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Indennità zone disagiate: no al medico del 118

La Corte di Cassazione ha negato l’indennità zone disagiate a un medico del servizio di emergenza 118. La decisione si basa sulla chiara distinzione operata dal Contratto Collettivo Nazionale (ACN), che riserva tale beneficio ai soli medici di assistenza primaria. La contrattazione regionale non può estendere l’indennità in contrasto con le previsioni nazionali.

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Pubblicato il 13 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità Zone Disagiate: Spetta al Medico del 118? La Cassazione Dice No

La questione dell’attribuzione dell’indennità zone disagiate ai medici che operano in aree geograficamente svantaggiate torna al centro del dibattito giurisprudenziale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito un punto fermo, negando tale compenso accessorio a un medico del servizio di emergenza territoriale (118). La decisione ribadisce la rigida gerarchia delle fonti nella contrattazione collettiva del settore sanitario, sottolineando come gli accordi regionali non possano derogare a quanto specificamente previsto dal contratto nazionale.

I Fatti del Caso: La Richiesta del Medico di Emergenza

Un medico convenzionato, operante nel servizio di Emergenza “118” presso un comune situato in una zona considerata “disagiata”, aveva richiesto il riconoscimento di un’indennità specifica. Tale indennità era prevista per compensare lo svolgimento dell’attività medica in aree territoriali svantaggiate. La richiesta del medico si fondava sull’interpretazione di un Accordo Integrativo Regionale (AIR) che, a suo dire, estendeva il beneficio a tutta l'”attività convenzionale”, includendo quindi anche il servizio di emergenza. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano però respinto la sua domanda, ritenendo che il beneficio fosse riservato ad altre categorie di medici.

La Gerarchia delle Fonti e l’Indennità Zone Disagiate

Il cuore della controversia risiede nel rapporto tra il Contratto Collettivo Nazionale (ACN) e l’Accordo Integrativo Regionale (AIR). La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema normativo che regola i rapporti con i medici convenzionati si basa su una forte integrazione tra la legge statale (L. 833/1978 e D.Lgs. 502/1992) e la contrattazione collettiva nazionale. Quest’ultima fissa i paletti entro cui la contrattazione decentrata, come quella regionale, può muoversi.

L’Accordo Collettivo Nazionale (ACN)

L’ACN del 2005 distingue nettamente tra quattro diversi settori di attività per i medici di medicina generale:
1. Assistenza primaria (il medico di famiglia)
2. Continuità assistenziale (la guardia medica)
3. Medicina dei servizi territoriali
4. Emergenza sanitaria territoriale (il 118)

L’articolo 59 dell’ACN, che disciplina il trattamento economico dei medici di assistenza primaria, prevede specificamente, alla lettera D, l’indennità zone disagiate come compenso accessorio riservato esclusivamente ai medici di questo settore.

L’Accordo Integrativo Regionale (AIR)

L’accordo regionale, pur menzionando l’indennità per le zone disagiate, non poteva, secondo la Corte, estenderla ai medici del 118. Un’interpretazione estensiva basata sul generico riferimento all'”attività convenzionale” si scontrerebbe con il principio gerarchico. La contrattazione integrativa non può porsi in contrasto con quella nazionale, né può riconoscere un trattamento economico ulteriore non previsto dalla fonte sovraordinata.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del medico, basando la propria decisione su argomenti chiari e lineari. In primo luogo, ha riaffermato il primato dell’Accordo Collettivo Nazionale, che limita in modo esplicito l’indennità ai soli medici di assistenza primaria. L’art. 98 dell’ACN, dedicato al trattamento economico dei medici dell’emergenza sanitaria, non prevede infatti alcuna indennità analoga.

In secondo luogo, i giudici hanno respinto la tesi della disparità di trattamento. La Corte ha sottolineato che la diversità dei compiti, delle attività e delle responsabilità tra i vari settori della medicina generale giustifica un trattamento economico differenziato. Non è possibile, quindi, comparare la posizione di un medico dell’assistenza primaria con quella di un medico dell’emergenza territoriale al fine di rivendicare lo stesso beneficio economico.

Infine, è stato chiarito che un’eventuale attribuzione illegittima del beneficio da parte di una singola ASL ad altri lavoratori non può creare un diritto per i lavoratori pretermessi a ottenere lo stesso trattamento o un risarcimento del danno.

Le Conclusioni

Questa ordinanza fornisce un’importante lezione sulla struttura e l’interpretazione dei contratti collettivi nel settore pubblico. La decisione conferma che i benefici economici, come l’indennità zone disagiate, sono strettamente legati alla specifica categoria professionale definita dalla contrattazione nazionale. Gli accordi regionali possono solo integrare e specificare, ma non possono ampliare la platea dei beneficiari in contrasto con la fonte primaria. Per i medici convenzionati, ciò significa che i diritti e i compensi accessori devono trovare un fondamento chiaro e inequivocabile nell’Accordo Collettivo Nazionale di riferimento per il proprio settore di attività.

Un medico del servizio di emergenza territoriale (118) ha diritto all’indennità per zone disagiate?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) riserva esplicitamente questa indennità ai soli medici di assistenza primaria.

Un accordo regionale (AIR) può estendere un’indennità a categorie di medici non previste dal contratto nazionale (ACN)?
No. La contrattazione integrativa regionale deve svolgersi nei limiti e nelle materie stabilite dal contratto collettivo nazionale. Non può introdurre un trattamento economico ulteriore o in contrasto con quanto previsto a livello nazionale.

Escludere i medici del 118 dall’indennità per zone disagiate costituisce una disparità di trattamento?
No. La Corte ha ritenuto che non sia proponibile una comparazione, data la diversità dei compiti e delle attività svolte dai medici dell’emergenza sanitaria rispetto a quelli dell’assistenza primaria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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