Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32989 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32989 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
R.G.N. 27018/22
C.C. 9/12/2025
ORDINANZA
Sanzioni amministrative -Ingiunzione fiscale -Comunicazione dettaglio -Riscossione fino a 1.000 euro sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27018/2022) proposto da: Comune di FIRENZE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco pro -tempore , rappresentato e difeso, in forza di determinazione dirigenziale n. 8027/2022, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2647/2022, pubblicata il 26 settembre 2022, notificata a mezzo PEC il 26 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2019, COGNOME NOME proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Firenze, avverso l’ingiunzione fiscale n. 55901900006413 del 15 aprile 2019, emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910, riferita al pagamento delle sanzioni amministrative relative a tre verbali elevati per violazioni al c.d.s. commesse a mezzo dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO, chiedendo che l’ingiunzione opposta fosse annullata per l’omessa notifica dei verbali presupposti elevati dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE Firenze, per l’inammissibilità dell’ingiunzione di pagamento, in ragione della violazione dell’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, per l’insufficiente motivazione dell’ingiunzione opposta e per l’illegittima/errata applicazione delle somme afferenti alla voce ‘maggiorazioni c.d.s.’, come indicate nel provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze, il quale contestava l’opposizione avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1160/2021, depositata il 26 marzo 2021 -integrata con provvedimento di correzione di errore materiale del 14 aprile 2021 -, notificata l’11 giugno 2021, respinta l’eccezione preliminare relativa alla mancata notifica dei verbali sottesi all’ingiunzione, accoglieva l’opposizione quanto alla contestata violazione dell’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012 e -per l’effetto annullava l’ingiunzione opposta.
2. -Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2021, il Comune di Firenze proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: l’illegittima interpretazione dell’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012; – il difetto di motivazione e di istruttoria; – il travisamento del regolamento comunale; – la contraddittorietà della decisione.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale contestava l’appello proposto e concludeva per il suo rigetto, eventualmente anche all’esito delle ulteriori ragioni fatte valere in prime cure e assorbite.
Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la norma evocata -di cui al citato art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012 -aveva una funzione sia deflattiva, sia di recupero dei crediti dello Stato e si applicava sia per la riscossione mediante ruoli, sia per la riscossione mediante la forma più snella dell’ordinanza -ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639/1910; b ) che, prima della notifica dell’ordinanza -ingiunzione, il Comune avrebbe dovuto inviare la comunicazione circa le somme risultanti a debito dell’appellato, inferiori ad euro 1.000,00, e attendere 120 giorni, come prescritto appunto dall’art. 1, comma 544, citato; c ) che l’ordinanza di specie era immediatamente esecutiva ed aveva anche natura di precetto, ma non era stata preceduta dalla comunicazione che la legge imponeva all’ente, con la successiva attesa di 120 giorni; d ) che, benché la legge non specificasse il
momento in cui tale comunicazione avrebbe dovuto essere inoltrata, la ratio della previsione doveva essere rinvenuta nell’intento di creare un dialogo tra ente e cittadino prima della fissità del titolo esecutivo e del precetto, in modo da favorire la correzione di errori relativi agli importi dovuti, far valere eventuali avvenuti pagamenti o favorire comunque l’adempimento spontaneo senza ulteriori costi per la P.A.; e ) che, inoltre, detti importi potevano essere anche accorpati, purché non superassero la predetta soglia di euro 1.000,00; f ) che, ove la RAGIONE_SOCIALE avesse attuato un comportamento discrezionale e arbitrario, volto a sommare i crediti in modo tale da superare detto importo, sarebbe stata cagionata la perdita di una garanzia di difesa al cittadino, sicché la sommatoria sarebbe stata possibile a condizione che non si fosse superato tale tetto, mentre nella fattispecie l’importo di euro 1.000,00 era stato superato.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Comune di Firenze.
É rimasto intimato COGNOME NOME.
-In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012 nonché degli artt. 479, 480 e 491 c.p.c., per avere il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ritenuto che l’Amministrazione procedente dovesse effettuare la comunicazione del dettaglio
degli importi a debito prima della notifica al debitore dell’ingiunzione di pagamento regolata dal r.d. n. 639/1910.
Osserva il ricorrente che l’ingiunzione non sarebbe stata un atto esecutivo della riscossione, laddove soltanto gli atti esecutivi e cautelari soggiacevano all’obbligo della previa comunicazione di cui alla norma evocata, stante che la notifica del titolo esecutivo sarebbe stata atto prodromico e necessario per introdurre un’azione cautelare o esecutiva, ma non avrebbe costituito essa stessa esecuzione.
1.1. -Il motivo è fondato.
Ed invero, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, la concorde giurisprudenza di questa Corte ha enunciato il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) secondo cui l’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910 non deve essere preceduta dall’invio della comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17640 del 30/06/2025; Sez. 2, Sentenza n. 7133 del 17/03/2025).
Infatti, l’ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 che il Comune di Firenze ha utilizzato per riscuotere il proprio credito, come dedotto in giudizio -è un atto con cui l’Amministrazione pubblica notifica al contribuente l’esistenza di un debito tributario e costituisce contestualmente il titolo esecutivo per l’avvio successivo (eventuale) dell’espropriazione forzata. Pertanto, essendo questi i tratti salienti dell’ingiunzione fiscale, essa non è un atto esecutivo (secondo il dettato dell’art. 2, primo c omma, del r.d. n. 639/1910, «il procedimento di coazione ‘comincia’ con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal
competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, ‘sotto pena degli atti esecutivi’, la somma dovuta»).
Risulta così inficiato il ragionamento sul quale il Tribunale di Firenze ha fondato la necessità che essa sia preceduta dal sollecito di pagamento, per non avere considerato la natura accertativa del procedimento di coazione che inizi con ingiunzione di pagamento.
Corrobora questa ricostruzione la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che -anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 43/1988, che ha generalizzato la riscossione mediante ruolo -l’ingiunzione fiscale mantenga una distinta funzione accertativa e non richieda la previa formazione del ruolo ‘poiché essa non è atto della riscossione’ (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18490 del 21/09/2016; nello stesso senso Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16470 del 31/07/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20482 del 24/07/2024).
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, per avere il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, reputato che, ai fini della comunicazione del dettaglio degli importi a debito, l’Amministrazione potesse procedere alla sommatoria degli importi dovuti, a condizione che non fosse superato il limite di euro 1.000,00.
Obietta il ricorrente che tale interpretazione si sarebbe posta in contrasto con la stessa lettera del comma 544 in esame, il quale imponeva la comunicazione in questione in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad euro 1.000,00, utilizzando il
termine ‘debito’ al plurale e rimandando al concetto di debito in senso civilistico, ovvero relativo a tutti gli importi dovuti dall’obbligato, il cui insieme costituisce il debito che il soggetto aveva nei confronti dell’ente creditore, con la conseguenza che l’importo da considerare al fine della sussistenza dell’obbligo per l’ente di inviare la comunicazione in argomento sarebbe stato il debito complessivo nei confronti dell’Amministrazione.
2.1. -Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo.
Infatti, una volta escluso che la previa comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo riguardi l’ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639/1910, viene meno l’interesse ad indagare in ordine al riferimento dell’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012 ai singoli debiti, che non debbono superare la soglia di euro 1.000,00, ovvero alla sommatoria di tali separate poste debitorie.
La limitazione quantitativa della riscossione coattiva -e segnatamente il tema del collegamento della comunicazione all’importo della singola posta ovvero al cumulo di più poste fatte valere, ove ciascuna di esse ricada nella predetta soglia -non concerne, infatti, l’ingiunzione fiscale di specie, che non è un atto (esecutivo) della riscossione.
3. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto mentre il secondo motivo rimane assorbito.
All’esito, la pronuncia impugnata deve essere cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione monocratica, che
deciderà uniformandosi all’enunciato principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione monocratica, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME