Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5435 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5435 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31003/2020 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 692/2020 pubblicata il 06/07/2020, RG 2070/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’ Appello di Bari, con la sentenza n.692/2020 pubblicata il 06/07/2020 ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Foggia, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Foggia.
La controversia ha per oggetto la pretesa, azionata in via monitoria da parte della ricorrente, medico convenzionato del servizio di Emergenza ‘118’, che prestava servizio nell’emergenza sanitaria territoriale presso il Comune di Cagnano Varano, rientrante nella zona ‘disagiata’ della fascia garganica, al riconoscimento della indennità per lo svolgimento dell’attività medica in zone disagiate, prevista per i medici di assistenza primaria, in ragione dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, dall’art. 22 commi 1 e 2 dell’Accordo integrativo regionale (AIR) approvato con la DGR del 29/12/2007 n. 2289, pubblicato sul B.U.R. Regione Puglia del 18 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’ACN.
Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte territoriale ha ritenuto che i rapporti tra i medici convenzionati e gli enti sanitari fossero disciplinati dall’art.48 della
legge n.833/1978, dall’art.8 del d.lgs. n.502/1992 e dagli Accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’art.4 comma 12 legge n.412/1991in attuazione delle predette fonti primarie; che l’A.C.N. distingueva, tra l’altro, la posizione del medico convenzionato di assistenza primaria (art.13, nonché artt. 33 – 61) da quella del medico convenzionato di emergenza sanitaria territoriale (art. 13, nonché artt. 91 100); che l’art.59, lettera D, comma 2, dell’A.C.N. riconosceva l’indennità per lo svolgimento dell’attività medica convenzionale in zone disagiate o disagiatissime ai soli medici convenzionati di assistenza primaria, e non anche a quelli convenzionati per l’emergenza sanitaria territoriale; che anche l’art. 22 dell’A.I.R. del 18/01/2008 limitava la indennità ai soli medici convenzionati di assistenza primaria; che l’interpretazione prospettata dall’appellante si risolveva nella illegittima e non consentita prevalenza dell’A.I.R. sull’A.C.N.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre NOME COGNOME con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
6. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con l’unico ed articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali di lavoro stante l’erronea applicazione, l’illegittimità e illogicità del mancato riconoscimento delle somme richieste e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative di cui all’art.48 comma 3 della Legge 833/1978, all’art.2 ACN del 23.03.2005 della Medicina Generale, all’art.117 comma terzo e art. 3 della Costituzione nonché del d.lgs. 502/1992. Disparità di trattamento».
Dopo aver richiamato le caratteristiche del rapporto di lavoro convenzionale, in particolare con riguardo all’Emergenza sanitaria, e le fonti di disciplina, la ricorrente contesta la sentenza di appello
in ragione della mancata conoscenza della reale modalità di svolgimento dell’attività medica da parte dei medici dell’Emergenza sanitaria; deduce che assume precipuo rilievo il dato territoriale ove l’attività viene prestata; richiama a sostegno della domanda l’art. 22 dell’AIR per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale (delibera della Giunta Regionale 29 dicembre 2007, n. 2289) e l’Accordo integrativo regionale del Servizio Emergenza Urgenza ‘118’ (delibera Giunta regionale n. 11 del 19 gennaio 2010), nonché al delibera della ASL Foggia relativa al personale dell’Emergenza sanitaria presso l’Isola di San Domino. Prospetta disparità di trattamento.
In via preliminare deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità del controricorso, dedotta dal ricorrente con la memoria, siccome notificato il 18/01/2021, quindi oltre i quaranta giorni, ex art.370, cod. proc. civ., decorrenti dalla notifica del ricorso, avvenuta in data il 2/12/2020.
Tanto premesso il motivo, che nella illustrazione non specifica la dedotta violazione dell’art. 360, n.5, invocato in rubrica, è, nel suo complesso, infondato.
La Corte territoriale ha – in primo luogo – fatto corretta applicazione dell’art.48 della legge n.833/1978 e all’art.8 del d.lgs. n.502/1992, laddove ha ritenuto che la disciplina specifica dei rapporti in convenzione è costituita da una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale (Accordo collettivo nazionale stipulato in conformità dell’art.4 legge n.412/1991), con una rigorosa delimitazione degli ambiti dell’ulteriore contrattazione decentrata (v., Cass., n. 26264 del 2021).
Tanto premesso, l’art.13 dell’A.C.N. 23/03/2005 per i medici di medicina generale prevede che: «1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di
lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
assistenza primaria; b) continuità assistenziale; c) medicina dei servizi territoriali; d) emergenza sanitaria territoriale».
L’A.C.N., come già ritenuto dalla corte territoriale, non detta una disciplina indifferenziata per i rapporti convenzionali dei medici di medicina generale, ma detta disposizioni specifiche con riferimento a ciascuno dei quattro settori individuati, che trovano ragione nella diversità dei compiti affidati al medico convenzionato: l’assistenza primaria (artt. 33-61), la continuità assistenziale (artt. 62-73), la medicina dei servizi (artt. 7490) e l’emergenza sanitaria territoriale (artt. 91-100).
L’indennità oggetto di causa è specificamente prevista dall’art. 59, lettera D, comma 2, dell’A.C.N., nei termini che seguono: «Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali». L’indennità è immediatamente riferibile ai soli medici convenzionati dell’assistenza primaria, perché prevista dalla stessa disposizione che disciplina il trattamento economico dei medici di assistenza primaria (ossia l’art. 59).
L’art.98 dell’A.C.N., che detta disposizioni in materia di trattamento economico dei medici convenzionati dell’emergenza sanitaria regionale, non prevede alcuna indennità per lo svolgimento dell’attività in zone disagiate o disagiatissime.
L’art. 22 dell’A.I.R. 18/01/2008 detta disposizioni in materia di zone disagiate (comma 1), che di zone disagiatissime (comma 2). L’indennità per le zone disagiatissime è espressamente riconosciuta «sia per l’assistenza primaria che per la continuità assistenziale»,
con esclusione della emergenza sanitaria regionale. Quanto alla indennità per le zone disagiate, la stessa è riconosciuta «per lo svolgimento dell’attività convenzionale».
10. Non può però ritenersi, come invece pretende la ricorrente, che con il generico riferimento alla «attività convenzionale» sia consentito, in base all’A.I.R., attribuire ciò che l’A.C.N. ha previsto solo per i medici dell’assistenza primaria, giusta la disposizione dettata dall’art.8 d.lgs. 502/1992, tenuto conto che, come già affermato da questa Corte: «dal quadro normativo -quale già risultante dalla legge 833/1978, articolo 48, e dal d.lgs. 502/1992, articolo 8 -si ricava il primato dell’Accordo nazionale rispetto a quello di livello regionale, seppure da intendere non nel senso di una inderogabilità assoluta del primo da parte del secondo ma piuttosto nel senso che la contrattazione regionale si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali» (Cass. n.5 del 2020).
La contrattazione integrativa non può porsi in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest’ultima. Ne consegue che la contrattazione integrativa non può riconoscere un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale unica abilitata in materia (cfr., Cass., n. 21316 del 2022).
Di talché privo di rilievo è il richiamo della dicitura in calce alla norma finale 3 dell’AIR Servizio Emergenza Urgenza 118, che tra l’altro, senza esplicitare il precetto, si limita all’espressione ‘zone disagiate e disagiatissime: riportare l’art. 22 dell’AIR Puglia dell’8 ottobre 2008’, art. 22 da cui, come si è illustrato, non può farsi discendere il riconoscimento dell’indennità per cui è causa.
Peraltro, attesa la diversità dei compiti e delle attività relativi ai settori in cui si articola il rapporto di lavoro autonomo convenzionato tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, non è proponibile una comparazione, a fini di
adeguatezza e proporzionalità, come prospetta la ricorrente con riguardo ai medici dell’assistenza primaria, stante la evidente eterogeneità delle attività in concreto svolte (cfr., Cass., n. 15110 del 2020).
Quanto alla delibera con cui la ASL di Foggia avrebbe riconosciuto l’indennità sede disagiatissima al personale medico convenzionato del Servizio Emergenza 118 presso l’Isola di San Domino, si osserva che correttamente la Corte d’Appello, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 11424 del 2006) ha affermato che deve escludersi che dall’attribuzione che non trova fondamento nella contrattazione di un beneficio a determinati lavoratori possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere analogo beneficio o il risarcimento del danno (nella specie comunque non richiesto), rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all’interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese per l’inammissibilità del controricorso in quanto tardivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro