Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17671-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 321/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 17671/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/01/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 21.2.18 la corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda della società in epigrafe volta ad accertare l’irretroattività della variazione dell’inquadramento contributivo e non dovuti conseguentemente € 222.479 richiesti dall’RAGIONE_SOCIALE per premi.
In particolare, premesso che la classificazione era fatta dall’RAGIONE_SOCIALE a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, la corte ha rilevato che il provvedimento dell’lnail di rettifica aveva adeguato l’inquadramento a quanto stabilito già dall’RAGIONE_SOCIALE, da cui la rettifica decorre ex terzo comma articolo 14 Dm 12/12/2000.
Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 14 comma 2 e 3 del decreto ministeriale citato, 3 della legge 335 del 1995, 49 della legge 88 del 1989, per avere la corte territoriale applicato il terzo comma senza che vi fosse stata alcuna variazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
In caso analogo al presente (Sez. L – , Sentenza n. 19979 del 10/08/2017, Rv. 645597 – 01), questa Corte ha precisato che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della
comunicazione, salvo per i soli casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione. Nel medesimo senso più di recente, Cass. n. 36052 del 2023.
Il secondo motivo, che deduce violazione di articolo 11 preleggi, 117 Costituzione e 6 CEDU, per lesione dell’affidamento e applicazione retroattiva della legge, resta assorbito.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29