Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16954 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12782-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 259/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 12782/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
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Con sentenza del 3 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Perugia e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti Fondazione Opera Nazionale Orfani RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento in favore della COGNOME -in possesso di laurea magistrale in servizio sociale ed iscritta alla sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria e, con quelle mansioni, impiegata presso il predetto Ente con inquadramento, dall’1.8.2012, nel livello 2R/A1 ai sensi dell’art. 46 del CCNL per il personale non dirigente dell’Associazione degli Enti Previdenziali Privati -del diritto al superiore inquadramento nel Ramo 1 dell’Area Professionale di cui al citato art. 46 a decorrere dal conseguimento della laurea magistrale (2005), ovvero dall’assegnazione delle funzioni di responsabile dell’ufficio di coordinamento del serv izio sociale (2009) ovvero dall’effettiva assunzione di tali funzioni (2010) con attribuzione delle differenze retributive conseguenti all’attribuzione dapprima del livello 1R2 e poi del livello 1R1. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inapplicabile il sistema classificatorio invocato relativo all’articolazione dell’Area Professionale in due rami ostandovi l’espressa previsione del citato CCNL che per l’O.N.A.O.S.I. fa riferimento ad uno specifico allegato che non contemplava la distinzione tra Ramo 1 e Ramo 2 basata sul requisito culturale ma inseriva i dipendenti in possesso di abilitazione e di iscrizione all’Albo in un’apposita area professionale, con trattamento equiparato a quello dell’area A, denominata 2R/A con riassorbimento delle precedenti indennità e con progressioni di carriera (A/3, A/2, A/1) analoghe a quelle riconosciute al personale dell’area A, progressione dalla stessa COGNOME regolarmente compiuta secondo le cadenze temporali previste
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dalla contrattazione collettiva e culminata, a seguito dell’approvazione nel 2008 di un nuovo modello organizzativo dell’amministrazione centrale dell’O.RAGIONE_SOCIALE nell’attribuzione a rotazione ad anni alterni con una collega, della responsabilità dell’uff icio di coordinamento del servizio sociale esercitata per gli anni 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’O.RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. 2103 c.c., 46 CCNL per l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati e Allegato O.N.A.O.S.I. e 115 e 116 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di a ver erroneamente interpretato il disposto dell’art. 46 del CCNL in questione avendo operato tale interpretazione senza tener conto del carattere articolato dei livelli di contrattazione per cui il livello aziendale che asserisce rappresentato dall’Allegato O.N.A.O.S.I. non potrebbe derogare al contratto nazionale e della stessa formulazione letterale dell’Allegato che farebbe riferimento ai titolari di diploma universitario (da intendersi come titolo intermedio tra la laurea magistrale ed il solo diploma e così come laurea triennale) e non di laurea magistrale.
Il motivo si rivela infondato non potendo ritenersi l’interpretazione della norma contrattuale operata dalla Corte territoriale inficiata dalle incongruenze sistematiche e letterali che la ricorrente ravvisa; ciò in quanto, da un lato, la relazione tra contratti di diverso livello che la ricorrente afferma sussistere tra il CCNL Associazione degli Enti Previdenziali Privati e l’Allegato O.N.A.RAGIONE_SOCIALE. non trova riscontro, dal momento che l’art. 46 del contratto nazionale è formulato in termini tali da
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individuare nell’Allegato una disciplina speciale, limitata alla sola classificazione del personale appartenente all’Area Professionale, che la stessa contrattazione nazionale intende mantenere, ammettendo l’operatività per l’Ente cui si riferisce di una disciplina difforme rispetto a quella posta in via generale e, dall’altro, in quanto l’ulteriore rilievo per cui l’Allegato come formulato rifletterebbe una regolamentazione specifica per quanti fossero in possesso del solo diploma universitario da intendersi come laurea triennale trova smentita in quanto sopra rilevato circa il richiamo all’Allegato come norma classificatoria da valere complessivamente per l’O.N.A.O.S.I. in luogo di quella generale e nella valenza generica che, all’opposto di quanto sostenuto dalla ricorrente, deve attribuirsi al termine diploma universitario utilizzato nel secondo comma dell’Allegato, così da comprendere sia la laurea triennale che quella magistrale, alla luce della previsione di cui al primo comma, derivando dalla lettura sistematica delle due disposizioni la distinzione ai fini dell’inquadramento tra gli abilitati iscritti all’Albo (e quindi anche i soli diplomati) cui il primo comma riconosce soltanto l’inserimento nell’Area Professionale e i laureati in genere cui il secondo comma in aggiunta riconosce il trattamento economico del personale con inquadramento nel livello A.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 22 maggio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)