Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5952 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7954/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
PREFETTO DI PORDENONE, in persona del legale rapp. p.t.
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di PORDENONE n. 9/2023 depositata il 24/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il Giudice di pace di Pordenone, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che NOME COGNOME, nato in Pakistan l’DATA_NASCITA, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Pordenone, in data 25/1/2022, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni, perché non aveva presentato la dichiarazione di presenza di cui all’art. I, c. 2 della leg ge n. 68/2007.
Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 12/4/2023, ha chiesto, con un motivo, la cassazione dell’ordinanza.
L ‘ Amministrazione è rimasta intimata.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.Con l’unico motivo si denuncia il difetto di motivazione in ordine all’accertamento della condizione di inespellibilità ex art.19, comma 1.1. del TUI; la motivazione apparente nel richiamo al decreto prefettizio di espulsione contenente clausola di mero stile e nel riferimento al diniego di protezione speciale decretato dal AVV_NOTAIO; l’omesso esame di fatti decisivi allegati dalla parte.
Il ricorrente critica la decisione impugnata e, a tal fine, deduce che Giudice di pace ha fondato il rigetto su tre argomenti: a) il richiamo integrale per relationem del decreto di espulsione; b) l’esistenza del diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, c) la circostanza che secondo i dati RAGIONE_SOCIALE lo straniero risultava non lavorare dall’ottobre del 2020, mentre non aveva esaminato gli elementi di fatto allegati al fine di valutare la prospettata inespellibilità con riferimento ai vincoli familiari, ai vincoli sociali ed alla durata del soggiorno nel territorio nazionale.
In particolare, il ricorrente sostiene che il decreto di espulsione, focalizzato sulle ragioni amministrative del provvedimento emanato, aveva escluso con una clausola di stile la sussistenza di condizioni di
inespellibilità ex art.19, comma 1.1. TUI; che il diniego del AVV_NOTAIO alla domanda di protezione speciale, espresso in un atto amministrativo non definitivo e, anzi, impugnato, non esonerava il Giudice di pace dall’accertamento che gli era stato devoluto sulla ricorrenza di una condizione di inespellibilità; che le negative risultanze all’RAGIONE_SOCIALE non potevano escludere l’inserimento sociale e lavorativo, non formalizzato per la sua condizione amministrativa irregolare.
Lamenta che sia stata omessa la valutazione di taluni fatti significativi ai fini di cui all’art.19, comma 1.1. cit., sottoposti all’attenzione del giudice di pace, e cioè: la durata del soggiorno in Italia iniziato nel 2016; l’inserimento sociale maturato , al di là della mancanza di un lavoro registrato all’RAGIONE_SOCIALE, e caratterizzato dall’instaurazione di stretti rapporti di amicizia con una famiglia di Caneva; l’apprendimento della lingua, il conseguimento della licenza media, lo svolgimento di attività di lavoro sino a maggio 2020; l’ulteriore svolgimento di lavoro sia pure non regolarizzato come rider . Deduce di avere prodotto anche documentazione relativa a quanto esposto nel ricorso in merito al suo inserimento sociale e lavorativo in Italia (contratti di lavoro e buste paga 2018/2020, carta di identità, conseguimento della licenza media, contatti con RAGIONE_SOCIALE, contratto di locazione stipulato con un amico in data 1°novembre 2022).
3.- Il motivo è fondato e va accolto.
Il ricorrente non contesta la sussistenza dei presupposti amministrativi per l’emanazione del decreto di espulsione, fondati sulla irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale, ma si duole che non sia stata valutata la ricorrenza di cause di inespellibilità ex art.19, comma 1.1., cit., sulla scorta di fatti e documenti dallo stesso rappresentati e prodotti.
Va rammentato che il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva
di carattere generale; ne consegue che, nel giudizio di opposizione all’espulsione, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l’effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. n.14167/2023; Cass. n.15843/2023; Cass. n. 22508/2023).
Nel caso in esame, il Giudice di pace non ha preso in considerazione le circostanze dedotte e non ha dato retta applicazione al principio prima ricordato.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Pordenone che, in persona di diverso giudice, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Pordenone che, in persona di diverso giudice, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima