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Indennizzi Covid-19: no al cumulo per agricoli

La Cassazione ha negato a una lavoratrice agricola il cumulo degli indennizzi Covid-19 specifici per il suo settore con quelli previsti per gli altri lavoratori stagionali, affermando che il legislatore ha creato due regimi di tutela distinti e non sovrapponibili.

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Pubblicato il 23 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennizzi Covid-19 per Agricoli: la Cassazione Nega il Cumulo

Durante l’emergenza sanitaria, il legislatore ha introdotto diverse misure di sostegno economico. Una questione centrale, recentemente risolta dalla Corte di Cassazione, riguarda la possibilità per i lavoratori agricoli di cumulare gli indennizzi Covid-19 specifici per il loro settore con quelli, più generali, previsti per gli altri lavoratori stagionali. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito un principio chiaro: i due sistemi di tutela sono separati e non cumulabili.

I Fatti di Causa: la richiesta di doppi indennizzi

Una lavoratrice agricola a tempo determinato, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento degli indennizzi previsti per i lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo (ex Decreti ‘Agosto’ e ‘Ristori’), si è vista revocare tale provvedimento sia in primo grado che in appello. Secondo i giudici di merito, le tutele specifiche create per il settore agricolo escludevano la possibilità di accedere ad altre forme di sostegno previste per la generalità dei lavoratori stagionali. La lavoratrice ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’attività di operaio agricolo a tempo determinato dovesse essere considerata ‘stagionale’ e che nessuna norma vietasse espressamente il cumulo delle due indennità.

Le Norme a Confronto: un doppio binario di sostegno

La Cassazione ha ricostruito il quadro normativo emergenziale, evidenziando come il legislatore avesse creato due percorsi di sostegno distinti e paralleli:

1. Tutela per gli operai agricoli: Norme specifiche (come l’art. 30 del D.L. n. 18/2020 e successive) hanno previsto indennità una tantum per gli operai agricoli a tempo determinato che avessero totalizzato almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente.
2. Tutela per gli altri lavoratori stagionali: Altre disposizioni (come l’art. 9 del D.L. n. 104/2020) hanno introdotto indennizzi per i lavoratori stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali, a condizione che avessero cessato involontariamente il rapporto di lavoro e svolto almeno 30 giornate lavorative in un determinato arco temporale.

La Corte ha sottolineato che non solo gli importi, ma anche i presupposti di accesso alle due misure erano differenti, a conferma della volontà di creare due regimi separati.

le motivazioni

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendo infondati tutti i motivi. Le motivazioni della decisione si basano su due pilastri argomentativi fondamentali.

La Specificità della Tutela Agricola

In primo luogo, il fatto che il legislatore abbia previsto espressamente una categoria di beneficiari (gli operai agricoli) e abbia disegnato per loro una specifica indennità dimostra la volontà di considerarli come una categoria a parte, distinta dal più ampio genus dei lavoratori stagionali. La creazione di un sistema di incentivi ad hoc, modulato su presupposti propri (le 50 giornate lavorative), è un segnale inequivocabile della volontà di svincolare questa categoria dalle tutele generali. Pertanto, anche se un operaio agricolo potesse in astratto essere definito ‘stagionale’, non potrebbe accedere alle provvidenze per gli stagionali generici, essendo destinatario di una disciplina speciale.

L’Interpretazione del Silenzio del Legislatore

In secondo luogo, la Corte ha affrontato l’argomento della mancanza di un divieto esplicito di cumulo. Trattandosi di norme emergenziali, e quindi eccezionali e di stretta interpretazione, il silenzio del legislatore non può essere interpretato come un permesso. Al contrario, vale il principio ‘ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit’: se il legislatore avesse voluto consentire il cumulo, lo avrebbe specificato. L’assenza di una previsione in tal senso deve essere letta come una volontà contraria. Inoltre, i divieti di cumulo esistenti in altre norme riguardavano casi di lavoratori che svolgevano diverse attività lavorative. Qui, invece, si trattava della stessa e unica attività (lavoro agricolo), per la quale non è logicamente ammissibile un doppio indennizzo derivante da due diverse qualificazioni giuridiche.

le conclusioni

La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: ‘agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell’ambito delle misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, spettano gli indennizzi di cui agli artt. 30 d.l. n. 18/20, 84, co. 7 d.l. n. 34/20, 69, co. 1 d.l. n. 73/21, non anche gli indennizzi previsti per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari’.
Questa sentenza chiarisce definitivamente che i sistemi di protezione sociale introdotti durante la pandemia per il settore agricolo erano speciali e autosufficienti, escludendo qualsiasi possibilità di sovrapposizione con le misure destinate ad altre categorie di lavoratori stagionali. La decisione riafferma il principio di specialità nell’interpretazione delle leggi e la rilevanza del silenzio del legislatore nell’ambito di normative eccezionali.

Un lavoratore agricolo a tempo determinato può ricevere sia l’indennità Covid-19 specifica per il suo settore sia quella per gli altri lavoratori stagionali?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto esclusivamente alle indennità specifiche previste per la loro categoria e non possono cumularle con quelle destinate ai lavoratori stagionali di altri settori.

Perché la Corte ha stabilito che i due indennizzi non sono cumulabili?
La Corte ha motivato che il legislatore ha creato due sistemi di tutela distinti e paralleli, con presupposti e requisiti differenti. La previsione di una normativa specifica per gli operai agricoli dimostra la volontà di trattarli come una categoria separata, escludendoli implicitamente dalle tutele più generali.

Qual è il principio di diritto affermato dalla sentenza?
Il principio è che agli operai agricoli a tempo determinato, in quanto destinatari di una specifica disciplina di sostegno economico durante l’emergenza Covid-19, spettano unicamente gli indennizzi previsti per la loro categoria e non anche quelli istituiti per i lavoratori stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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