Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11368/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro; RAGIONE_SOCIALE TRAPANI
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE COGNOME n. 3071/2023 depositata il 05/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione al decreto di respingimento reso in data 21.09.2023 dal Questore di Trapani
nei confronti de ll’odierno ricorrente , rilevando che è priva di pregio l’eccezione di notifica in copia non conforme poiché la copia notificata non è stata disconosciuta nei termini e modi di legge; che il provvedimento è stato adottato nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 del D.lgs. 286/1998 nei confronti di un cittadino straniero entrato nel territorio nazionale clandestinamente, sottraendosi volontariamente ai controlli di frontiera, privo di passaporto o di altro qualsiasi documento di identificazione, allo stato non ancora compiutamente identificato; e, quanto agli obblighi informativi, rilevando che: « il ricorrente è stato debitamente informato in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale sia al momento della sua identificazione (12.09.2023), come risulta dal foglio notizie versato in atti dalla Questura di Trapani, compilato durante la detta procedura alla presenza di un mediatore linguistico di madre lingua araba e di funzionari di Polizia di Stato e, pertanto, avente natura di atto fidefacente, sia in occasione delle operazioni di fotosegnalamento dal personale dell’Agenzia Europea EUAA (21.09.2023) risulta che lo stesso non ha chiesto la protezione internazionale ma ha dichiarato di essere venuto in Italia per lavor o».
Avverso il predetto provvedimento ha presentato ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a tre motivi.
Il Ministero intimato, non tempestivamente costituito, ha presentato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e il travisamento dei fatti. Il ricorrente deduce la inesistenza, nullità e/o illegittimità del decreto di respingimento per difetto della necessaria formalità di comunicazione, nonché la
violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cpc e degli artt. 10, comma 3, 13 e 32 della Costituzione. Il ricorrente deduce che il decreto del Questore gli è stato comunicato in mera copia libera e informale piuttosto che in originale o in copia attestata conforme all’originale apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato; tuttavia, a fronte dell’eccepita nullità del provvedimento di respingimento per difetto della necessaria formalità di comunicazione, il Giudice di pace ha deciso la questione applicando la normativa relativa alla differente e non sovrapponibile ipotesi di produzione in un giudizio pendente di una copia di scrittura.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,6, 20 e 26 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n.25, dell’art. 10-ter del D.lgs. 286/1998 e dell’art. 10 Cost. Si deduce la violazione del diritto a essere informato tempestivamente sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, nonché la illogicità e il travisamento dei fatti, la violazione delle disposizioni poste a garanzia del diritto della persona straniera a ricevere idonea informazione sulla procedura di protezione internazionale e il difetto di assistenza ed informazione tempestiva e diniego di accesso immediato alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente osserva che dal foglio notizie (indicato come all.3) non si evince l’avvenuta informativa legale fornita dall’Amministrazione al migrante, essendo ivi indicati unicamente i suoi dati anagrafici.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.lgs . 286/1998 del divieto di espulsione e respingimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 9 CEDU. Il ricorrente deduce che è stato omesso l’esame del concreto e attuale pericolo per il ricorrente in caso di rientro nel Paese
d’origine, e della denunciata violazione del divieto di espulsione e respingimento ex art. 19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998.
4.-Il secondo motivo del ricorso, potenzialmente assorbente deve essere esaminato preliminarmente ed è fondato.
Il ricorrente riassume il contenuto del foglio notizie che allega al ricorso (doc.3) ove effettivamente si riscontra che pur essendovi la presenza del mediatore linguistico, come rilevato dal Giudice di pace, non risulta che sia stata fornita adeguata informativa ai sensi dell’art 10 -ter del D.lgs. 286/1998 circa la possibilità di richiedere la protezione internazionale; l’amministrazione si è limitata a registrare i dati anagrafici. Il Giudice di pace ha all’evidenza tratto la conclusione che il soggetto fosse stato ‘ debitamente informato ‘ dalla circostanza che non aveva chiesto la protezione internazionale e che ha dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro.
Per giurisprudenza costante, ciò non sana l’originario difetto di informazione. Questa Corte ha infatti affermato che ai sensi dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un’informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è
stata preventivamente compiutamente informata.(Cass. n. 32070 del 20/11/2023; Cass. n. 4223 del 15/02/2024).
Da ciò consegue la nullità del decreto di respingimento (Cass. n. 10819 del 22/04/2024) con conseguente assorbimento delle altre questioni e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, potendosi decidere nel merito, attesa la nullità insanabile del decreto di respingimento.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito dichiara la nullità del decreto di respingimento adottato nei confronti del ricorrente in data 21 settembre 2023.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.