente all’equiparazione ricevuta nei provvedimenti di comando e ciò coerentemente ai dettami ed ai limiti di spesa imposti dalla cornice normativa di riferimento.
In primo luogo, i giudici di secondo grado hanno fondato la decisione su un’erronea applicazione di quanto stabilito dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, avendo ritenuto applicabile, in via di fatto, l’art. 30, comma 2 -bis , d.lgs. n. 165/01, pur a fronte della diversità e della straordinarietà della procedura adottata per il reclutamento del personale del Dipartimento della protezione civile ai sensi del d. L. n. 195/2009.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3 -bis , d.l. n. 195/2009, dell’art. 3 del
d.l. n. 90/2005, dell’art. 81 Cost., tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente applicato le tabelle di equiparazione emanate nel 2015, ossia successivamente all’atto del reclutamento straordinario, anziché ritenere applicabili le tabelle di equiparazione del 2005, sulla quale si è basata la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disporre l’inquadramento della lavoratrice. In ragione di tale erroneo inquadramento, il Giudice ha ritenuto di poter disapplicare la clausola di invarianza di spesa di cui all’art. 3 d.p.c.m. del 1° febbraio 2012, violando il disposto costituzionale di cui all’art. 81 Cost.
Entrami i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati.
3.1. È pacifico che la COGNOME è stata inserita nei ruoli speciali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in virtù di una procedura straordinaria di reclutamento riguardante il personale in posizione di comando (cfr. l’art. 14, comma 3 -bis , del d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010: « Nelle more dell’attuazione dell’articolo 9 -ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l’ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo »).
Tale procedura di reclutamento speciale era prevista ai fine di razionalizzare la gestione e l’ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento, cui andava mantenuto l’inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; è stata quindi attribuita alla COGNOME la posizione di cui alla categoria B, fascia economica F6.
3.2. Come già affermato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 9774/2024, v. anche Cass., Sez. Lav., 20504/2024), sicuramente siamo fuori dell’ambito di cui all’art. 30, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale, le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Quella per cui è causa, infatti, non è una procedura di mobilità ma una procedura speciale di reclutamento (art. 1 del d.l. n. 195/2009, cit.: « Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza … »), in ragione della nuova istituzione del ruolo speciale della Protezione civile.
La non applicabilità dell’art. 30, comma 2 -bis , alla fattispecie in esame, regolata dalla speciale disciplina dell’art. 14 d.l. 195/2009 conv. nella legge n. 26/2010 si evince anche dal fatto che il comma 2 -ter richiede una ‘valutazione comparativa’ non solo del titolo di studio, ma anche dei titoli di servizio, che la procedura ex art. 30 è anche condizionata ai ‘posti effettivamente disponibili’, presupposti entrambi estranei alla disciplina che regola la presente controversia.
3.3. Se perciò, sul punto, la motivazione della Corte territoriale va corretta, tuttavia tanto non basta per cassare la decisione impugnata.
Ed infatti i giudici di appello hanno posto in rilievo che la stessa Presidenza del Consiglio aveva dato attuazione all’indicato art. 14, comma 2, del d.l. n. 195/2009 (che così disponeva « 2. Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 17 del decreto -legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonchè sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione ») prevedendo con propria circolare prot. 0049344 del 15 dicembre 2010 (pag. 6 della sentenza) che « tale personale sarà immesso nel ruolo speciale non dirigenziale di cui all’art. 9 ter del citato decreto legislativo 303/1999, nella categoria e parametro retributivo corrispondente a quella posseduta ».
Il d.l. n. 195/2009, art. 14, demandava, dunque, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le « modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale » disponendo, altresì, che « sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione » e che sono ridotte « corrispondentemente » le dotazioni organiche di fatto delle amministrazioni di provenienza (così art. 14, comma 3 -quinquies ).
3.4. Quindi, a prescindere dall’erroneo riferimento al fenomeno della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, nello specifico era stata la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri a fissare la regola del mantenimento del medesimo trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di provenienza. Ciò era reso evidente dall’utilizzo del termine ‘corrispondente’, implicante un giudizio di confronto e di equivalenza tra ordinamenti diversi. Tale mantenimento, peraltro, ad avviso della Corte territoriale, non era stato neppure contestato dalla Presidenza del Consiglio che non aveva negato il diritto
all’equiparazione ma aveva solo criticato i termini in base ai quali quest’ultima era stata effettuata.
3.5. Ed allora il ricorso non coglie appieno il decisum e si sostanzia nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti alla Corte territoriale e da quest’ultima puntualmente esaminati.
3.6. Ciò vale anche per la questione della invarianza della spesa la cui clausola è stata interpretata nel senso che la stessa avrebbe comportato unicamente il trasferimento della partita stipendiale relativa al trattamento economico fondamentale, in capo alla Presidenza del Consiglio.
Peraltro, lo stesso art. 14 del d.l. 195/2009 cit. ha quantificato in « 8.02 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 » (comma 4) la spesa necessaria per dare attuazione al piano di assunzioni ivi previsto con conseguente autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle finanze « ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio » (comma 5: « Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »).
La Presidenza del Consiglio richiama il d.p.c.m. del 1° febbraio 2012 in cui si prevedeva la nuova dotazione organica del personale non dirigenziale del Dipartimento della Protezione civile nonché del personale in comando fuori ruolo presso il medesimo. All’art. 3 del predetto decreto si stabiliva che « l’attuazione del presente provvedimento non comporta nuove maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ». Circostanze queste che non solo confermano la differenza con la procedura di mobilità in quanto si prevede un incremento dell’organico tanto che la dotazione organica è stata rideterminata, ma confermano la teoria per la quale il trasferimento doveva venire senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
3.7. Per il resto è del tutto ragionevole l’individuazione di un criterio di equiparazione con il riferimento alle più recenti tabelle.
Nella fattispecie in esame, l’erroneità dell’inquadramento riconosciuto alla ricorrente nella posizione economica F6 è, del resto, resa evidente dal mero raffronto della retribuzione tabellare che figura pari ad euro 21.901,32 per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, inquadrato nella posizione economica C5 (Tabella B allegata all’ultimo c.c.n.l. di detto comparto sottoscritto il 31.7.2009), mentre risulta pari ad euro 21.808,84 per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con posizione economica B F6, secondo le relative disposizioni contrattuali (cfr. Tabella B annessa al c.c.n.l. della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al biennio economico 2008 -2009 siglato il 22.7.2010).
È stato, pertanto, affermato l’inquadramento della controricorrente nella posizione economica F8, confortato tale convincimento dalla Tabella di equiparazione adottata con d.p.c.m. del 26/06/2015, finalizzata ad individuare, nei casi di mobilità, la corrispondenza tra i diversi livelli di inquadramento che già avrebbe dovuto essere emanata, ai sensi dell’art. 29 bis del d.lgs. n. 165/2001 e che, tuttavia, all’epoca dell’inquadramento dell’appellante non era stata ancora approvata.
Ed, invero, come evidenziato dalla Corte territoriale, pur nella consapevolezza che le corrispondenze stabilite nel suindicato d.p.c.m. si applicano alle procedure di mobilità avviate dopo la sua entrata in vigore (art. 4, comma 2), tuttavia, come puntualizzato nello stesso Decreto (art. 1, comma 2), le tabelle in questione non hanno valore innovativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti e sono state elaborate sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare (art. 2, comma 3), onde le stesse si fondano sui vigenti sistemi di classificazione del personale e sul raffronto numerico degli stipendi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale in vigore nei vari comparti del pubblico impiego, che sono gli stessi che erano in vigore all’epoca del transito della
ricorrente nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante il ‘blocco’ dei contratti del pubblico impiego.
Conclusivamente, non si tratta di mobilità, in quanto la mobilità presuppone la vacanza di posti già presenti in pianta organica, mentre la procedura di reclutamento straordinario di cui all’art. 14 e 13 bis d.l. n. 195/2009 è finalizzata a razionalizzare la gestione e l’ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, per cui legittimamente il personale non è stato inquadrato partendo dalla posizione economica ma in base alle tabelle istituite per le equiparazioni.
A tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 4315/2020; Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro