Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19853 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME (dipendente del Comune assunto con contratto di lavoro a termine part-time di 18 ore settimanali con decorrenza 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 sino al 31 dicembre 2013, eventualmente rinnovabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco), inquadrato nella Cat. C1, profilo professionale addetto stampa, al l’inquadramento nel superiore livello professionale D, posizione D3 , ed aveva condannato il Comune al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale ha rilevato che non vi era contestazione sullo svolgimento delle mansioni di addetto stampa da parte del COGNOME, essendo in discussione solo l’inquadramento ed ha pertanto ritenuto la necessità di valutare se a fronte delle allegazioni del ricorrente e dell’attività istruttoria svolta l’attività di addetto stampa fosse riconducibile al livello D anziché a quello C di inquadramento formale.
Il giudice di appello ha evidenziato che i testi escussi avevano riferito di un’attività di partecipazione allo staff del Sindaco per la cura in particolare dei comunicati stampa dietro coordinamento del Sindaco o comunque del suo ufficio; la documentazione allegata dal ricorrente concerneva proprio i numerosi comunicati stampa redatti da quest’ultimo in modo costante nel periodo 2013 e fino al novembre 2014.
Ha osservato in generale che l’addetto all’ufficio stampa (e il redattore ufficio stampa) è la figura professionale che si occupa di creare una connessione con i media per promuovere l’immagine di un’azienda o come in questo caso di un ente col fine di tutelare in un certo senso la reputazione; ha inoltre precisato che tale professionista gestisce e diffonde le informazioni per conto delle aziende, imprese e organizzazioni che rappresenta, comunicando con la stampa la televisione i siti web , social network e che un addetto ufficio stampa instaura
un contatto costante con i giornalisti (ha sul punto richiamato Cass. n. 11543/2020).
Ha poi rilevato che il COGNOME non aveva dedotto alcun profilo di specificità dei compiti svolti che lo avrebbe reso meritevole del l’inquadramento superiore; il COGNOME non aveva in particolare allegato né dimostrato che l’attività di invio dei comunicati stampa fosse il frutto dello svolgimento di un’attività di cura ed elaborazione della notizia, di ricerca dell’informazione e di un’elevata complessità p ropria del profilo rivendicato.
Richiamate le declaratorie dei due profili ai fini della necessaria comparazione, ha ravvisato la maggiore vicinanza al livello D delle mansioni di tipo giornalistico; ha dunque ritenuto che il lavoratore avrebbe dovuto provare che i comunicati stampa fossero il frutto dello svolgimento di un’attività di cura ed elaborazione della notizia, di ricerca dell’informazione, circostanze, queste, nemmeno allegate.
La lettura dei comunicati dimostrava che il COGNOME li aveva redatti e li aveva inviati, ma nulla consentiva di desumere in ordine all’esplicazione di un’attività più complessa, non rilevando a tal fine la qualifica di giornalista pubblicista posseduta dal lavoratore.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 ed Allegato A del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, nonché dell’art. 9, comma 2, della legge n. 150/2000.
Evidenzia che riguardo alla categoria D, l’Allegato A del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 31.3.1999 contempla la figura del giornalista pubblicista, mentre l’art. 9, comma 2, della legge n. 150 del 2000 prevede che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti.
Sostiene che nel caso di specie non è ravvisabile la differenza tra giornalista e ad detto stampa, essendo l’addetto stampa di un’amministrazione pubblica un soggetto in possesso del titolo di giornalista al quale viene affidato quello specifico incarico, che conserva le caratteristiche proprie dell’attività giornalistica.
Critica la sentenza impugnata per avere posto a carico del COGNOME l’onere di dimostrare che l’attività di invio dei comunicati stampa da lui svolta fosse il risultato di un’attività di ricerca e di elaborazione della notizia, non essendo analoga prova richiesta con riferimento al profilo di giornalista pubblicista.
2. Il motivo è infondato.
Viene in rilievo l’inquadramento del lavoratore secondo le declaratorie contrattuali di Comparto, dallo stesso richiamate.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività l avorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini; ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. ovvero, pe r il pubblico impiego contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., n. 30580 del 22 novembre 2019).
La Corte territoriale ha eseguito il suddetto procedimento trifasico, accertando le effettive prestazioni eseguite dal COGNOME, tenendo conto, con riguardo all’inquadramento C, e a quello superiore richiesto D, delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, indicando i profili caratterizzanti le mansioni di dette qualifiche e ponendole in raffronto con quelle superiori rivendicate, dando esplicito conto, con accertamento di merito.
Rispetto a tale ragionamento decisorio, la censura del ricorrente non considera la centralità, secondo la giurisprudenza di legittimità, dell’allegazione e prova dello svolgimento delle mansioni della superiore qualifica richiesta.
Nello specifico, va osservato come la Corte di merito ha addotto una serie di argomentazioni idonee ad affermare la correttezza dell’inquadramento del lavoratore, percorrendo il paradigma motivazionale enucleato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini qui considerati che dà rilievo alle mansioni che sono svolte.
La Corte d’Appello alla luce dell’esame delle declaratorie contrattuali ha evidenziato la differenza tra i due profili, caratterizzata dalla maggiore vicinanza nel livello D con le mansioni di tipo giornalistico. Ha quindi affermato che il lavoratore avrebbe dovuto provare non solo lo svolgimento delle attività di invio di comunicate stampa ma anche che le stesse fossero il frutto dello svolgimento in attività di cura ed elaborazione della notizia, di ricerca dell’informazione di un’elevata complessità propria del profilo rivendicato, ma che invece tali aspetti non erano stati neppure allegati e la lettura dei comunicati dimostrava che egli redigeva e inviava gli stessi, ma nulla consentiva di desumere in ordine all’esplicazione di una simile attività più complessa. Il giudice di appello ha poi precisato che la mera qualifica di giornalista pubblicista non consente di ascrivere automaticamente l’addetto stampa al livello D, non essendo previsto dalla declaratoria contrattuale.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio consistente nel diverso e autonomo titolo delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore per lavoro straordinario ed indennità di ferie non godute rispetto alla domanda di superiore inquadramento contrattuale.
Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la domanda riguardante le differenze retributive rivendicate dal lavoratore per lavoro straordinario ed indennità di ferie non godute era indipendente dalla domanda di superiore inquadrame nto contrattuale; lamenta la mancanza di un’adeguata motivazione sul punto.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a domande di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario ed indennità di ferie non godute, né tali domande possono ritenersi ricomprese in quelle riportate nel provvedimento (a pag. 3 la sentenza fa riferimento al rigetto della domanda di
inquadramento superiore e delle differenze retributive relative alla cat. D3 non riconosciuta).
La censura non riproduce la domanda introduttiva del giudizio; inoltre non illustra né chiarisce se nel giudizio di appello (pur non occorrendo appello incidentale) tali domande siano state riproposte come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domand a subordinata assorbita dall’accoglimento della domanda principale è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice dell’impugnazione; tale riproposizione, peraltro, può ritenersi rituale ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante (Cass., n. 27570 del 2005). La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. 33649 del 2023).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della