Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34648 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27275-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta
Oggetto
Indennità
uscita turni – RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 467/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 106/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato la società a corrispondere al dipendente NOME COGNOME l’indennità di uscita turno (cd. UIT), di cui all’art. 26 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal 7 giugno 2016 al 12 ottobre 2016.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il Collegio si Ł riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’accordo del 17 febbraio 2016 nonchØ dell’articolo 25, comma 14, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’accordo RAGIONE_SOCIALE del 1° luglio 2014, nonchØ degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata proceduto alla corretta sussunzione della fattispecie concreta nell’art. 25, comma 14, del RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30 settembre 2008, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Eni del 18 marzo 2003 nonchØ dell’RAGIONE_SOCIALE 19- 20 marzo 1998 e degli articoli 1362 e 1364 cod. civ., per avere la Corte d’appello considerato incluse nella base di calcolo utile alla determinazione della indennità di uscita dal turno, di cui all’articolo 26 citato, anche le cd. ‘indennità speciali’, che gli accordi collettivi richiamati escludono espressamente.
Con il terzo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 30 settembre 2008, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 18 marzo 2003 e degli articoli 1362 e 1364 cod. civ., per avere la Corte d’appello disapplicato una disciplina negoziale integrativa, di ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente portata derogatoria rispetto all’articolo 26 del RAGIONE_SOCIALE.
I motivi di ricorso sono infondati.
L’art. 26 del RAGIONE_SOCIALE detta la seguente disciplina:
‘ ¨ prevista l’uscita dal turno al verificarsi delle seguenti condizioni:
decisione della direzione aziendale;
permanente inidoneità, accertata da istituti di diritto pubblico, per grave malattia che comporti l’utilizzo in attività non in turno.
Per i lavoratori a piø alta anzianità di attività prestata in turno, verrà riconosciuto ad personam un importo in cifra, secondo la seguente tabella, calcolato sulla media dei compensi complessivi dei tre anni precedenti, percepiti per lavoro in turno, a titolo di indennità e maggiorazioni delle quote orarie
La suddetta indennità verrà a cessare al momento della maturazione dei requisiti per la pensione
anticipata o vecchiaia e sarà assorbita esclusivamente in caso di reinserimento in lavoro in turno.
Per i dipendenti usciti dal turno, le aziende attiveranno percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale.
Restano confermate le condizioni di miglior favore derivanti da accordi locali .’
9. La Corte territoriale ha rilevato che l’indennità in parola Ł riconosciuta ai lavoratori che vantino un periodo di permanenza in turno di almeno vent’anni e ha la funzione di garantire il parziale consolidamento del trattamento economico percepito per lo svolgimento del lavoro in turno, in caso di uscita dal turno per decisione aziendale o per sopravvenuta in idoneità fisica; ha ritenuto incluse nella base di calcolo dell’indennità in oggetto tutte le indennità e maggiorazioni delle quote orarie comunque percepite in connessione con il lavoro in turno (sentenza d’appello, pag. 8).
10. Col primo motivo di ricorso la società dà atto che il dipendente nel 2016 Ł uscito dal turno per quattro mesi, in esecuzione di un accordo sindacale del 17 febbraio 2016, e assume non essersi trattato di una uscita dal turno ma
semplicemente di una sospensione temporanea dell’attività operativa in turno, riconducibile alla previsione dell’articolo 25 del RAGIONE_SOCIALE, anzichØ a quella dell’art. 26.
11. L’art. 25, comma 14, del RAGIONE_SOCIALE stabilisce che ‘nei casi di addestramento/formazione, permessi sindacali e di impegno del turnista in attività giornaliere, saranno mantenute le prassi vigenti a livello aziendale. In assenza di regolamentazione aziendale, per tali fattispecie verrà riconosciuta la maggiorazione del 12,5% ‘.
12. I giudici di appello hanno interpretato l’art. 25, comma 14, del RAGIONE_SOCIALE come relativo ai casi di ‘occasionale impegno del turnista (che tale rimane) in attività non in turno, per addestramento/formazione, permessi sindacali o impegno in attività giornali ere’ (sentenza pag. 7) ed hanno accertato come nel caso di specie il lavoratore non fosse stato ‘occasionalmente assegnato ad attività non in turno nell’ambito di un impegno stabile come turnista’ bensì fosse uscito dall’attività in turno per l’intero arco temporale di quattro mesi; hanno ritenuto la fattispecie così ricostruita riconducibile alla previsione dell’art. 26 del RAGIONE_SOCIALE, precisando come
la stessa contempli ‘non solo l’uscita dal turno in via definitiva, ma anche in via temporanea’, secondo quanto si ricava, in particolare, dalla previsione di assorbimento dell’indennità di uscita dal turno ‘in caso di reinserimento in lavoro in turno’ (sentenza d’appello, pag. 7).
13. L’interpretazione adottata dai giudici di appello Ł certamente aderente ai criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica, dovendosi valorizzare le specifiche e differenti espressioni adoperate dall’art. 26, in cui si fa riferimento alla ‘uscita dal turno’, e dall’art. 25, comma 14, in cui si disciplina il caso di ‘impegno del turnista in attività giornaliere’, apparendo evidente la cessazione dell’attività di lavoro in turno nel primo caso, in via permanente o temporanea, ed invece il permanere del lavoro in turno nel secondo caso, sia pure affiancato ad un impegno (occasionale) in attività giornaliere (non in turno).
La pretesa della società ricorrente, di sussunzione nell’art. 25 RAGIONE_SOCIALE della fattispecie oggetto di causa in quanto ‘mera sospensione, a tempo breve e definito, dell’attività operativa’ in costanza della qualifica di turnista area pozzo (ricorso pag. 19), tradisce la lettera e la ratio
della disposizione in esame. L’esemplificazione contenuta nell’art. 25, comma 14, dei possibili impegni del turnista (addestramento/formazione, permessi sindacali, accanto ad attività giornaliera) dà conto del carattere occasionale degli stessi e della presupposta compatibilità con il concreto svolgimento del lavoro in turno, che Ł fattispecie diversa rispetto a quella di completa cessazione, sia pure temporanea ma protratta per un determinato periodo, dell’attività di lavoro secondo una turnazione.
Risulta quindi infondato il primo motivo di ricorso avendo correttamente la Corte di merito sussunto la fattispecie in esame nell’art. 26 anziché in quella di cui all’art. 25, comma 14, del RAGIONE_SOCIALE.
Parimenti infondato Ł il secondo motivo di ricorso.
La società critica la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto incluse, nella base di calcolo della indennità di uscita dal turno, le cd. indennità speciali e sottolinea come l’espressione contenuta nell’art. 26, ‘compensi …percepiti per lavoro in turno’ non possa ricomprendere elementi di natura tecnicamente non retributiva, come appunto le indennità speciali;
difatti, l’RAGIONE_SOCIALE del settembre 2008 e quello del 18.3.2003 prevedono che l’indennità di spostamento, così come il compenso aggiuntivo, ‘non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non Ł considerata utile ai fini della determinazione del TFR’.
18. La Corte d’appello ha interpretato l’art. 26, e l’ampia locuzione nel medesimo adoperata (‘compensi …percepiti per lavoro in turno’) come tale da includere nella base di calcolo della indennità di uscita dai turni ‘ogni somma percepita (dal lavoratore) in correlazione alle peculiari modalità di prestazione del lavoro in regime di turnazione’, in tal modo valorizzando, in coerenza con la lettera della previsione e con le finalità dell’istituto, la scelta legislativa di garantire, a chi ha lavorato per anni (almeno venti) secondo un regime di turnazione e sia costretto ad uscire da tale regime per decisione aziendale o per sopravvenuta in idoneità fisica, il mantenimento del trattamento economico percepito nello svolgimento del lavoro in turno. In questa ottica, il criterio per selezionare le voci da includere nella base di calcolo della indennità uscita turni Ł correttamente individuato, in coerenza col dato letterale e la
ratio legis, nel legame tra la voce da considerare e il lavoro in turno, cioè l’essere la relativa indennità corrisposta proprio in ragione della turnazione che caratterizza lo svolgimento della prestazione. La Corte di merito ha adottato tale lettura, che questa Corte reputa conforme ai canoni ermeneutici e fa propria, ed ha considerato, ai fini del computo della indennità per cui Ł causa, tutte le indennità speciali e le somme corrisposte al lavoratore per la prestazione in turno, giudicando non dirimente la natura retributiva o meno delle voci considerate. D’altra parte, il termine ‘compenso’ non equivale a retribuzione ma ha una portata piø ampia, comprensiva di qualsiasi somma che vale come ricompensa in denaro e ciò rende l’interpretazione adottata piø coerente al testo dell’art. 26. Tale interpretazione rivela come l’art. 26 abbia natura di norma speciale, che introduce un trattamento derogatorio per gli aventi diritto, includendo nella base di calcolo utile ai fini della indennità di uscita turno tutte le indennità e maggiorazioni corrisposte in ragione della prestazione resa secondo turni e, quindi, anche voci che, in base alla contrattazione collettiva, non fanno parte della retribuzione ma che sono
strettamente correlate alla modalità di lavoro in turno.
Anche il terzo motivo Ł infondato in quanto la dedotta violazione degli Accordi contenenti la disciplina negoziale integrativa, di ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ł formulata sul presupposto della natura derogatoria di tali accordi (per il loro carattere speciale e per il profilo temporale) rispetto all’art. 26 del RAGIONE_SOCIALE, sebbene la previsione in essi contenuta, secondo cui le indennità speciali non ‘fa(nno) parte della retribuzione ad alcun effetto e non (sono) considerate utili ai fini della determinazione del T FR’, non interferisce, in base a quanto detto nell’esame del secondo motivo di ricorso, con l’art. 26 RAGIONE_SOCIALE e non ne limiti, né dal punto di vista letterale nØ logico, il contenuto e la portata come ricostruita.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 18.10.2023