SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 149 2026 – N. R.G. 00004016 2023 DEPOSITO MINUTA 21 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE
in persona del AVV_NOTAIO, applicata da remoto ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all’esito del deposito di note effettuato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4016/2023 R.G.
promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in atti, C.F.
attore,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e domiciliato ope legis in Trieste, INDIRIZZO, P.
convenuta,
Oggetto : Altri istituti e leggi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023
figlia di
agiva in giudizio nei confronti del
e dei reati intenzionali violenti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’indennizzo previsto dalla legge per i figli di vittime di reati intenzionali violenti.
La ricorrente esponeva che il padre, era stato ucciso dal proprio locatore, come accertato dalla sentenza della Corte d’Assise di Trieste del 21 febbraio 2020, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Trieste con sentenza n. 1 del 14 maggio 2021.
Sosteneva di avere diritto a un risarcimento di € 50.000,00 e che, a seguito della verifica dell’insussistenza di patrimonio immobiliare del condannato e del pignoramento presso terzi, era emersa la disponibilità di una somma irrisoria.
Pertanto, la ricorrente aveva presentato domanda di indennizzo alla di Gorizia, seguendo l’iter amministrativo previsto, ma aveva ricevuto preavviso di diniego e successivamente delibera di diniego da parte del Comitato, motivata dalla presunta non estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali e dalla presenza di numerosi precedenti penali.
Censurava il provvedimento di diniego, sostenendo che la normativa di riferimento (L. 512/99 e successive modifiche) prevedeva l’esclusione dal beneficio solo in presenza di condanna definitiva per specifici reati o di misure di prevenzione, mentre la mera presenza di precedenti penali non costituiva causa ostativa tassativamente prevista.
Inoltre, evidenziava che la sentenza allegata dimostrava l’assenza di qualsiasi concorso della vittima nella commissione del fatto delittuoso e che l’eventuale coinvolgimento passivo in ambienti delinquenziali non era sufficiente a escludere il diritto all’indennizzo.
In conclusione, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all’indennizzo di € 50.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il , costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda, evidenziando la pessima condotta morale e civile del de cuius , gravato da numerosi precedenti penali, dettagliatamente elencati, che proverebbero la non estraneità della vittima ad ambienti criminosi.
Richiamava la prassi del Comitato di escludere dall’indennizzo coloro che sarebbero esclusi dai benefici della L. 512/99, in ragione dell’unicità del
L’Amministrazione invocava, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale che riteneva sufficiente anche il mero sospetto di contiguità ad ambienti criminali per escludere il beneficio, citando pronunce di diversi tribunali e della Corte di Cassazione, nonché del AVV_NOTAIO amministrativo, che confermavano la necessità della completa estraneità agli ambienti criminali mafiosi o comunque delinquenziali.
Nel caso di specie, secondo il , peraltro, non si era in presenza di un mero sospetto, bensì di un curriculum criminale di notevole spessore, tale da giustificare il provvedimento di esclusione. L’Amministrazione chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda in quanto infondata, con rifusione delle spese.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell’8 ottobre 2025 il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall’art. 3 D.L. n. 117/2025.
All’udienza del 20 gennaio 2026 la causa viene assunta in decisione.
La domanda proposta da
merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è figlia di vittima di omicidio volontario, come accertato con sentenza della Corte d’Assise di Trieste del 21 febbraio 2020, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Trieste il 19 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2021.
La ricorrente ha esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti del condannato, come attestato dalla dichiarazione del terzo (RAGIONE_SOCIALE), dalla quale risulta la totale incapienza del patrimonio del responsabile.
Ha quindi presentato tempestiva domanda di accesso al RAGIONE_SOCIALE, allegando tutta la documentazione richiesta.
La ha istruito la pratica e trasmesso il fascicolo al , che ha rigettato l’istanza con delibera n. 133/RV del 26 luglio 2023, motivando il diniego con la presunta non totale estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali e la presenza di numerosi precedenti penali, richiamando la prassi del Comitato di escludere dall’indennizzo coloro che sarebbero esclusi dai benefici della L. 512/99, in ragione dell’unicità del RAGIONE_SOCIALE. Tale motivazione non può essere condivisa, in quanto in materia di reati intenzionali violenti, il diritto all’accesso al RAGIONE_SOCIALE non può essere subordinato alla condizione della totale estraneità del soggetto istante ad ambienti o rapporti delinquenziali, bensì soltanto ai requisiti
tipizzati dall’art. 12 della L. 122/2016.
Tale disposizione, che disciplina in modo specifico le condizioni di accesso all’indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, non contempla tra i requisiti ostativi la presenza di precedenti penali diversi da quelli espressamente indicati (ossia i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. e quelli in materia di evasione fiscale), né la ‘non estraneità’ ad ambienti delinquenziali. Il rinvio all’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 302/1990, operato dall’art. 15 della L. 122/2016 (che ha integrato il contenuto dell’art. 4, comma 3, Legge n. 512/1999), riguarda esclusivamente le vittime di reati di tipo mafioso, di usura e di estorsione, e non si estende alle vittime di reati intenzionali violenti, per le quali il legislatore ha previsto una disciplina autonoma e autosufficiente.
La tesi del , secondo cui il principio di unicità del imporrebbe l’applicazione uniforme dei requisiti soggettivi a tutte le categorie di beneficiari, non trova riscontro né nella lettera della legge né nella sua ratio .
La disciplina sostanziale è differenziata e il richiamo al D.P.R. n. 60/2014, contenuto nell’art. 14, comma 5, della L. 122/2016, riguarda esclusivamente aspetti amministrativo-gestionali e non può essere interpretato in senso estensivo, tale da introdurre requisiti ostativi non previsti espressamente dal legislatore per le vittime di reati intenzionali violenti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 12 della L. 122/2016: è figlia della vittima di omicidio volontario e ha esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti del responsabile, non vi è concorso nella commissione del reato, non vi è stata condanna né procedimento penale per i reati ostativi.
La presenza di precedenti penali a carico della vittima, peraltro non rientranti tra quelli ostativi, non può costituire causa di esclusione dal beneficio, né può essere valorizzata l’affermazione di una ‘non totale estraneità’ ad ambienti delinquenziali, in assenza di elementi concreti che colleghino causalmente la condotta della vittima al fatto lesivo o che dimostrino un coinvolgimento attivo in contesti criminali.
Anche laddove si volesse valorizzare il requisito della ‘totale estraneità’ ad ambienti delinquenziali, occorre ricordare che la stessa norma (art. 1, comma 2, lett. b, L. 302/1990) prevede espressamente: ‘salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva’. Nel caso concreto, secondo quanto emerso nelle sentenze penali prodotte in atti, la vittima non solo non ha concorso in alcun modo alla commissione del fatto delittuoso, ma il suo coinvolgimento nell’azione criminosa è stato del tutto passivo e accidentale, essendo stata uccisa in quanto parte di un conflitto privato con il locatore.
Non vi è dunque alcuna ragione per ritenere che la presenza di precedenti penali, peraltro non ostativi ai sensi della legge, possa giustificare l’esclusione dal beneficio, in assenza di un nesso concreto tra tali precedenti e il fatto lesivo.
Le osservazioni del , fondate su una lettura estensiva e analogica dei requisiti soggettivi, non possono essere condivise, in quanto introducono una condizione ostativa non prevista dalla legge per le vittime di reati intenzionali violenti. Né può essere condivisa la tesi secondo cui il mero sospetto o la presenza di precedenti penali, in assenza di una condanna per i reati ostativi o di un accertato coinvolgimento in ambienti criminali, sia sufficiente a negare il beneficio, dovendo invece il giudizio fondarsi su elementi oggettivi e specifici. Al contempo non è ravvisabile una violazione del principio di eguaglianza poiché la diversità dei reati assunti a presupposto delle provvidenze economiche giustifica requisiti soggettivi non coincidenti (e, rispetto ai delitti di tipo mafioso, improntati a maggior rigore). Alla luce di quanto esposto, deve essere accertato il diritto della ricorrente ad accedere al RAGIONE_SOCIALE per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti, con conseguente condanna del al pagamento in favore della ricorrente dell’indennizzo nella misura prevista dal DM. 22 novembre 2019 secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile, in forza di quanto stabilito dall’art. 11, comma 2 ter , Legge n. 122/2016.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Esse vanno liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 tenuto conto della non rilevante complessità del quadro istruttorio e normativo.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente dell’indennizzo nella misura prevista dal D.M. 22 novembre 2019 secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile, in forza di quanto stabilito dall’art. 11, comma 2 ter , Legge n. 122/2016; al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 545,00 per spese ed in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali,
condanna il iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trieste, il 21 gennaio 2026
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME