Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30752 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 88-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRAVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
2023 RAGIONE_SOCIALE
I RAGIONE_SOCIALE
C.F.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella loro qualità
4231
RAGIONE_SOCIALE
LI RAGIONE_SOCIALE
di genitori minore esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia NOME.C. RAGIONE_SOCIALE i, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRAVV_NOTAIO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 432/2015 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/10/2015 R.G.N. 444/2013;
uditi la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 432 del 2015, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli odierni controricorrenti, genitori e legali
i
Oscuramento d’Ufticio rappresentanti RAGIONE_SOCIALE figlia minore, avverso la sentenza di pri mff ero
registro generale 88,2016
Nurnero sezionale 4231f2023
grado che aveva condannato il medesimo RAGIONE_SOCIALE, in rel29299 , NOME, l a generale 30752 , 2023 alla somministrazione alla bambina del vaccino trivalente (ani+ , -ata pubblicazione 06/11f2023 morbillo, parotite e rosolia) alla corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge per le patologie RAGIONE_SOCIALE I categoria RAGIONE_SOCIALE tabella A allegata al d.P.R n. 834 del 1981, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda, nonché ad erogare l’ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005 (consistente in un assegno vitalizio di importo pari a sei volte l’importo percepito dal danneggiato ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992 ed all’importo aggiuntivo una tantum, corrispondente al 30 % per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio); la Corte territoriale ha rigettato il motivo d’impugnazione basato sul decorso del termine biennale previsto dall’art. 3, comma 1, I. n. 210 del 1992 (essendo la domanda stata presentata in data 22 giugno 2010, a fronte RAGIONE_SOCIALE conoscenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra vaccinazione e danno collocabile temporalmente alla data del 5 luglio 2002, quando i genitori ebbero conoscenza RAGIONE_SOCIALE diagnosi di encefalopatia post vaccinica) ed ha confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva dato atto che in data 15 giugno 2012 il RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto il nesso causale tra il vaccino inoculato e la patologia indicata in ricorso e che la natura assistenziale del diritto in questione ne determinava l’imprescrittibilità e la operatività RAGIONE_SOCIALE decadenza limitatamente al triennio antecedente alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda; conseguentemente, aveva riconosciuto il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda e cioè dal 1.7.2010;
avverso tale sentenza, ricorre per cessazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo al quale resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria, i genitori RAGIONE_SOCIALE minore nella loro qualità;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 bis d.l. n 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
Oscuramento d’Ufficio- 11
all’eSito RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza del 14 dicembre 2021, quesit”er’reg”r°
generale 88,2013
4231f2023
Nurnero sezionale
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Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 1399
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NOME, NOME
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generale 30752
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2022, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata laData pubblicazione 06f11,2023
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, I. n. 210 del 1992 per violazione degli artt. 2,3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede(va) limiti all’effetto decadenziale delle prestazioni de quibus e per l’effetto sospendeva il giudizio di legittimità;
con sentenza n. 35 del 2023, la Corte Costituzionale ha, per quanto qui di interesse, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e RAGIONE_SOCIALE sua indennizzabilità»;
in vista dell’odierna adunanza camerale, fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c., i controricorrenti hanno depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione nel termine di giorni sessanta.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che la domanda di indennizzo era stata presentata tardivamente rispetto al termine perentorio di tre anni previsto dalla citata disposizione, decorrente dal momento in cui gli interessati acquisiscono conoscenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra la vaccinazione ed il danno;
in particolare, deduce il ricorrente, la somministrazione del vaccino era avvenuta il 19 marzo 2002 ed a distanza di 11 giorni, la bambina aveva mostrato disturbi RAGIONE_SOCIALE deambulazione con disequilibrio e perdita delle forze dell’arto inferiore e superiore sinistro, accompagnata da sonnolenza, irritabilità, ridotto interesse per il contesto e regressione del linguaggio. Da tali sintomi, a seguito di ricovero e ripetuti esami, era derivata la
Oscuramento d’ uffi c’dia
-gnosi di encefalopatia post vaccina, come attestato darliffero registro generale 88,2016 Nurnero sezionale 4231f2023 scheda di dimissioni del 5 luglio 2002 versata in atti; Numero di raccolta generale 30752,2023 nel giugno del 2003, la Commissione per l’accertamento deglin .-ata pubblicazione 06/11f2023 stati di invalidità civile aveva accertato la totale invalidità con la medesima diagnosi; da ciò il determinarsi RAGIONE_SOCIALE definitiva decadenza, in piena coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 342 del 2006 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7240 del 2014); il motivo va rigettato;
con l’ordinanza interlocutoria n. 1308 del 2022, questa Corte di legittimità ha già disatteso l’eccezione di inammissibilità del motivo ricorso, rilevato dai controricorrenti e dalla Procura generale, sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazione che l’interpretazione dell’art. 3, comma 1,1. n. 210 del 1992 propugnata dal ricorrente, qualora condivisa, varrebbe a privare di base normativa il ragionamento adottato dalla sentenza impugnati, senza con ciò interferire in alcun modo con l’accertamento in fatto dei presupposti storici RAGIONE_SOCIALE concreta fattispecie;
il ricorso ha dunque superato il vaglio di ammissibilità e va deciso nel merito;
in punto di fatto è stato già ritenuto incontrovertibile, perché pacifico tra le parti ed appurato dalla sentenza impugnata, che la piena consapevolezza del danno subito dalla minore e RAGIONE_SOCIALE sua derivazione causale dal vaccino fosse presente sin dal 5 luglio 2002, mentre la domanda amministrativa fu presentata il 22 giugno 2010, quando i tre anni previsti dall’art. 3, comma 1,1. n. 210 del 1992 eNOME certamente decorsi;
alla luce dell’inimrvento RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale sopra ricordata, che, con sentenza additiva, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e RAGIONE_SOCIALE sua indennizzabilità», non vi è dubbio che nessun termine decadenziale poteva iniziare a decorrere prima RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 107 del 2012;
Oscuramento d’Ufficiola Corte Costituzionale, sottolineate le esigenze di solidarlèbrero registro generale 88,2016 Nurnero sezionale 4231f2023 sociale e di tutela RAGIONE_SOCIALE salute del singolo, poste a fondarne e nb Num ro di raccolta generale 30752,2023 RAGIONE_SOCIALE disciplina introdotta dalla legge n. 210 del 1992, ha ritenufrn pubblicazione 06/11,2023 che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del biennio per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda amministrativa, suppone che
” il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto menomazione RAGIONE_SOCIALE permanente dell’integrità psico-fisica e RAGIONE_SOCIALE sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche RAGIONE_SOCIALE sua rilevanza giuridica, e quindi dell’esteriorizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’azionabilità del diritto all’indennizzo”;
pertanto, ” l’art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda, pur a fronte di una prestazione indennitaria “nuova”, ovvero di una “nuova” categoria di beneficiari, aggiunti dalla sentenza di illegittimità costituzionale, decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l’esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del “patto di solidarietà” sotteso alla pronuncia additiva. L’impossibilità di presentare la domanda volta all’indennizzo dei danni da vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia in un periodo precedente alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 107 del 2012, così come resa evidente dalla previsione del termine decadenziale di cui al censurato art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, si pone in contrasto con i richiamati artt. 2 e 32 Cost. E anzi, alla compressione del diritto a otinnere l’indennizzo nella fase antecedente alla sentenza n. 107 del 2012 si unisce l’illogica pretesa che gli interessati rispettassero un termine per la proposizione di una domanda relativa a un indennizzo per il quale, al momento in cui ebbero conoscenza del danno, non avevano alcun titolo. L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone, pertanto, di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda, fissato dall’art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza
Oscuramento d’Ufficio-1 .. aell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatt ;nero registro generale 88,2016 Nurnero sezionale 4231f2023 non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del Numero di raccolta generale 31:1752,2023 principio desumibile dall’art. 2935 cod. civ. “; RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 06/11f2023
dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE nuova formulazione dell’art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992 alla presente fattispecie, discende con chiarezza che nessuna decadenza può essersi realizzati, giacché la domanda di riconoscimento del diritto ha preceduto il momento in cui, per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 107 del 2012, la lesione subiti è divenuta oggettivamente indennizzabile;
il motivo di ricorso risulta quindi infondato e va rigettato;
la complessiva novità RAGIONE_SOCIALE questione posti dal motivo di ricorso, risolta attraverso l’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, determina le condizioni per la totale compensazione tra le parti del presente giudizio di legittimità;
risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sicché non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara inramente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Igs. n. 196 del 2003, Art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023.